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Una recente decisione della Cassazione in tema di beni di interesse numismatico


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Inviato
Il 1/10/2025 alle 11:06, allek dice:

Buongiorno, sperando di fare cosa gradita, allego una recentissima decisione della Corte di Cassazione Penale (n. 32166 depositata il 29 settembre 2025) sul tema del legittimo possesso dei beni di interesse numismatico.

Al di là del richiamo di principi già noti e a più riprese affermati dalla giurisprudenza, la decisione pare offrire un interessante spunto di riflessione laddove statuisce che:

"Invero, questa Corte (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, cit.) ha chiarito che, con riferimento ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, [...]. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha spiegato che le monete riferibili all'area di circolazione italiana, delle quali si chiedeva la restituzione, fossero prive di documentazione tale da comprovarne l'acquisizione attraverso canali commerciali regolari secondo la vigente normativa (tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche)".

In buona sostanza la Corte, pur confermando il provvedimento di confisca che aveva attinto l'imputato, ha  precisato che se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.

Buona lettura.

Cass. pen. sez. III 29 settembre 2025 n. 32166.pdf 175.15 kB · 17 downloads

 

Ben venga questa parziale apertura; ma siamo ancora lontani. E' una sentenza pure contradittoria: se è il possesso di monete da parte di privati è lecito in base al Codice Urbani, non è il possessore a dover provare la liceità del possesso e men che meno si devono conservare i documenti di acquisto (onere che il Codice Urbani non prevede a carico del privato).

Neppure si capisce perché si debba limitare l'acquisto a "commercianti dotati di registri di carico e scarico"; come se la privata compravendita tra privati fosse illecita.

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Inviato

Salve,leggo o acquisti da operatori o altri collezionisti,fermo restando l'assurdità retrograda di questa legge


Inviato
16 ore fa, gioal dice:

Ben venga questa parziale apertura; ma siamo ancora lontani. E' una sentenza pure contradittoria: se è il possesso di monete da parte di privati è lecito in base al Codice Urbani, non è il possessore a dover provare la liceità del possesso e men che meno si devono conservare i documenti di acquisto (onere che il Codice Urbani non prevede a carico del privato).

Neppure si capisce perché si debba limitare l'acquisto a "commercianti dotati di registri di carico e scarico"; come se la privata compravendita tra privati fosse illecita.

 

In buona sostanza la Corte, pur confermando il provvedimento di confisca che aveva attinto l'imputato, ha  precisato che se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.
 

mi pare che qui ci sia la risposta alla tua obiezione 


Inviato

No

5 ore fa, Tinia Numismatica dice:

In buona sostanza la Corte, pur confermando il provvedimento di confisca che aveva attinto l'imputato, ha  precisato che se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.
 

mi pare che qui ci sia la risposta alla tua obiezione 

 

No, questa non è la risposta; questa è proprio la parte della sentenza che ho criticato perché contraddittoria, come ho già spiegato.


Inviato (modificato)
6 ore fa, Tinia Numismatica dice:

se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.

 

1 ora fa, gioal dice:

No, questa non è la risposta; questa è proprio la parte della sentenza che ho criticato perché contraddittoria, come ho già spiegato.

Non capisco la contraddizione 

Mi pare pleonastico che se non hai documentazione sei tu a dover dimostrare che non le hai ottenute illecitamente, quindi l’obbligo di documentazione, anche se non espressamente citato dalla Urbani, è implicito e necessario , pur se non sufficiente 

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato
1 ora fa, Tinia Numismatica dice:

Non capisco la contraddizione 

Mi pare pleonastico che se non hai documentazione sei tu a dover dimostrare che non le hai ottenute illecitamente, quindi l’obbligo di documentazione, anche se non espressamente citato dalla Urbani, è implicito e necessario , pur se non sufficiente 

Nel diritto italiano di regola non si deve giustificare il possesso di un bene, salvo casi particolari; semmai è chi contesta tale possesso che deve provare l'illiceità dello stesso.

Per invertire l'onere della prova a carico del possessore si deve presumere che il possesso di monete antiche sia illegittimo per appartenenza automatica delle monete al patrimonio indisponibile dello Stato; ma ciò si pone in contraddizione con l'enunciato che le monete possono appartenere anche ai privati.

In sostanza la Corte di Cassazione sta dicendo, al di là di ogni criterio di ragionevolezza giuridica, che il possesso di monete antiche si presume illegittimo e deve essere il possessore a dimostrare la liceità del possesso, acquistando solo da commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche e conservando la documentazione tale da comprovarne l'acquisizione attraverso canali commerciali regolari.

Tutto ciò non è stato previsto dal legislatore.

Che, poi, se si applica appieno il ragionamento della Cassazione, nemmeno il commerciante numismatico potrà acquistare da un privato, ma solo da altro canale commerciale "regolare", a meno che non si provi  l’acquisto legittimo e anteriore alla legge del 1909.

E' contradditoria la Suprema Corte quando scrive: "In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti...".   Dice che il possesso di monete acquistate da altro collezionista è lecito; ma se si acquista da altro collezionista - che quindi non ha registro di carico e scarico - non si potrà mai provare che il possesso è lecito; se non è contraddizione questa.

Come diceva un famoso magistrato di merito a un suo collega della Cassazione: "Voi cassate, ma a volte cazzate!". 😃 
 

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Inviato

Chiaro esempuio del cosiddetto effetto perverso,ovvero il cane che si mangia la coda😀


Inviato
2 ore fa, gioal dice:

i od altri collezionisti...".   Dice che il possesso di monete acquistate da altro collezionista è lecito; ma se si acquista da altro collezionista - che quindi non ha registro di carico e scarico - non si potrà mai provare che il possesso è lecito; se non è contraddizione questa

Ma si potrà provare che le si è comprate( e non scavate) e si potrà sempre invocare la buona fede…. Difficile che si configuri la ricettazione in queste condizioni, mentre se non hai nulla, neanche una cessione tra privati, la ricettazione non te la leva nessuno…

2 ore fa, gioal dice:
4 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Nel diritto italiano di regola non si deve giustificare il possesso di un bene, salvo casi particolari;

I beni di possibile interesse culturale, SONO un caso particolare…. Hanno una disciplina a parte rispetto alle altre categorie merceologiche, così come le armi e gli stupefacenti farmaceutici…. Quindi si deve giustificare eccome per le suddette categorie 


Inviato
8 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Ma si potrà provare che le si è comprate( e non scavate) e si potrà sempre invocare la buona fede…. Difficile che si configuri la ricettazione in queste condizioni, mentre se non hai nulla, neanche una cessione tra privati, la ricettazione non te la leva nessuno…

I beni di possibile interesse culturale, SONO un caso particolare…. Hanno una disciplina a parte rispetto alle altre categorie merceologiche, così come le armi e gli stupefacenti farmaceutici…. Quindi si deve giustificare eccome per le suddette categorie 

Riporto un caso pratico: ho 5-6 monete romane, comprate da un mio zio, in un negozio di un allora perito, quando era ragazzino (ora ha più di 80 anni). Naturalmente la fattura non esiste più da decenni. Come faccio a dimostrarne la liceità di provenienza? So che la provenienza è lecita, ma non è minimamente dimostrabile.


Inviato
18 minuti fa, Carlo. dice:

non è minimamente dimostrabile

Eh...

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Inviato (modificato)
1 ora fa, Carlo. dice:

So che la provenienza è lecita, ma non è minimamente dimostrabile.

 

Scusami Carlo, ma se funzionasse così non sarebbe mai condannato nessuno 🙂.

Se non riesci a dimostrare quanto affermi, sei colpevole, fino a prova del contrario.

Modificato da torpedo

Inviato
16 minuti fa, torpedo dice:

Scusami Carlo, ma se funzionasse così non sarebbe mai condannato nessuno 🙂.

Se non riesci a dimostrare quanto affermi, sei colpevole, fino a prova del contrario.

Lo so, appunto per questo mi pongo un dubbio. 

Oltre tutto, il ragionamento dovrebbe valere anche per le monete del Regno: come fai a dimostrare che, in alcuni casi, sono messe semplicemente da parte da nonni o parenti? E in tal caso, non solo i collezionisti, ma almeno la metà delle famiglie d'Italia sarebbero coinvolte.


Inviato (modificato)
14 minuti fa, Carlo. dice:

Lo so, appunto per questo mi pongo un dubbio. 

Oltre tutto, il ragionamento dovrebbe valere anche per le monete del Regno: come fai a dimostrare che, in alcuni casi, sono messe semplicemente da parte da nonni o parenti? E in tal caso, non solo i collezionisti, ma almeno la metà delle famiglie d'Italia sarebbero coinvolte.

 

Yes.  É un pò tutto nelle mani della dea bendata😅

Il fatto chen le romane sono antiche e "scottano" molto di piú ecco

Modificato da caravelle82

Inviato (modificato)
3 ore fa, Carlo. dice:

Riporto un caso pratico: ho 5-6 monete romane, comprate da un mio zio, in un negozio di un allora perito, quando era ragazzino (ora ha più di 80 anni). Naturalmente la fattura non esiste più da decenni. Come faccio a dimostrarne la liceità di provenienza? So che la provenienza è lecita, ma non è minimamente dimostrabile.

 

Se le ha comprate da un negozio, la fattura magari non c’era, ma almeno un cartellino descrittivo intestato c’è sempre… era interesse del negozio che ci fosse per pubblicizzarsi .

Non è equivalente ad una vera fattura ma è già meglio di niente.

Se non c’è neanche quello è la tua parola è  basta, ed è un po’ poco …. Sarebbe troppo facile , per chiunque trovato con monete romane fresche , dire: erano del nonno e adesso dimostrate che non lo sono . 

Modificato da Tinia Numismatica
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Inviato
5 ore fa, Carlo. dice:

Riporto un caso pratico: ho 5-6 monete romane, comprate da un mio zio, in un negozio di un allora perito, quando era ragazzino (ora ha più di 80 anni). Naturalmente la fattura non esiste più da decenni. Come faccio a dimostrarne la liceità di provenienza? So che la provenienza è lecita, ma non è minimamente dimostrabile.

 

In realtà un modo per dimostrare quantomeno il tuo acquisto in buona fede e, quindi, la legittimità del tuo possesso c’è. Dovresti stipulare con lo zio un atto di cessione tra privati delle monete (nel quale magari lo zia dichiara a sua volta di averle acquistate legittimamente). Così riusciresti a dimostrare che TU (e solo tu) non le hai ottenute da scavo. È sottinteso che se un tale documento potrebbe risultare utile ai fini dell’esenzione da responsabilità penale, per contro potrebbe rivelarsi inutile ad evitare la confisca.

Meglio ferito che morto.

Saluti.


Inviato
10 minuti fa, allek dice:

In realtà un modo per dimostrare quantomeno il tuo acquisto in buona fede e, quindi, la legittimità del tuo possesso c’è. Dovresti stipulare con lo zio un atto di cessione tra privati delle monete (nel quale magari lo zia dichiara a sua volta di averle acquistate legittimamente). Così riusciresti a dimostrare che TU (e solo tu) non le hai ottenute da scavo. È sottinteso che se un tale documento potrebbe risultare utile ai fini dell’esenzione da responsabilità penale, per contro potrebbe rivelarsi inutile ad evitare la confisca.

Meglio ferito che morto.

Saluti.

 

Se lo zio è ancora vivo si…lascia un po’ il tempo che trova, sicuramente i cartellini sarebbero meglio, ma piuttosto che nulla , meglio piuttosto …


Inviato
13 ore fa, Tinia Numismatica dice:

Ma si potrà provare che le si è comprate( e non scavate) e si potrà sempre invocare la buona fede…. Difficile che si configuri la ricettazione in queste condizioni, mentre se non hai nulla, neanche una cessione tra privati, la ricettazione non te la leva nessuno…

Eh, che bello quando si ha tale fiducia; peccato che la realtà sia ben diversa.

Infatti se leggi la decisione citata da @allek risulta che  il ricorrente aveva fornito la prova di aver legittimamente acquistato le monete tramite regolari canali commerciali, quali case d’asta, negozi di antiquariato o specializzati del settore; eppure per la Cassazione non è bastato.

 


Inviato
15 ore fa, Tinia Numismatica dice:

I beni di possibile interesse culturale, SONO un caso particolare…. Hanno una disciplina a parte rispetto alle altre categorie merceologiche, così come le armi e gli stupefacenti farmaceutici…. Quindi si deve giustificare eccome per le suddette categorie 

La disciplina delle armi è opera del legislatore; non è che per le monete la Cassazione possa inventare regole; può solo interpretare quelle esistenti.


Inviato (modificato)
Il 01/10/2025 alle 11:06, allek dice:

]. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha spiegato che le monete riferibili all'area di circolazione italiana, delle quali si chiedeva la restituzione, fossero prive di documentazione tale da comprovarne l'acquisizione attraverso canali commerciali regolari secondo la vigente normativa (tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche)

Non mi pareva di aver letto come affermi tu, gioal 

14 minuti fa, gioal dice:

La disciplina delle armi è opera del legislatore; non è che per le monete la Cassazione possa inventare regole; può solo interpretare quelle esistenti.

 

Le regole vi sono, art 228 Tu , e TU 488, e seguenti… ci sono regole in cui ti devi muovere, se stai dentro può darsi che ti salvi, se stai al di fuori la vedo più difficile 

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato

rileggendo la sentenza non mi è chiaro un punto: per quale motivo/in quale occorrenza le monete sono state sequestrate.

credo sia derimente comprendere se il soggetto le deteneva per la sua collezione o se stava cedendo a terzi, ad esempio.

nel primo caso, per un qualsiasi motivo anche del tutto esogeno, è stato sottoposto ad una perquisizione e sono state rinvenute tra i suoi beni; nel secondo caso si è configurato un "allarme" dalla possibile cessione con conseguente sequestro.

inoltre, mi pare non sia nota l'entità del sequestro (sono 2-3 monete o decine/centinaia?), per quanto non modifichi l'impianto legislativo e la sentenza.


Inviato
1 ora fa, gioal dice:

Eh, che bello quando si ha tale fiducia; peccato che la realtà sia ben diversa.

Infatti se leggi la decisione citata da @allek risulta che  il ricorrente aveva fornito la prova di aver legittimamente acquistato le monete tramite regolari canali commerciali, quali case d’asta, negozi di antiquariato o specializzati del settore; eppure per la Cassazione non è bastato.

 

 

Credo si tratti di un equivoco. Non conosco direttamente il caso da cui trae origine la sentenza ma credo che la difesa dell’imputato avesse prodotto fatture relative all ‘acquisto di altre monete, non quelle oggetto di sequestro e successiva confisca, e tanto al fine di dimostrare di essere un collezionista e, quindi, secondo la tesi difensiva sostenuta, di sfuggire alla presunzione di appartenenza statale delle monete.

Non me lo spiegherei altrimenti (si tratterebbe di una contraddizione nella sentenza troppo palese; ma non credo che la decisione sia contraddittoria).

Ovviamente è solo la mia interpretazione.

Saluti


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