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Quando le conservazioni sono come il lotto............
iracondo ha risposto a un topic di favaldar inviato in La piazzetta del numismatico
Allora devo imparare a usare eBay 😀 -
Monaco 2025
pandino ha risposto a un topic di Capirobi inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.
Certo che puire te te la sei tirata da solo però con quel "aiuto" -
Identificazione
Gordonacci ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
sul peso @Anto63 che dici, bilancino elettronico? -
Quando le conservazioni sono come il lotto............
fricogna ha risposto a un topic di favaldar inviato in La piazzetta del numismatico
Io ho comprato diverse monete su ebay. E ne ho venduta pure qualcuna. -
Identificazione
Anto63 ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Grazie ...allora metto la foto ..è sempre un R2 -
Monaco 2025
Nummus ha risposto a un topic di Capirobi inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.
Dipende se arriva diretta, o se viaggia per mezza Europa come nel mio caso: Monaco-Francia-PORTOGALLO...Italia? Chiedo per un amico -
Identificazione
Gordonacci ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
guardando la moneta (come si usa) è a destra -
No, non è stato fatto nulla. Una volta chiesi al personale del Museo Filangieri, ma non mi seppero rispondere in merito.
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Identificazione
Anto63 ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Grazie Sicuro che è a destra? -
Identificazione
santone ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Di nulla !!! -
Identificazione
Gordonacci ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Sì scusate @santone ha ragione il volto è a destra, la classificazione corretta è la sua - Oggi
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Identificazione
santone ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
https://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-CIIF/5 -
Identificazione 2
Gordonacci ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
crazia (seconda serie) -
Iniziare collezione banconote straniere - Dubbi
leonardo s. ha risposto a un topic di Pinkoping inviato in Cartamoneta e Scripofilia
Io c'ho un bel po' di roba di paesi che non esistono più, tipo: rubli imperiali russi, marchi tedeschi dei anni 20, una del unione sovietica, regno d'Italia,Jugoslavia e qualche del regno d'Ungheria, ma non costano molto, tipo 1-5€ l'una -
Identificazione
Gordonacci ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
crazia seconda serie il peso della tua @Anto63 mi sembra un po' alto però saluti Gordon -
120 grana 1855
sulinus ha risposto a un topic di sulinus inviato in Monete e Medaglie delle Due Sicilie, già Regno di Napoli e Sicilia
No guarda non mi infastidisce il fatto che tu non la giudichi FDC, però io non sono un bravo fotografo e ho usato le foto della casa d'asta e tu dici che certe foto sono ingiudicabili,quindi una persona per avere un giudizio deve far fare delle foto da non so chi! -
Mario bau ha cambiato la sua foto del profilo
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Identificazione
santone ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Firenze, Cosimo II Medici 1609-1621, crazia -
Codolo di fusione del tondello?
lucius LX ha risposto a un topic di lucius LX inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Buongiorno Pxacaesar e Antonino1951, leggo solo adesso le vostre gentili risposte (mi scuso tra l'altro di non aver provveduto io stesso a fornire gli ingrandimenti, grazie a Pxacaesar di averlo fatto).). Grazie per i chiarimenti dei miei dubbi e per le ulteriori osservazione d'indagine. Non mi dispiacerebbe avere in collezione una testimonianza di tecnica di produzione come questa. Vedremo se riuscirò ad accordarmi sul prezzo... grazie e a presto Lucius LX -
120 grana 1855
gennydbmoney ha risposto a un topic di sulinus inviato in Monete e Medaglie delle Due Sicilie, già Regno di Napoli e Sicilia
Infatti io non capisco come si può pretendere di chiedere un giudizio con certe immagini... Inoltre l' ho specificato nel post precedente,se poi ti disturba che non la giudico FDC farò a meno di esprimermi la prossima volta, ma il problema principale sono le immagini,già è difficile di suo esprimersi tramite esse ma almeno siano fatte a dovere... Tra l'altro avevo capito la frecciatina dal tuo post di apertura ma fino a quando le immagini non sono chiare questo è il mio pensiero... -
Identificazione 2
santone ha risposto a un topic di Anto63 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Firenze, Gian Gastone de Medici 1723-1737 crazia -
Vaticano 2024
donato11 ha risposto a un topic di naga inviato in Euro Monete da collezione Italiane e delle altre Zecche Europee.
Entrambe -
Identificazione 2
Anto63 ha aggiunto un nuovo link in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Buonasera Non riesco ad identificare questa moneta toscana. Se ci fosse la scheda ... Ringrazio anticipatamente Pesa 0.98 g. e ha un diametro di circa 18mm -
Una recente decisione della Cassazione in tema di beni di interesse numismatico
gioal ha risposto a un topic di allek inviato in Questioni legali sulla numismatica
Da dove arriva questa credenza? Perché nella sentenza non trovo elementi in questo senso. Val la pena di riportarla: Cass. Sez. III n. 32166 del 29 settembre 2025 (CC 11 set 2025) Pres. Ramacci Est. Giorgianni Ric. Ielo Beni culturali.Cose di interesse numismatico Esistono due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004) RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 10 marzo 2025, il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha disposto il dissequestro e la restituzione all’opponente delle monete “estere” in sequestro, riferibili all’area di circolazione monetaria non italiana, confermando nel resto il provvedimento di confisca di cui al decreto di archiviazione del 07/06/2024. 2. Avverso l’indicata ordinanza, Bruno Ielo, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 10, commi 3, lett. a), e 4, lett. b), e 13 d.lgs. n. 42 del 2004, in ordine alla configurabilità delle monete appartenenti all’area di circolazione italiana quali beni culturali appartenenti allo Stato italiano, difettando la dichiarazione di interesse culturale. In sintesi, la difesa deduce che le cose di interesse numismatico appartenenti ai privati rientrano nella categoria dei beni culturali qualora siano state dichiarate di interesse culturale dall’Amministrazione ovvero siano state ritenute avere carattere di rarità o di pregio. Nella fattispecie, la dichiarazione di interesse culturale non è intervenuta, neanche a seguito della relazione del consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero che si è limitato a ritenere tali reperti di valore archeologico, senza fare alcun riferimento alla rarità o al pregio degli stessi, ma richiamando soltanto l’art. 91 d.lgs. n. 42 del 2004 che stabilisce che le cose indicate dall’art. 10, da chiunque ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato, senza alcuna prova in ordine al sito archeologico da cui gli stessi proverrebbero. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in relazione alla configurabilità delle monete appartenenti all’area di circolazione italiana quali beni culturali appartenenti allo Stato italiano. Deduce la difesa l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, poiché non è la mera provenienza da un sottosuolo che fa rientrare i reperti nella categoria dei beni culturali, ma soltanto la provenienza da un sottosuolo o fondale marino italiano, e non è stato indicato il percorso logico argomentativo seguito per giungere alla conclusione che il sottosuolo da cui le monete sarebbero state estratte sarebbe quello italiano, né è possibile desumere l’area di rinvenimento delle monete dalla relazione del consulente del pubblico ministero o altrove, né ancora è sufficiente la riconducibilità all’area di circolazione italiana, sicchè non è legittima la rivendicazione della proprietà delle monete da parte dello Stato italiano. Deduce ancora la difesa che il privato può rivendicare la proprietà dei beni archeologici, che si presumono di proprietà statale, fornendo la prova che a) i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento, b) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato, c) i reperti siano stati acquisiti in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, ad eccezione del collezionista, per il quale non si applica la presunzione di appartenenza allo Stato. Pertanto, essendo il ricorrente un collezionista numismatico ed avendo prodotto fatture di acquisto di esemplari numismatici, che ne comprovano l’acquisto attraverso legittimi canali, diversamente da quanto affermato nella ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre la restituzione al ricorrente di tutte le monete, dal momento che le fatture di acquisto prodotte erano idonee a provare il legittimo possesso da parte del ricorrente di tutti i reperti. 3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Carla Ardoino, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce che il valore archeologico delle monete non può basarsi sulle sole conclusioni dell’elaborato tecnico del consulente del pubblico ministero, ma necessita della dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 d.lgs. n. 42 del 2004 che non è intervenuta, non essendo sufficiente che dette monete siano state ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini, difettando peraltro la prova del luogo del loro rinvenimento. In ogni caso, il ricorrente avrebbe fornito la prova di aver legittimamente acquistato le monete tramite regolari canali commerciali, quali case d’asta, negozi di antiquariato o specializzati del settore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati. Occorre, infatti, ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 37861 del 04/04/2017, Rolfo, Rv. 270642), esistono due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004) (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 21965 dell’11/04/2024, Parisi, non mass.). 1.1. Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, il giudice dell’esecuzione si è uniformato ai principi affermati in sede di legittimità, affermando il valore archeologico delle monete confiscate ai sensi dell’art. 91, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che «Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile». Di qui l’interesse archeologico dei reperti, riconducibili al sottosuolo, in ragione delle incrostazioni terrose riscontrate, ed in ogni caso privi di documentazione comprovante l’acquisizione attraverso regolari canali commerciali. 1.2. Né è possibile sostenere, come fa il ricorrente, che la mancanza di prova in ordine al sito archeologico da cui i reperti proverrebbero o la mancanza di prova circa la provenienza da un sottosuolo o fondale marino italiano sia ostativa alle conclusioni assunte nel provvedimento impugnato, avendo il giudice dell’esecuzione messo in risalto che trattasi di monete riconducibili all’area di circolazione antica italiana, dunque coniate in Italia, il cui valore archeologico ne determina l’appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e rispetto alle quali il possesso si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 (Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Cadario, Rv. 266981; Sez. 3, n. 49439 del 04/11/2009, Dafarra, Rv. 245743), di averli ottenuti in premio per il loro ritrovamento o di averli ricevuti dallo Stato (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, non mass.). 1.3. Neanche è persuasivo il riferimento alla figura del collezionista numismatico, che il ricorrente afferma e documenta di essere. Invero, questa Corte (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, cit.) ha chiarito che, con riferimento ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che gli oggetti commercializzati provengono da campagne di scavo anteriori all'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, ovvero siano di provenienza delittuosa. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice dell’esecuzione ha spiegato che le monete riferibili all’area di circolazione italiana, delle quali si chiedeva la restituzione, fossero prive di documentazione tale da comprovarne l’acquisizione attraverso canali commerciali regolari secondo la vigente normativa (tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche). In definitiva, l'impostazione seguita dal giudice dell’esecuzione appare immune da censure. 2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/09/2025 -
Identificazione
Anto63 ha aggiunto un nuovo link in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Buonasera Non riesco ad identificare questa moneta toscana. Se ci fosse la scheda ... Ringrazio anticipatamente Pesa 1,3 g e ha un diametro di 19/20 mm -
Richiesta identificazione moneta
apples62 ha risposto a un topic di apples62 inviato in Richiesta Identificazione/valutazione/autenticità
Grazie mille! Saluti, Gianfranco
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