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Compravendita monete


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La cessione degli oggetti d'antiquariato per assumere valenza reddituale presuppone un intento speculativo (relazione governativa all'articolo 81 Tuir, ora articolo 67), che si potrebbe ravvisare qualora il cedente si avvalesse direttamente dell'impiego di mezzi organizzati. L'assenza, nello specifico, di questo presupposto porta ad escludere l'intento speculativo. Considerazione rafforzata dal fatto che i beni sono stati ereditati e comunque non sono compresi nell'elencazione tassativa della norma. E questo indipendentemente dal fatto che si vendano i beni a un antiquario o, ad esempio, a un privato, magari anche attraverso inserzioni su internet.

Sotto la voce «Redditi diversi», l'articolo 67 enumera fattispecie impositive caratterizzate dal fatto di essere realizzate in modo non abituale, al di fuori cioè di un'ordinaria attività di impresa o di lavoro autonomo (comma 1). L'abitualità viene individuata invece come la condizione essenziale che determina l'esercizio professionale di queste attività: in tal senso sono testualmente formulati, sia ai fini Irpef che Iva, gli articoli 53 e 55 del Tuir, e gli articoli 4 e 5 del Dpr 633/72 . Questo elemento selettivo, tuttavia, è piuttosto evanescente e non offre un criterio univoco immediatamente comprensibile dai contribuenti.

Ciò è stato percepito anche dall'Amministrazione finanziaria, che con la circolare n. 7 del 30 aprile 1977 ha fornito una prima specificazione dell'abitualità come «... un normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto, che viene attuato in modo continuativo». Questa definizione è stata ampliata in modo significativo e poi ripresa annualmente dalle istruzioni al modello Unico persone fisiche, fascicolo III (con riferimento al lavoro autonomo, ma valevole anche ai fini imprenditoriali), ove viene ricordato che: «Il requisito della professionalità (abitualità) sussiste quando il contribuente pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità». Ma non solo, vengono anche messe a confronto concettualmente l'abitualità e l'occasionalità, evidenziando che quest'ultima si diversifica dalla prima poiché «... implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate». In sintesi, l'attività diventa abituale qualora con essa si persegua:

• un identico scopo;

• attraverso il coordinamento di una molteplicità di comportamenti;

• posti in essere con sistematica, programmata e regolare continuità.

La concomitanza, quindi, di questi elementi comporta per il contribuente persona fisica l'assunzione di una "stringente" soggettività tributaria Irpef, Iva, Irap, che si estende intuibilmente anche agli adempimenti formali, con l'obbligo di adozione di scritture contabili, registri Iva eccetera. Non viene invece richiesto, per espressa previsione normativa, che l'attività sia esclusiva, potendo essa coesistere con altre fattispecie lavorative (ad esempio, lavoro dipendente). È possibile notare come nelle definizioni elaborate dall'amministrazione finanziaria non si faccia riferimento al «valore economico e/o patrimoniale» dell'attività, quale ulteriore elemento di individuazione del suo profilo impositivo.

Sotto questo aspetto, tuttavia, è intervenuta la risoluzione 204/E/2002 (in senso analogo la risoluzione 273/E/2002) che, riportandosi a conformi precedenti giurisprudenziali (Cassazione 3690/1986; 267/1973; 907/2005; 870/1964), ha ritenuto che la qualifica di imprenditore può essere assunta anche «in relazione a un solo affare, in considerazione della sua rilevanza economica».

Il caso preso in esame ha riguardato l'acquisto estemporaneo di un locale, e la sua successiva suddivisione in 49 box destinati alla rivendita, da parte di due coniugi, i quali per lo scopo hanno assunto soltanto un (considerevole) impegno finanziario, appaltando l'esecuzione dei lavori a terzi.

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  • 2 mesi dopo...

Caro Elledi, leggo solo adesso questo post dopo due anni dall'inizio e mi dispiace molto che non abbia portato a temrine tutta la trattazione in materia fiscale a riguardo la vendita di beni usati, da colleizone e d'antiquariato. Ho aperto un'attività da alcuni anni e anch'io mi sono dovuto leggere e rileggere decine di leggi,a rticoli, norme etc. Se ben ricordo la legge di commercio dei beni usati si riferisce ancora agli anni '30 e obbliga ad effettuare tale commercio con persone munite di documento e cioè deve essere risportato non solo il nome e cognome ma anche numero di documento e codice fiscele di ogni persona che abbia ceduto o acquistato d anoi un bene. Beh questo è fattibile per un negozio tradizionale, ma molto più di fficile per chi opera on.line sopratutto sul noto sito di aste, dove le identità sono segrete ed appare solo il nik ed indirizzo per la spedizione. Quindi mi chiedo se vendo e acquisto on-line e quindi i pagamenti sono tutti tracciati devo sempre registrare tutti con documento e codice fiscale???? Grazie

visto che sono nuovo del forum che fine ha fatto elledi?

Sono interessato anche io alla risposta al quesito di ANTICOPRESIDIO su come registrare gli acquisti e le  vendite di monete (nel mio caso euro) on line dove ogni pagamento è tracciato.

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