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Acquisto di monete classiche presso rinomate case d'asta europee e mondiali


ἐξετάζω46

Risposte migliori

9 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Terrificante, ma da uno che cita Arslan non mi aspettavo nulla di diverso …..

Anch'io credo che moltissimi problemi per i collezionisti derivino proprio dalla relazione del Prof. Arslan che appare abbastanza impietosa, quando afferma che i collezionisti " tendono a sottrarre dei materiali (monete) di scavo per immetterli in un mercato parallelo totalmente scevro di regole...".

Vista l'autorevolezza del Prof. Arslan, è abbastanza intuitivo pensare che i vari funzionari delle Soprintendenze tendano ad uniformarsi al suo pensiero.

Piuttosto ci sarebbe da chiedersi perché l'illustre accademico abbia queste convinzioni.

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Adesso, Sirlad dice:

Anch'io credo che moltissimi problemi per i collezionisti derivino proprio dalla relazione del Prof. Arslan che appare abbastanza impietosa, quando afferma che i collezionisti " tendono a sottrarre dei materiali (monete) di scavo per immetterli in un mercato parallelo totalmente scevro di regole...".

Vista l'autorevolezza del Prof. Arslan, è abbastanza intuitivo pensare che i vari funzionari delle Soprintendenze tendano ad uniformarsi al suo pensiero.

Piuttosto ci sarebbe da chiedersi perché l'illustre accademico abbia queste convinzioni.

Protezionismo impiegatizio 

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14 ore fa, Sirlad dice:

Sarà...

Ma fintanto che non si supera questo convincimento, la vedo abbastanza dura per i collezionisti.

Sono i collezionisti, che sono in numero molto maggiore dei commercianti  e inseriti in tutti i livelli sociali, che devono far sentire la loro protesta. Noi possiamo solo metterci l’accompagnamento tecnico eventuale…

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22 ore fa, skubydu dice:

"Le monete antiche in circolazione oggi, se non provengono da vecchissimi rinvenimenti e collezioni nel tempo sembrate e immesse sui mercati antiquari (di cui rimane traccia nella documentazione di accompagno degli esemplari, per aumentare il valore dei pezzi stessi), provengono da scavi leciti o illeciti"  ..."

 

Questa sopra è una frase che mi colpisce molto...

 

Come fa ad ipotizzare che per forza uno deve avere il pedigree per monete vecchissime?? e che lo deve avere per aumentare il valore??  ma soprattutto che per il fatto che se uno non ha il pedigree, per forza le monete debbano provenire da scavi...

errore ortografico a parte (immagino nel tempo smembrate ...), questo non ha minimamente idea, di quante monete antiche circolino da secoli e vendute senza minimamente tracciare il precedente proprietario o venditore ...anche perchè, oggi proprio per le problematiche sulle provenienze si cerca la "provenienza" ... nell' 800, ad esempio, non interessava a nessuno..

Purtroppo la relazione e‘ infarcita di errori e ignoranza tecnica ( come la definizione di congegni elettronici dei cercametalli - che elettronici non sono)

si ignora che moltissime monete presenti sul mercato antiquario provengono da collezioni e commercio che puo‘ risalire anche a SECOLI addietro. Senza contare che parte del circolante antico puo‘ essere rimasto in circolazione ab origine ( si pensi al riuso dei bronzi romani che duro‘ fino al medioevo).

come ho sempre sostenuto il problema e‘ piu‘ di preparazione ( attualmente non adeguata) CULTURALE da parte dei funzionari/giudici preposti ad applicare le regolamentazioni piuttosto che nella legislazione stessa

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Il 20/7/2021 alle 19:13, ἐξετάζω46 dice:

Per quanto sopra affermato, in sintesi e concludendo, considerato l'alto valore scientifico e culturale dei reperti esaminati e il loro soggiacere al D.lgs. 42/2004, si auspica che essi possano ritornare nella piena disponibilità dello Stato italiano, a cui, per tutta la normativa vigente, essi appartengono.

Nell’inconsistenza generale che caratterizza lo stralcio di relazione riportato, ancora più sconcertante trovo la conclusione: esprimere un giudizio circa l’ “appartenenza” delle monete (allo Stato o al privato) non è il compito del consulente ma del Giudice.

E torniamo sempre al nocciolo della questione: la legge non dice che tutto ciò che risale a prima del 1909 si presume di appartenenza Statale. Dice, piuttosto, che tutto ciò proviene dal sottosuolo o dal fondale marino è di proprietà dello Stato.
È cosa molto diversa.

Saluti.

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1 ora fa, numa numa dice:

Purtroppo la relazione e‘ infarcita di errori e ignoranza tecnica ( come la definizione di congegni elettronici dei cercametalli - che elettronici non sono)

si ignora che moltissime monete presenti sul mercato antiquario provengono da collezioni e commercio che puo‘ risalire anche a SECOLI addietro. Senza contare che parte del circolante antico puo‘ essere rimasto in circolazione ab origine ( si pensi al riuso dei bronzi romani che duro‘ fino al medioevo).

come ho sempre sostenuto il problema e‘ piu‘ di preparazione ( attualmente non adeguata) CULTURALE da parte dei funzionari/giudici preposti ad applicare le regolamentazioni piuttosto che nella legislazione stessa

Ho qualche dubbio che ci sia una semplice questione di preparazione o di cultura dietro a questi fatti….. vi vedo più un’intenzione proditoriamente prevaricatrice al limite dell’ illecito legale….

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15 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Ho qualche dubbio che ci sia una semplice questione di preparazione o di cultura dietro a questi fatti….. vi vedo più un’intenzione proditoriamente prevaricatrice al limite dell’ illecito legale….

Non volevo arrivare a tanto e mi sono limitato al valore ‚facciale‘ delle considerazioni esposte ..

 

trovo invece importante la precisazione riportata sopra da Allek 

in effetti spesso la presunzione di appartenenza viene travisata citando - spesso a sproposito - lo spartiacque feticcio del 1909.

un bravo avvocato credo non dovrebbe avere problemi a smontare le considerazioni raffazzonate riportate dal perito anche se - come ho sempre espresso - tutto questo comporta una colossale  perdita di soldi e tempo ingolfando ancora di piu‘ la inefficientissima ( non sono io che öo dico bensi la commissione europea) macchina giudiziaria italiana 

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20 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Protezionismo impiegatizio 

Credo che il succo del discorso rientri perfettamente nella frase di Tinia,si tratta di mero protezionismo  da parte di una "corporazione" che difende i propri interessi monopolistici da una qualsivoglia apertura sui vari livelli del loro esclusivo privilegio ad operare sull'antico.

Oltretutto non vedo miglioramenti di prospettiva per il futuro ,anzi noto un arroccamento sulle loro posizioni .

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2 ore fa, Adelchi66 dice:

Credo che il succo del discorso rientri perfettamente nella frase di Tinia,si tratta di mero protezionismo  da parte di una "corporazione" che difende i propri interessi monopolistici da una qualsivoglia apertura sui vari livelli del loro esclusivo privilegio ad operare sull'antico.

Oltretutto non vedo miglioramenti di prospettiva per il futuro ,anzi noto un arroccamento sulle loro posizioni .

Ma cosa c‘entrano interessi monopolistici ? Non capisco

qui parliamo di disposizioni, leggi regolamenti, interpretazioni di norme ed applicazioni delle stesse 

e‘ un confronto Pubblico - Privato non uno scontro tra corporazioni 

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Gli archeologi tendono a evitare che qualcuno vada a zappare nel loro orticello ,con una  posizione come quella di Arslan si pongono la maggioranza delle monete sul mercato e soprattutto i collezionisti in una condizione quantomeno di sudditanza nei loro confronti.

Lo scontro è quello di una "corporazione" ,gli archeologi , che sfruttano la loro posizione "pubblica" per condizionare il "privato".

Quanto al peggiorare della situazione mi ricordo che negli anni '70 del secolo scorso associazioni di privati potevano dedicarsi a scavi archeologici a braccetto con le soprintendenze , al giorno d'oggi va bene se è permesso scavare a cooperative semi sfruttate a cui oltretutto è proibito parlare e soprattutto scrivere delle scoperte ottenute.

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E‘ una situazione che non potra’ durare in eterno. Il mondo e‘ grande l‘Italia e‘ piccola. La mentalità di alcune corporazioni ‚piccolissima‘ …

Modificato da numa numa
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10 ore fa, numa numa dice:

E‘ una situazione che non potra’ durare in eterno. Il mondo e‘ grande l‘Italia e‘ piccola. La mentalità di alcune corporazioni ‚piccolissima‘ …

Speriamo…

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Ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, voglio aggiungere di seguito ulteriore documentazione che credo utile.

 RISULTANZE INVESTIGATIVE

Si riportano di seguito gli esiti delle attività di perquisizione eseguita a carico dell'indagato, gli elementi probatori emersi a suo carico dall'analisi e dagli accertamenti eseguiti sugli oggetti sottoposti a sequestro e i conseguenti diversi profili di responsabilità, in base alle violazioni di legge riscontrate.

Al fine di accertare l'autenticità delle monete archeologiche sequestrate, in data

3.03.2020, si nominava quale ausiliario di P.G. il XXXXXXX l ,funzionario archeologo, esperto in numismatica, della Soprintendenza A.B.A.P. XXXXXX con lo scopo di accertare l'autenticità delle monete in argomento, 1a loro presumibile provenienza e, per le eventuali caratteristiche delle stesse, l'assoggettabilità alla specifica normativa vigente in materia.

Al predetto funzionario veniva richiesto, inoltre, di verificare l'effettiva riconducibilità della documentazione sequestrata alle monete rinvenute in possesso dell'indagato.

In data 08.06.2020, il predetto Funzionario della Soprintendenza, trasmetteva una relazione tecnica (vds all. n.2), con la quale, in buona sostanza, lo stesso affermava che:

tutte le monete oggetto di sequestro risultano essere autentiche;

per le loro particolari caratteristiche, tutte le monete rientrano nella definizione di bene culturale di cui all'art. 1 comma 4, del D.lgs. 42/2004;

le monete provengono tutte con certezza dall'Italia, ovvero sono state prodotte ed hanno circolato esclusivamente in Italia ed in particolare in Italia centrale, Italia meridionale, Sicilia e Sardegna;

la documentazione sequestrata era riconducibile alle 111 monete da lui esaminate, ad eccezione di n. 7 fatture che invece non erano riferibili a nessuna delle suddette monete.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE SEQUESTRATA ALL'INDAGATO

La documentazione sequestrata, verificata anche da personale di questo Nucleo unitamente al suddetto Funzionario archeologo, era composta per la quasi totalità da ricevute di pagamento, fatture, fotografie di monete archeologiche attestanti acquisti di monete di interesse archeologico.

Detta documentazione, a parere di questa p.g., non contiene significativi elementi a discarico dell'indagato per i reati a lui contestati, in quanto testimonia unicamente un notevole numero di acquisti avvenuti da soggetti nazionali ed esteri di monete di natura archeologica, tra l'altro in alcuni casi effettuati da alcune case d'asta già coinvolte in pregresse e analoghe indagini condotte da questo Nucleo per i medesimi reati (XXXXXXXXXXXX). Nello specifico emergeva, infatti, che XXXXXXXXXXX aveva compiuto nel corso degli anni numerosi acquisti di monete d'interesse archeologico da persone fisiche e giuridiche residenti sia nel territorio nazionale e dell'Unione Europea (Germania Gran Bretagna - Austria), che in paesi extracomunitari (Repubblica di San Marino e Svizzera).

Ulteriori elementi venivano acquisiti in data 07. 10.2020, in sede di S.I. rese dallo stesso Xxxxx (vds all. n. 3), escusso al fine di chiarire alcune incongruenze rilevate da questa p.g. tra la relazione di expertise prodotta dallo stesso funzionario, la corposa documentazione prodotta dal Xxxxx per tramite del proprio legale, le monete e la documentazione poste sotto sequestro. Ebbene, detta attività, consentiva di ribadire e precisare che:

tutte le monete oggetto di sequestro risultano essere autentiche; per le loro particolari caratteristiche, le monete rientrano nella definizione di bene culturale di cui all'art. 1 comma 4, del D.lgs. 42/2004;

- le monete provengono tutte con certezza dall'Italia, ovvero sono state prodotte ed hanno circolato esclusivamente in Italia ed in particolare in Italia centrale, Italia meridionale, Sicilia e Sardegna;

 per via di un refuso, nella relazione precedentemente depositata dal suddetto funzionario non era stata inserita la foto con la descrizione di una moneta sequestrata, precisamente quella riportata al lotto 4, punto n. 10, pagina 12, in corrispondenza della quale era stato anche indicato che non vi era documentazione comprovante la sua acquisizione tra quella sequestrata. Nelle s.i. il funzionario riportava la foto esatta della moneta e indicava la documentazione   sequestrata ad essa riferibile;

Detto funzionario, inoltre, indicava ulteriore documentazione tra quella sequestrata, non specificata nella precedente relazione, comprovante l'acquisto di alcune delle 1 1 1 monete, ovvero:

-Fattura di compravendita  della” LAC Auction 61”relativa alla moneta indicata nell’expertise al lotto 3,n.23 di pag.8, per la quale il funzionario non aveva indicato nulla;

-fattura Catawiki 201611857885 del 21.12.2016 per costi d'asta per l'acquisto della  moneta di cui alla fattura CW-Numismatic — 2016 -113, per la moneta di Siracusa  indicata nell'elenco dell'expertise al lotto n. 4 scomparto n. 1 punto n. 10 della  pagina n. 12 , per la quale invece nella relazione il funzionario non aveva indicato nulla;

-fattura dalla Roma Numismatic Limited n. 23528 per l'asta E-sale 67 relativa alle monete di Siracusa indicate nell'elenco dell'expertise al lotto n. 4, scomparto n.11 e n.12, per le quali invece nella realzione il funzionario non aveva indicato nulla.

In ultimo, l'archeologo intendeva precisare e ribadire, ancora una volta, di aver rilevato, sempre in sede di expertise, all'interno della documentazione sequestrata la presenza di ben sette fatture di acquisto di monete archeologiche " greche", di varia tipologia e epoca, non riferibili ad alcuna moneta sequestrata.

Al riguardo, inoltre, aggiungeva che le monete indicate su detti documenti fiscali, in essi dettagliatamente descritti qualora ne fosse stata accertata l'autenticità, sarebbero sicuramente rientrare nella definizione di bene culturale di cui all'art. 10 comma 47 del d.lgs. 42/2004 e conseguentemente sarebbero state assoggettate alla  specifica normativa di tutela prevista dal medesimo decreto legislativo

CONCLUSIONI E RICHIESTE

 Valutati tutti gli assunti investigativi raccolti, riscontrati e corroborati, anche, dalle conclusioni riportate nella relazione tecnica integrata dalle s.i. rese dal citato funzionario archeologo, che in sostanza evidenzia come tutte le 111 monete sequestrate al xxxxxxxxx, risultano essere autentiche e, per le loro caratteristiche di fattura e unicità, sono assoggettate alla normativa vigente in materia già richiamata. Pertanto, appaiano chiare le responsabilità penali a carico del predetto indagato in capo al reato di ricettazione di beni culturali inalienabili dello  Stato Italiano, la cui condotta penale si riscontra e si cristallizza con gli elementi raccolti a suo carico finora. E, alla luce, anche, della presenza di documentazione afferente ulteriori acquisti di beni culturali sottoposti a tutela, non rinvenuti in sede di perquisizione locale, è plausibile pensare che l'indagato abbia nel tempo acquisto e ceduto a terzi (ndr venduto, barattato) ulteriori monete archeologiche, contraddicendo con quanto da egli stesso diverse volte palesato. Inoltre, a carico dell'indagato, a parere di questa p.g., non si ravvedono discriminanti, attesa la sua sicura e approfondita conoscenza nel campo specifico dimostrata, anche nella relativa materia giuridica. In ultimo e non da meno, si rileva come l'acquisto delle monete eseguito dal xxxxx, in modo particolare per quelle acquistate da paesi extra comunitari, sia avvenuto senza il pagamento dei dazi doganali (ex art. 292 del D.P.R. del 23.01.1973,   na43). Parimenti, per le monete archeologiche acquistate da paesi della Comunità Europea, si ravvisa, anche in questo caso, la mancata corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta (ex art. 70 del D.P.R. del 26.10.1972, n. 633), iriguardo alla merce introdotta nello Stato Italiano.

Alla luce delle consistenti e riscontrate risultanze investigative emerse in fase di approfondimento degli accertamenti, si deferisce a Codesta A.G. il xxxxxxxx per i reati e violazioni di legge richiamate e per altre eventuali condotte  penalmente rilevanti, che la S.V. riterrà ravvisare.

Si richiede, inoltre, di valutare l'opportunità di autorizzare questo Nucleo a restituire le monete sequestrate in argomento allo Stato Italiano ovvero all'organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, individuato nella Soprintendenza  Archeologia, Belle arti e Paesaggio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tanto si riferisce restando in attesa di conoscere le valutazione e provvedimenti che

Codesta A.G. riterrà opportuno adottare.

IL COMANDANTE

CAP Xxxxxxxxxx

 

Osservazioni sulle risultanze investigative

Punto 1

Non è vero che le monete provengano tutte con certezza dall'Italia, ovvero sono state prodotte e hanno circolato esclusivamente in Italia in particolare In Italia centrale, Italia meridionale, Sicilia e Sardegna. La verifica può essere agevolmente fatta mediante il file che accludo: monete non provenienti dal suolo italiano

 

Punto 2

Ribadisco di non aver mai venduto o barattato monete.

Cinque delle monete sono nella disponibilità del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo di XXXXXXXXX, perché da essi sequestrate nelle date: 27 novembre 2019 (litra di Naxos*1) e 06 marzo 2021   (110 + litra  di Abaceno*2),    come risulta dai verbali di sequestro, redatti sempre  dagli stessi Ufficiali di P.G.,Mar. Magg. Xxxxxx e Brig. Xxxxxxx©.

litra di Naxos*1: fattura 201711085682 “ moneta sicuramente conosciuta dal Brig Xxxxxxx © ;

“la moneta è stata fotografata nel mio appartamento  come risulta dal verbale di sequestro  del 27 novembre 2019 , verbalizzante  Brig. Xxxxxxx©. 

litra di Abaceno*2: fattura 201712406772- presente nella relazione del perito/APG e conosciuta dal Brig Xxxxxxx ©

*Le indagini sono scaturite dalla litra di Abaceno ma risulta sparita quando è presente”.

Litra di Gela: fattura 201810589305 - presente nella relazione del perito/APG

Tetradrammo di Llybaion: fattura 201710200691 presente nella relazione del perito/APG

Statere di Crotone: fattura 201811103111 - presente nella relazione del perito/APG

Le ulteriori due monete (litre)sono:

Litra di Aitna fattura 20170540928 restituita al venditore perché falsa, esiste la documentazione completa;

Litra di Messana rif ordine DE4672017 si è distrutta perché cristallizzata.

Punto 3

Prove logiche per dimostrare il reato di ricettazione

“E, alla luce, anche, della presenza di documentazione afferente ulteriori acquisti di beni culturali sottoposti a tutela, non rinvenuti in sede di perquisizione locale, è plausibile pensare che l'indagato abbia nel tempo acquisto e ceduto a terzi (ndr venduto, barattato) ulteriori monete archeologiche, contraddicendo con quanto da egli stesso diverse volte palesato.”

“Inoltre, a carico dell'indagato, a parere di questa p.g., non si ravvedono discriminanti, attesa la sua sicura e approfondita conoscenza nel campo specifico dimostrata, anche nella relativa materia giuridica”.

La domanda che pongo e la seguente:

1) per la configurabilità del reato di ricettazione serve o non serve l'articolo 176 del DLGS 42/2004;

2) si deve essere accusati del reato di ricettazione sulla scorta dell'articolo 176 del codice o bastano semplici sospetti.

Per i carabinieri, non è necessario che il reato presupposto sia giudizialmente accertato, essendo sufficiente che possa affermarsene l'esistenza attraverso prova logiche.

“Dovrà valutarsi, invece dopo aver considerato le eventuali conoscenze dimostrate dal soggetto privato in merito alle particolari caratteristiche dei beni da lui acquistati, se escludersi o meno come ipotesi di reato l’incauto acquisto di cui all'articolo 712 codice penale, in quanto le peculiari qualità delle cose acquistate, sia pure da un punto di vendita specializzato, il quale non può dare solo per la sua veste un'affidabilità assoluta, dovrebbe necessariamente imporre ad un soggetto acquirente di accertare la legittima provenienza dei beni archeologici da lui ricevuti, semplicemente richiedendo ai venditori il prescritto attestato di autenticità e legittima provenienza, ex articolo 64-Dlgs 42 / 2004.”

Non hanno preso assolutamente in considerazione la fondamentale sentenza n. 41448 del 25/09/2018 della Corte di Cassazione: “Non può contestarsi il reato di ricettazione a chi acquista monete antiche tramite il sito di aste online, semplicemente sostenendo che ha accettato il rischio dell’illecita provenienza del bene. Il dolo di ricettazione nella forma eventuale è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi invece desumere da semplici motivi di sospetto e tale concreta possibilità può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione di malafede

Punto 3

Lo stesso PM non ha preso in considerazione gli eventuali reati ascritti dai carabinieri scrivendo testualmente:

“…munite di certificazione di autenticità, che acquistava da rinomate case d’asta pagandone il prezzo e ricevendo regolare fattura.”

Conclusione

Se i Carabinieri mi hanno denunciato per il reato di ricettazione, pur in presenza di monete tutte fatturate e rintracciabili (CoinsArchive pro) saranno a conoscenza che tutte provengono da atti criminosi ma l’onere della prova è a loro carico.

Qualora fossero soltanto supposizioni evidenzio che il danno che potrebbero creare allo Stato Italiano potrebbe essere molto grande, perché hanno attribuito responsabilità di reati penali inesistenti a case d’asta italiane e straniere, che penso potrebbero rivalersi nel sentirsi diffamate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Monete_non provenienti dal suolo _italiano-compresso.pdf

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Impressionante

15 ore fa, ἐξετάζω46 dice:

Nello specifico emergeva, infatti, che XXXXXXXXXXX aveva compiuto nel corso degli anni numerosi acquisti di monete d'interesse archeologico da persone fisiche e giuridiche residenti sia nel territorio nazionale e dell'Unione Europea (Germania Gran Bretagna - Austria), che in paesi extracomunitari (Repubblica di San Marino e Svizzera).

L’acquisto di monete da mercanti regolari e riconosciuti Viene citato come se fosse  un delitto

o un traffico - reiterato - alla stregua di stupefacenti.

io credo che siamo alla frutta.
 

di nuovo e‘ una questione di ignoranza culturale e numismatica - da parte di tutte le parti pubbliche coinvolte

sono solidale con il nostro Esaminatore/discettatore46 e non posso che  augurargli il miglior esito per le sue vicende giudiziarie e davvero mi rincresce che per una passione assolutamente SANA e praticata in tutto il mondo - grazie ad interpretazioni assolutamente ERRATE e pretestuose da parte di funzionari incompetenti -   debba passare queste pene. E‘ profondamente ingiusto. Solidarietà?

Modificato da numa numa
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La mia è una domanda provocatoria, ma vista la logica in atto è una conclusione più che plausibile:

A questo punto tutti i funzionari delle soprintendenze italiane che hanno autorizzato l’esportazione di monete coniate a martello prive di pedigree ante 1909 sono complici dei vari reati menzionati e quindi essi stessi da portare in tribunale per essere sottoposti a processo dato che la legge è uguale per tutti?

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9 minuti fa, Archestrato dice:

La mia è una domanda provocatoria, ma vista la logica in atto è una conclusione più che plausibile:

A questo punto tutti i funzionari delle soprintendenze italiane che hanno autorizzato l’esportazione di monete coniate a martello prive di pedigree ante 1909 sono complici dei vari reati menzionati e quindi essi stessi da portare in tribunale per essere sottoposti a processo dato che la legge è uguale per tutti?

Considerazione pertinente Archestrato

proprio per wuesto parlavo di ERRATE interpretazioni delle norme da parte dei Carabinieri e procuratori nonche‘ dell‘ignoranza culturale nel riconoscere  l’unicità culturale in una moneta seriale  antica comune. 
finche ‚ non verra‘ riconosciuto tale limite culturale e di preparazione assisteremo a queste dicotomie dove da un lato si autorizza (( giustamente ) il commercio e l‘esportazione di beni culturali quali le monete, libri, stampe , codici, quadri .. e anche statue mentre all‘altra funzionari poco preparati incriminano per ricettazione malcapitati collezionisti che acquistano da venditori piu‘ che qualificati monete seriali comuni o comunissime presenti nei ns musei in decine di esemplari 

Modificato da numa numa
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poi siamo sempre alle solite.

Perchè non intervengono quando pubblicano le vendite? in modo da fermare subito nel caso ci fosse qualcosa che non va??

forse è piu comodo fare incetta dopo a casa degli acquirenti che hanno acquistato in modo piu che lecito??

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2 ore fa, skubydu dice:

poi siamo sempre alle solite.

Perchè non intervengono quando pubblicano le vendite? in modo da fermare subito nel caso ci fosse qualcosa che non va??

forse è piu comodo fare incetta dopo a casa degli acquirenti che hanno acquistato in modo piu che lecito??

Chiaro! 
come molto piu‘ facile e meno impegnativo inseguire l‘inerme e ignaro collezionista impiegando montagne di tempo e risorse piuttosto che perseguire qualche delinquente vero che magari traffica in qualcosa di veramente pericoloso ?

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Quello che trovo molto strano in questa vicenda, è l'incriminazione per ricettazione...

Mi sembra che il malcapitato, abbia dimostrato di aver comprato regolarmente in asta e il tutto sia dimostrato con regolari fatture, quindi perché contestare la ricettazione?

Di quale disegno criminoso l'imputato si è reso colpevole?

Questa cosa sarà il PM che dovrà provarla con indagini adeguate, altrimenti molto meglio archiviare il tutto.

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ricordo di aver letto, una decina di anni fa, quando avvenivano le prime operazioni a tappeto contro gli acquirenti su ebay, il resoconto di un intervento di un capitano del nucleo dei carabinieri  addetti alla salvaguardia dei beni culturali, secondo il quale queste operazioni avevano lo scopo di scoraggiare il collezionismo numismatico. Ricordo di essere rimasto stupefatto dal fatto che nessuno si era scandalizzato di ciò.

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13 ore fa, Sirlad dice:

Quello che trovo molto strano in questa vicenda, è l'incriminazione per ricettazione...

Mi sembra che il malcapitato, abbia dimostrato di aver comprato regolarmente in asta e il tutto sia dimostrato con regolari fatture, quindi perché contestare la ricettazione?

Di quale disegno criminoso l'imputato si è reso colpevole?

Questa cosa sarà il PM che dovrà provarla con indagini adeguate, altrimenti molto meglio archiviare il tutto.

Sirlad e‘ la normale imputazione che su applica a questo genere di sequestri. Informati dai legsli che seguono questi procedimenti.

finora buona parte si risolve - se si ha un buon avvocato - in proscioglimenti da tsle imputazione. Restano pero‘ le spese ( s volte ingenti) le colossali perdite di tempo ma soprattutto il fortissimo senso di ingiustizia che prova chi ne e‘ - a torto - colpito ..

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27 minuti fa, numa numa dice:

Sirlad e‘ la normale imputazione che su applica a questo genere di sequestri. Informati dai legsli che seguono questi procedimenti.

Si questo l'ho capito...

Il punto interessante però è un altro e bisogna entrare un po' più in dettaglio.

E cioè capire bene su cosa poggia il disegno accusatorio, ad esempio che tipo di dolo viene contestato al privato collezionista?

Il privato collezionista dovrebbe avere contezza diretta dell'illecito accaparramento di beni archeologici, per contestare questo reato.

Questo è un punto fondamentale sul quale riflettere, torno a ribadire perché la Procura contesta questo reato, anche in presenza di acquisti regolarmente documentati provenienti da aste, soltanto nei confronti di privati acquirenti?

È a questa domanda che dobbiamo cercare di dare risposta...

 

Modificato da Sirlad
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Sirlad hai troppo poche informazioni

provvedimenti hanno colpito anche commercianti a postassimo con documentazione etc.

Per approfondire i punti che menzioni devi leggerti  le sentenze e farti guidare da un bravo legale

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