bizerba62 Inviato 21 Luglio, 2010 #101 Inviato 21 Luglio, 2010 Buon giono. "Detto questo, se abbiamo ripetuto in continuazione che le monete non sono Beni Culturali e la ricevuta non è obbligatoria, almeno per la libera vendita tra privati (eBay e mercatini inclusi)" Personalmente ho già scritto che non concordo sul fatto che i venditori di Ebay e quelli dei mercatini siano esentati dal rilasciare le attestazioni di cui all'art. 64. "questa non è una sanatoria, piuttosto è un censimento.La sanatoria semmai è per i Beni Archeologici.........." No. E' proprio una "sanatoria" bella e buona, alla quale faranno ricorso, in primis, proprio coloro che hanno acquisito illegalmente beni culturali importanti di grande valore che, con quatrro soldi, possono domani regolarizzare. In secundis, vi faranno ricorso coloro che hanno pendenze giudiziarie, all'evidente scopo di definire processi dall'esito incerto. In questa seconda categoria, includerei anche coloro che pur avendo le chances di uscire indenni dai Tribunali, non vogliono correre il rischio di vedersi confiscato il materiale in sequestro. Tutti gli altri, e cioè tutti coloro che hanno monete comuni, acquistate regolarmente in negozi, aste ecc., a mio modo di vedere butterebbero via solo dei soldi per regolarizare monete che in realtà sono già "sane". Forse si dovrebbe riconoscere che le cose sono andate così: prima le articolazioni dello Stato hanno creato il monstrum attraverso applicazioni ed interpretazioni legislative farraginose e quasi sempre a danno dei collezionisti; poi, vista anche (o sopratutto) l'esigenza di fare cassa, si somministra al popolo dei collezionisti "l'antidoto" per guarirli da una malattia che è lo Stato medesimo ad aver contagiato. Ma poi cosa vogliono far riemergere: decine e decine di migliaia di monete di nessun valore (se non per i collezionisti che le possiedono) con la storiella del censimento? Non dimentichiamoci che dal 1.5.2010, considerato che la "sanatoria" copre le acquisizioni avvenuto a tutto il 30.4.2010, siamo sempre punto e a capo. Cioè i problemi "ordinari" dei collezionisti e dei commercianti non vengono risolti affatto da questo condono. Dopodichè cosa dovremo aspettarci che ci diranno: che solo le monete "sanate" sono regolari e che tutte le altre "si presumono di provenienza illecita"? "La dichiarazione dovrebbe esserci solo se uno ha un pezzo unico non ripetitivo ,di grande interesse ,allora avrebbe un senso dichiararlo , farlo censire,pagare una tassa,per pezzi classici ripetivi ,comuni, non dovrebbe esserci nessun censimento". Esatto. Questo è lo spirito della legge. Poi se uno vuole sottoporre la sua monetina alla Soprintendenza perchè questa ne dichiari o ne escluda la "culturalità" lo puà anche fare, ma mi pare che questa iniziativa abbia più che altro una finalità "provocatoria" (un pò come quando elledi suggeriva di notificare in massa al Soprintendente tutte le monete possedute), giacchè, da quello che mi risulta (e Vi prego di smentirmi se avete notizie diverse), al momento non esiste una che una moneta che sia stata dichiarata "bene culturale ai sensi dell'art.13 del Codice Urbani. Dubito quindi fortemente che nelle collezioni della stragrande maggioranza di noi collezionisti possano nascondersi monete definibili "beni culturali" ai sensi dell'art. 10 del Codice Urbani. Saluti. Michele Cita
Giov60 Inviato 21 Luglio, 2010 #102 Inviato 21 Luglio, 2010 Come da molti riportato, la confusione tra archeologia e numismatica continua, così come le problematiche di e-bay. Non voglio commentare (non ho i termini esatti della questione) ma solo proporre questa recentissima notizia. LINK Saluti Cita
vince960 Inviato 21 Luglio, 2010 #103 Inviato 21 Luglio, 2010 (modificato) Pensatela come volete, ma ribadisco che per la numismatica considerare la proposta come una sanatoria è sbagliato e pericoloso, e chi si faceva salvo per il fatto di avere una bella collezione di ricevute insieme alle monete, se penserà di essere immune da questo CENSIMENTO perché le sue monete sono sane, probabilmente passerà grossi guai... Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, naturalmente, ma nella presentazione della proposta è detto chiaramente: non si può far finta di non sapereche le case degli italiani ospitano tradizionalmente piccole collezioni di reperti archeologici e che è sempre esistito un commercio (si badi bene non clandestino, ma pubblico, fatto da negozianti e da case d’asta) di oggetti di tale natura. Ciò è dovuto al fatto che viviamo in un Paese con una storia plurimillenaria, che « trasuda » reperti. La legge non ha mai vietato il possesso o il commercio di questi beni, né ha mai imposto la denuncia e la consegna di quanto posseduto da privati; l’obbligo di denunzia e di consegna ha sempre avuto come destinatario solo chi abbia rinvenuto beni archeologici fortuitamente nel sottosuolo e non certo chi li abbia ereditati, comprati in un negozio o se li sia aggiudicati in asta. Tuttavia da molti, troppi anni, una vulgata impropria della legge, strenuamente difesa da alcune procure della Repubblica e da talune espressioni ministeriali, ma più volte stroncata in Cassazione, accredita la detenzione di materiale archeologico come fatto di per sé illecito fino a prova contraria ed espone chiunque lo detenga a perquisizioni in casa « anche in tempo di notte » e a doversi difendere, ben che vada, dall’accusa di ricettazione, che prevede da due a otto anni di reclusione. L’aberrazione, quindi, consiste nel fatto che chiunque possiede senza titolo un bene (non necessariamente un oggetto culturale, una qualsiasi cosa) antecedente al 476 dopo Cristo, cioè alla caduta dell’Impero romano, è per la legge italiana un ladro o un ricettatore e sta a lui dimostrare il contrario. Sarà bene chiarire che questo tipo di « inversione dell’onere della prova » sui beni culturali non esiste in alcuno Stato moderno e civile: in genere è l’accusatore che deve provare l’accusa, non l’accusato che deve provare la sua innocenza; (questo avremmo potuto scriverlo noi, difficilmente si può non essere d'accordo) :) proponendosi invece di far riemergeree censire milioni di pezzi si torna a rendere di pubblica fruibilità le raccolte detenute da cittadini italiani, comprese quelle all’estero, per le quali sarebbe favorito il rientro sul territorio italiano. Un pezzo riemerso è un pezzo seguito dalla competente soprintendenza. Nei limiti delle prescrizioni, è vendibile legalmente sul mercato, con adeguato rilievo fiscale. E qui veniamo a esporre la nostra ambizione più grande: quella di far ripartire il mercato dell’arte in Italia tramite un percorso nel quale quello della riemersione è solo un primo passo. Restituendo dignità al mercato si contribuirebbe a debellare il commercio clandestino, costituendo al tempo stesso un’importante fonte di reddito e di conoscenza per la collettività. E infatti: I privati possessori o detentori aqualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico o paleontologico o numismatico antecedenti all’anno 476 dopo Cristo, non denunciati ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice », hanno l’obbligo di darne comunicazione alla soprintendenza competente per territorio entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12 e di provvedere al contestuale pagamento delle spese di registrazione e catalogazione. Infine, a conferma che questa proposta introduce semplicemente l'obbligo di denuncia ai fini della verifica dell'interesse culturale: Ricorrendone le condizioni, la competentesoprintendenza procede all’ispezione dei beni e provvede altresì alla verifica dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice, e successive modificazioni. Modificato 21 Luglio, 2010 da vince960 Cita
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