ACERBONI GABRIELLA 201 Posted February 19 Report Share #1 Posted February 19 Buon giorno. Gradirei delle delucidazioni in merito alla riproduzione di monete fuori corso. Ho sempre saputo che la riproduzione delle monete fuori corso sia legale , almeno in Italia . Vorrei sapere se i produttori di patacche(falsi di monete fuori corso) commettono reato per il fatto di produrle. Ringrazio chi vorrà rispondermi. Cordialità Gabriella Quote Report Link to post Share on other sites
allek 171 Posted February 19 Report Share #2 Posted February 19 Buonasera, come lei già sa la legge punisce solo la falsificazione di moneta avente corso legale. La falsificazione di monete antiche o da collezione non è reato di per se (si pensi ai gadget o alle riproduzioni talmente grossolane da non poter ingannare nessuno). Integra gli estremi del reato di truffa, invece, quando la falsificazione è finalizzata proprio a gabbare i potenziali acquirenti. Saluti. 1 Quote Report Link to post Share on other sites
ACERBONI GABRIELLA 201 Posted February 20 Author Report Share #3 Posted February 20 Buongiorno allek e mille grazie . Gabriella Quote Report Link to post Share on other sites
Tinia Numismatica 2,073 Posted February 21 Report Share #4 Posted February 21 Adesso ci spieghi il perché di quella domanda..? Quote Report Link to post Share on other sites
ACERBONI GABRIELLA 201 Posted February 21 Author Report Share #5 Posted February 21 A Tinia Numismatica buon giorno . In seguito alla discussione su "Richiesta identificazione" 5 korona 1907 di giovedì scorso , a cui ho partecipato , avevo sostenuto che a quanto ne sapevo era purtroppo legale e senza restrizioni la riproduzione di monete fuori corso . In seguito a questa convinzione avevo formulato un 'idea sui dei grossolani errori commessi su alcuni falsi. Volevo, con la domanda fatta in questa sezione, verificare l'esattezza o meno delle mie conoscenze in merito. Cordiali saluti e a risentirci . Gabriella Quote Report Link to post Share on other sites
FFF 129 Posted February 21 Report Share #6 Posted February 21 Il 19/2/2021 alle 17:12, allek dice: Buonasera, come lei già sa la legge punisce solo la falsificazione di moneta avente corso legale. La falsificazione di monete antiche o da collezione non è reato di per se (si pensi ai gadget o alle riproduzioni talmente grossolane da non poter ingannare nessuno). Integra gli estremi del reato di truffa, invece, quando la falsificazione è finalizzata proprio a gabbare i potenziali acquirenti. Saluti. Quindi una moneta deve essere riconoscibile come una riproduzione, rispetto all'originale antico o da collezione? Quote Report Link to post Share on other sites
petronius arbiter 3,862 Posted February 21 Report Share #7 Posted February 21 45 minuti fa, FFF dice: Quindi una moneta deve essere riconoscibile come una riproduzione, rispetto all'originale antico o da collezione? Non c'è nessun obbligo di legge, la si può fare perfettamente identica, la cosa importante è che nel momento in cui dovesse essere commercializzata sia dichiarata come riproduzione, e non originale... cosa che non tutti fanno petronius Quote Report Link to post Share on other sites
allek 171 Posted February 21 Report Share #8 Posted February 21 2 ore fa, FFF dice: Quindi una moneta deve essere riconoscibile come una riproduzione, rispetto all'originale antico o da collezione? Come già scritto da Petronius il falso può essere anche perfettamente identico alla moneta buona senza che ciò comporti tuttavia la commissione di un reato. Non è la falsificazione in quanto tale a essere repressa, in questo caso. Se però il falso viene realizzato con particolare destrezza e costituisce l’ “artificio” o il “raggiro” che il falsario (o chi per lui, ad esempio il venditore) utilizza per ricavare un “ingiusto profitto” ai danni di un malcapitato acquirente, allora si potrebbe parlare di truffa (art. 640 c.p.). Aggiungo che quando il venditore del falso è un commerciante professionale quest’ultimo potrebbe incorrere - se non dovessero sussistere i presupposti della truffa - nel reato “minore” di frode in commercio (art. 515 c.p.). Saluti. 2 1 Quote Report Link to post Share on other sites
FFF 129 Posted February 22 Report Share #9 Posted February 22 Non sarebbe più semplice se i falsi potessero essere creati solo rispettando determinate caratteristiche, in modo tale da renderli sempre e comunque distinguibili dagli originali? Così da comprendere immediatamente chi opera in malafede. Quote Report Link to post Share on other sites
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