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Risposte migliori

Inviato

Buongiorno a tutti!

vista la recente diminuzione della % da pagare sulla baia (da 11.5% a 5%) volevo vendere alcuni euro argenti in mio possesso che non colleziono più..

prima di procedere mi è però sorto un dubbio..

Premesso che io sarei un venditore occasionale non professionale senza partita iva. Ai fini della legge devo dichiararli a fine anno nella dichiarzione dei redditi e pagarci le tasse?

 

Awards

Inviato

Credo ci sia un tetto di importo per questo tipo di redditi, se non sbaglio dovrebbe essere 5000 euro ma prendilo con il beneficio del dubbio, oltre il quale scatta l'obbligo di dichiarazione. Inoltre ogni tanto offrono ai nuovi venditori un certo numero di inserzioni senza spese.


Inviato

Ciao, qui Trovi altro materiale, ma ovviamente meglio chiedere ad un commercialista:

 

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Inviato

Essendo una  vendita tra privati, di seconda mano ed in modo occasionale, non dovrebbero esserci problemi. 

 

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  • ADMIN
Staff
Inviato

Se vendi il tutto in un lotto unico, indipendentemente dall'importo ottenuto, non dovresti avere problemi.

Probabilmente questo rimane vero anche se spezzetti quanto vuoi vendere in pochi lotti ma rimani sotto i 5.000 complessivamente.

La cosa cambia se viceversa inizi a vendere in maniera un po' piú continuativa o superi i 5.000 annui. In questo caso il fisco potrebbe ravvisare che non si tratta piú di vendita sporadica e occasionale ma una attività organizzata che necessiterebbe di p.IVA , iscrizione INPS ecc.

 

 

 

 

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Supporter
Inviato

Segnalo l’interessante sentenza.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/valido-laccertamento-induttivo-vendite-effettuate-ebay

In caso di omessa dichiarazione fiscale, l’ufficio può utilizzarlo per verificare il reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Legittimo l’accertamento induttivo basato sull’elenco delle vendite effettuate dal portale eBay e riportate nel verbale della Guardia di finanza, se è fondato su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 26987 del 22 ottobre 2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
 
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione.
La vicenda parte dall’avviso di accertamento induttivo emesso nei confronti di un contribuente che, in maniera sistematica, aveva venduto all’asta alcuni beni sul noto sito di vendite online.
La Ctr Lazio accoglieva l’appello del contribuente annullando l’atto impugnato.
 
Di qui il ricorso per Cassazione con cui l’Agenzia delle entrate denunciava violazione degli articoli 38 e 41-bis del Dpr 600/1973 nonché 2697, 2727 e 2729 del codice civile, in quanto i dati utilizzati dall’Ufficio erano idonei a fondare l’accertamento vista l’omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente.
Nel caso di specie, nel pvc della finanza, erano state indicate chiaramente le informazioni acquisite tramite eBay sulle aste effettuate dal contribuente dal 2004 al 2009 e andate a buon fine con la consegna dei beni, tenendo conto del fatto che nelle vendite on-line la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo.
 
Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Cassazione che ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza in ordine alla ripartizione dell’onere della prova in caso di accertamento induttivo “puro” (Cassazione n. 14930/2017): in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’ufficio può procedere all'accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l'effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria; il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall'ufficio nei modi di legge (nella specie, tramite pvc della Guardia di finanza).
 
Ulteriori osservazioni
Sul punto si ricorda che l’attività di vendita on line svolta in modo sistematico per più anni configura attività d’impresa rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’Iva: nella ricostruzione del reddito e del volume d’affari l’ufficio può avvalersi anche di elementi presuntivi purché coerenti e logici a fronte dei quali l’onere probatorio si sposta a carico del contribuente (Ctr Lazio n. 7194/2015 e da ultimo Cassazione n. 26107/2018).
 
La società eBay concede a chiunque la possibilità di vendere i propri oggetti al miglior offerente, pagando una commissione, senza incorrere in alcun obbligo fiscale.
Quando le transazioni superano una certa soglia, il venditore non è più considerato occasionale, ma professionale, quindi è soggetto alle leggi fiscali domestiche, deve aprire la partita Iva e pagare le imposte sulla parte di guadagno. La prestazione meramente occasionale, invece, rientra nelle previsioni dell'articolo 67 del Tuir (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 633/1972 (carenza del presupposto soggettivo).
 
La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 56/06/2011 del 16 giugno 2011, ha enunciato un importante principio di diritto, confermato da altra sezione della stessa Commissione con la sentenza n. 03/19/2012: la nozione tributaria di esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, perché l’articolo 51 del Tuir (oggi 55) intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’articolo 2195 del codice civile, anche se non strutturate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, fondamentale per la qualificazione civilistica di impresa.
 
L’attività di intermediazione effettuata su portali di vendita on line qualifica, pertanto, l’attività di impresa, quando vi sia un numero rilevante di transazioni: i proventi, di conseguenza, sono redditi di impresa e non redditi diversi, anche se manca l’“organizzazione”.
Ovviamente le poche vendite all’anno di oggetti comuni, magari usati, su eBay non possono certamente integrare il requisito dell’abitualità, il quale, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste allorquando l’attività sia caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti.
 
Sulla stessa posizione si attesta la prassi ministeriale, per cui si ha esercizio abituale dell’attività ogni qualvolta in cui un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (Rm n. 550326/1998).

 

Domenico

  • Grazie 1

Supporter
Inviato

Inviato

Buonasera @Oppiano e grazie, peró per favore, in parole povere? 

Più che aiutarmi, mi ha confuso. ?

 


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