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IGNORED

Vendita sterline in OREFICERIA


filonide

Risposte migliori

Scusate se duplico la domanda, ma ho visto che l'apposito thread "sticky" viene poco frequentato ed avrei bisogno di una risposta urgente.

E' possibile per una comunissima oreficeria vendere una sterlina di oro ad un cliente che gliela chiede?

Sia singolarmente, sia un paio, sia eventualmente abbinate ad un bracciale portasterline.

Che documento dovrebbe richiedere al venditore? E che documento dovrebbe emettere al cliente?

Faccio presente che, trattandosi di moneta "di borsa", non segue i normali parametri di vendita di un qualsiasi oggetto in oro (ricarico ed IVA). Quindi mi piacerebbe anche capire come fanno i "venditori professionali" che non fanno parte del settore orafo, a venderle al risicato prezzo di mercato...

Spero di non aver chiesto niente di troppo indiscreto o illegale :lol:

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Per le "monete di borsa", anni fa esisteva l'obbligo di una apposita licenza, con cauzione di (mi pare) 200 milioni di vecchie lire, con conseguente divietoper gli altri.

Non so se/come la normativa si sia nel frattempo evoluta.

Cordialità

Dario Ferro

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Quindi mi piacerebbe anche capire come fanno i "venditori professionali" che non fanno parte del settore orafo, a venderle al risicato prezzo di mercato...

Come fanno, semplicissimo oggi la quotazione dell'oro è di E. 34,16 al grammo mentre circa 2 anni fa era circa E. 20 al grammo..Se oggi lo rivendo a E.32 per grammo non lo trovo per niente un guadagno risicato.Peccato non averne approfittato!!!!

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Quindi mi piacerebbe anche capire come fanno i "venditori professionali" che non fanno parte del settore orafo, a venderle al risicato prezzo di mercato...

Come fanno, semplicissimo oggi la quotazione dell'oro è di E. 34,16 al grammo mentre circa 2 anni fa era circa E. 20 al grammo..Se oggi lo rivendo a E.32 per grammo non lo trovo per niente un guadagno risicato.Peccato non averne approfittato!!!!

Questo nel caso, ovviamente, che un "operatore professionale" abbia rischiato acquistando ed accumulando monete di oro, cosa che (a quanto io sappia) generalmente non avviene... il banco metalli compra e vende sul momento, con uno "spread" ben definito...

Per quanto riguarda l'autorizzazione necessaria, io sapevo che per lingotti e monete di borsa servisse una autorizzazione dell'Ufficio Italiano Cambi... ma tutti i negozi di numismatica che vendono sterline hanno questo tipo di autorizzazione? E soprattutto, nel caso della gioielleria, si tratterebbe di una vendita assolutamente sporadica, magari anche unita alla vendita del corrispondente bracciale o medaglia porta sterline...

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Per quanto riguarda l'autorizzazione necessaria, io sapevo che per lingotti e monete di borsa servisse una autorizzazione dell'Ufficio Italiano Cambi... ma tutti i negozi di numismatica che vendono sterline hanno questo tipo di autorizzazione? E soprattutto, nel caso della gioielleria, si tratterebbe di una vendita assolutamente sporadica, magari anche unita alla vendita del corrispondente bracciale o medaglia porta sterline...

Per avere una attività di vendita oro devi avere una licenza apposita. Che non è la stessa di chi invece compra e basta. Ero andato ad un banco metalli a Reggiolo tempo fa, ma lì comprano e basta, è stato l'addetto stesso che me l'ha spiegato, possono comprare ma non hanno la licenza di vendere. Però la stessa società ha un banco simile a Carpi solo che lì hanno entrambe le licenze quindi possono sia comprare che vendere. Ovviamente se hai un normale negozio di numismatica non è detto che tu abbia la licenza per comprare/vendere oro (e quindi pure monete di borsa), se vuoi fare anche questa attività devi a tua volta avere le licenza apposite.

Poi che ci sia anche qualche numismatica che tratti oro di borsa senza avere alcuna licenza, questo è un altro paio di maniche.

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  • ADMIN
Staff

Confermo quanto dice paolino. Credo comunque che anche senza licenza il gioielliere possa venderti in maniera regolare la sterlina ma in questo caso applicando l'IVA.

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@Paolino : si, comprare oro dai privati e' una cosa, vendere oro e' un'altra cosa, e comprare e vendere rottami, spezzature, oro da investimento a quanto pare e' un'altra cosa ancora... e mi sembra incredibile che un privato possa tranquillamente trafficare in monete di oro senza applicazione di IVA mentre un orefice "comune" autorizzato alla vendita di oreficeria non puo' farlo in negozio, se non applicando l'IVA e probabilmente anche una percentuale di guadagno minima derivante da quanto risultante dagli studi di settore (terribile meccanismo)...

Confermo quanto dice paolino. Credo comunque che anche senza licenza il gioielliere possa venderti in maniera regolare la sterlina ma in questo caso applicando l'IVA.

Ecco, volevo sapere appunto qualcosa del genere... ma poi quando il gioielliere va a comprare la sterlina che poi ti rivendera', suppongo che il venditore (banco metalli) non gli aggiungerebbe l'iva sulla fattura in acquisto... quindi il gioielliere dovrebbe emettere fattura con indicazione dell'iva secondo il regime del margine? :blink:

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Anche il mio gioielliere di fiducia ritira beni preziosi.Quindi può essere oro usato e anche MONETE IN ORO (Viene acquistato a peso indipendentemente lo stato di conservazione).Per regola hanno un registro del commercio di beni (ORO,Argento ecc...) dove viene annotato la descrizione degli oggetti e il COMPENSO PATTUITO(Che varia da orefice).Il privato deve essere in possesso di un documento.Ti assicuro "Filonide" che il margine di guadagno c'è!Prova tu stesso a sentire il tuo gioielliere di fiducia o tutti i compra ORO che guarda caso in questi ultimi anni crescono come funghi!

Il detto del nonno (Quando l'economia non va bene l' oro diventa un bene di rifugio)! Mi sa che il nonno aveva ragione!Oro nel 2001 valeva E.11. oggi vale E.34!!!

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Ciao "Filonide" ho sentito il mio orefice di fiducia, riguardo la cessione e acquisto di monete d'oro, nella fattura di vendita che ti rilascia nello spazio della fattura IVA NON IMPONIBILE ESENTE ART. va trascritto l'ARTICOLO DI ESENZIONE (ART.10 n.11)

Quindi le monete d'oro da investimento sono esenti da IVA.Per quanto detto in precedenza direi che il margine di guadagno è ancora maggiore.Ciao!

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No, che io sappia, per legge, chi ritira oro usato con apposita autorizzazione e registro di p.s. non puo' trattare oro da investimento se non specificatamente autorizzato tramite iscrizione all'ufficio cambi della Banca d'Italia, quindi un gioielliere non potrebbe acquistare sterline o lingotti a 999 millesimi, anche perche' poi dovrebbe rivenderli al banco metalli senza pagare l'iva. Solo un -VERO- banco metalli dovrebbe poterlo fare.

Solo che il problema ora e' un altro: il gioielliere vuole prima comprare da un fornitore, e poi VENDERE una sterlina, o singolarmente, o come riempitivo di un bracciale portasterline (normalmente venduto in gioielleria). Possibile che non possa farlo senza autorizzazione, ma soprattutto vendendo l'oggetto al prezzo di borsa anziche' al prezzo + guadagno + iva ?

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Ciao "Filonide" ho sentito il mio orefice di fiducia, riguardo la cessione e acquisto di monete d'oro, nella fattura di vendita che ti rilascia nello spazio della fattura IVA NON IMPONIBILE ESENTE ART. va trascritto l'ARTICOLO DI ESENZIONE (ART.10 n.11)

Quindi le monete d'oro da investimento sono esenti da IVA.Per quanto detto in precedenza direi che il margine di guadagno è ancora maggiore.Ciao!

Questo e' vero, ma ripeto, dovrebbe essere valido solo se e' un intermediario professionale autorizzato dall'UIC della Banca d'Italia (banco metalli).

Alcuni negozi "compro oro" sono stati chiusi proprio perche' trattavano gli oggetti acquistati trasformandoli in lingotti e vendendoli al fino, evadendo l'iva °°

Servirebbe elledi :o

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Forse faccio anche io confusione fra vendita di oro fino/rottami e vendita di sterline che, per quanto monete di borsa, non sono oro fino e non sono rottami. Ricordo di aver letto pero' che sono equiparate ai lingotti di oro fino, a livello di regime fiscale. Bisognerebbe conoscere esattamente la normativa e la sua interpretazione, nel frattempo riporto quanto trovato su un sito di un intermediario (montegeneroso) autorizzato dalla banca d'italia:

SEI SICURO DI ESSERE IN REGOLA CON LA LEGGE?

Il commercio di oro è regolamentato da una apposita normativa intitolata “Nuova disciplina del mercato dell’oro”, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12.10.1998 emanata con Legge 17 gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, la quale stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale. L’Ufficio Italiano dei Cambi (oggi sostituito nelle funzioni dalla Banca d’Italia) in base all’Art. 1 comma 3° legge n°7 del 17 gennaio 2000, autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, alle banche o, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni (oggi 120.000 euro).

Per fare maggiore chiarezza da quanto disposto dalla Legge 7/2000, la Banca d’Italia ha provveduto alla pubblicazione del documento esplicativo “Chiarimenti in materia di oro” del 26.06.2001 dichiarando: “per poter qualificare, ai sensi della Legge 17/01/2000, n. 7, il commercio di rottami di oro ed individuare gli eventuali obblighi gravanti su coloro che svolgono tale attività, si distinguono due modalità operative:

acquisto di oggetti preziosi usati, direttamente da privati, e rivendita degli stessi, senza ulteriore trasformazione. Detta attività non è qualificabile ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17/1/2000, n. 7; essa si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, della stessa Legge;

acquisto di oggetti preziosi avariati, destinati alla fusione, e successiva cessione dell’oro così ottenuto, in una qualunque delle forme in uso (lingotti, placchette, etc.). L'operatività in questione, esercitata in via professionale e non occasionalmente, deve ritenersi riconducibile, sia per gli aspetti soggettivi che oggettivi, nel disposto di cui alla Legge n. 7/2000”.

Come visto, nel primo caso, non è necessaria l’autorizzazione dell’U.I.C. trattandosi di commercio di oggetti preziosi usati e pertanto andrà applicata l’IVA sull’imponibile. Nel secondo caso invece, trattandosi di cessione di ”rottami”, quindi materiale d’oro, è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio Italiano dei Cambi, quindi essere qualificati come operatori professionali, e godere pertanto della non applicabilità IVA sulla vendita d’oro destinato a fusione.

Infatti l’abitudine dei “compro oro”, è quella di acquistare oggetti preziosi usati dai privati cittadini (o da altri compro oro), e rivenderli direttamente a fonderie o aziende specializzate nel recupero di metalli preziosi.

Nulla potrebbe vietare questo comportamento se i beni ceduti fossero qualificati per quello che realmente sono, ovvero oreficeria usata, ma nella più ampia casistica vengono invece qualificati come rottami. Questo espediente, di mutare arbitrariamente la natura dei beni, consente di eludere l’I.V.A. beneficiando di quanto stabilito dalla Legge n. 633/77 articolo 17 comma 5°.

Il gestore di un semplice “compro oro”, intenzionato ad operare secondo la legge, dovrebbe cedere i preziosi per quelli che realmente sono, ovvero beni usati, specificando nella fattura la reale natura degli oggetti ovvero oreficeria usata ed applicare quindi all’importo della fattura l’aliquota IVA ordinaria o, come concesso per i beni usati, a margine. Invece in molti casi l’operatore abusivo acquista i preziosi (non rottami) da privati cittadini e successivamente li rivende direttamente alle fonderie o altre aziende specializzate, attribuendo alla natura dei beni ceduti, sia sul Documento di Trasporto e poi sulla Fattura, la qualifica di rottami.

Infatti i beni acquistati all’origine devono essere ceduti nello stato in cui si trovano, non potendo il semplice “compro oro” lavorare o trasformare gli oggetti preziosi, in quanto questa è una prerogativa riservata ai soli operatori professionali o laboratori specializzati (punto 1 sopra menzionato). Quindi quei “compro oro” che descrivono sul Documento di Trasporto e Fattura i beni ceduti quali “rottami” anziché “oreficeria usata”, oltre ad eludere l’IVA, commettono anche i seguenti reati contemplati dalla legge 7/2000:

· Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

· Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

E’ bene ricordare infatti che l’evasione fiscale é disciplinata dal decreto legislativo 74 del 2000 (in materia di imposte sui redditi e di IVA) pertanto chi supera nella sua complessità i 50.000 euro il provvedimento si trasforma in reato (da sei mesi, a due anni di reclusione) e che la sanzione pecuniaria verrà calcolata per il 200% dell’evaso, oltre le altre sanzioni amministrative. Pertanto se una azienda negli ultimi 5 anni di attività, ha effettuato un fatturato di 1.000 euro, l’evasione di IVA sarà di 200 euro, quindi la sanzione sarà di 400 euro, oltre le altre sanzioni amministrative, pertanto oltre il 40% del fatturato).

Per chiarire ulteriormente la differenza concreta che intercorre tra l’oreficeria usata ed il “materiale d’oro” come i rottami, e la conseguente diversità nell’applicazione dell’IVA e pertanto a suffragio di quanto esposto, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 375/E del 28/11/2002 ha affrontato la possibile applicazione del disposto del comma 5° dell’art. 17 nel settore commerciale dell'acquisto di oro usato. La Risoluzione riportò quanto affermato dall’Ufficio Italiano Cambi e cioè che “rientrano nella nozione di materiale d'oro tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un “semilavorato” è costituita dall'essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, e cioè dall'impossibilità di utilizzare il materiale o la lega d’oro, essendo necessaria una ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

Quindi dimostrare che si opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi, senza commercializzazione di gioielli, ed infine beneficiare come contemplato nella succitata risoluzione, di quanto segue: “l’imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall’art. 17, comma 5°, del DPR n. 633 del 1972.”.

Fatta questa premessa è giusto precisare che:

· I normali “compro oro” non sono autorizzati U.I.C.

· I normali “compro oro” inconsapevolmente (o forse attenendosi a quanto riferito da altri) confondono il commercio dei metalli preziosi (che ricade nella legge 7/2000 e per i quali servono autorizzazioni dell’U.I.C.) con quello degli oggetti preziosi.

· Il “compro oro”, quale soggetto giuridicamente autonomo, se non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non è autorizzato a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato, anche se il proponente o l’acquirente sono autorizzati, in quanto la trasmissione delle conoscenze, dell’eventuale assistenza e consulenza, non può comportare anche l’eventuale trasmissione dell’autorizzazione richiesta/dovuta ai sensi dell’art. 1 Legge 7/2000 (e quindi trasmissione dei requisiti di cui all’art. 1 comma 3) in capo al compro oro.

· Il “compro oro” vendendo “materiale d’oro e/o rottami d’oro” altera la natura dei beni acquistati all’origine;

· Il “compro oro” cede materiale d’oro quali “materiale d’oro e/o rottami d’oro” alle fonderie o altre aziende specializzate nel recupero di materiale preziosi, nonostante privi dei requisiti imposti dall’articolo 1 comma 3 legge 7/2000;

· Il “compro oro” viola l’obbligo di dichiarazione alla Banca d’Italia delle operazioni aventi per natura il commercio di oro, imposto dall’art.1 comma 2 legge 7/2000.

· Il “compro oro”, investito “in toto” delle responsabilità amministrative e penali derivanti dall’alterazione della natura dei beni al fine di evadere l’IVA, è quindi spinto a descrivere gli oggetti come “rottami”, ed apporre la famosa dicitura “non imponibile IVA ai sensi dell'art. 17 comma 5 DPR 633/77”, consentendo all’intermediario di acquistare senza versare un centesimo di IVA al proprio cedente, grazie all’originaria e mendace descrizione dei beni effettuata dal “compro oro”.

Modificato da filonide
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Non capisco, come mai un privato non può andare dal proprio gioielliere a vendere il proprio oro e di conseguenza anche monete d'oro.Non penso proprio che il banco metalli di Vicenza mi faccia entrare per vendere le mie sterline come privato.Ciao!

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Interessante la dichiarazione dell'intermediario (MONTEGENEROSO) registrato presso l' elenco operatori professionali in oro.

Trovo interessante anche la dichiarazione del sito ufficiale della BANCA D'ITALIA.http://www.bancaditalia.it/UIF/altre-funzioni/op-oro (ALLEGO LINK)

DICHIARAZIONI DELLE OPERAZIONI IN ORO: La disciplina del mercato dell'oro dispone ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, l'obbligo di dichiarare le operazioni di importo pari o superiore ai 12500 Euro relative a transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale.

Penso che 2 o 3 sterline del gioielliere che eventualmente vuole mettere nel bracciale come pendagli o incastonare in una spilla o vendere singolarmente emettendo anche lo scontrino fiscale non vada incontro a particolari frodi.

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il fatto è che il gioielliere se non ha quella licenza, non PUO' venderti una sterlina, non può farlo essendo oro da investimento (titolo 900 o più) neanche se ci mette l'IVA (cosa che non potrebbe fare nè esposta nè a margine, in quanto quel tipo di oro è ESENTE IVA) . Forse la strelina può comprartela, per usarla come fino per riparazioni etc. ma non vendertela, e mi sembra chiaro quanto esposto da monegeneroso.

L'unico escamotàge potrebbe essere superare del 75% il valore intrinseco, cioè se una strelina vale 100 euro, venderla a 180, e credo avrebbe pochi acquirenti (oppure la moneta dovrebbe avere almeno 150 anni, ma bisogna controllare la lista delle monete che rientrano nell'oro da borsa, pubblicata ogni anno da una circolare europea).

Interessante poi sapere che probabilmente anche l'IPZS adesso venderà le sue fantastiche emissioni in esenzione IVA, sicchè sono curioso di vedere come farà un negozio di numismatica senza la licenza del TU del 2000 a vendere quelle monete, vedo già i commercianti a stracciarsi le vesti! :cry:

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Dimenticavo: riguardo ai 12500, è la legge antiriciclaggio, che obbliga a mettere il CF sulle operazioni che superano quella soglia, e non è obbligo solo del commercio dell'oro, ce l'hanno tutti gli antiquari, ovvero quelli che trattano i beni usati, numismatici compresi

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  • 1 mese dopo...
  • 4 mesi dopo...

Insomma, se per vari motivi che spero non si verifichino mai, dovessi vendere le mie monete d'oro che non abbiano un particolare interesse numismatico che prevalichi su quello dell'intrinseco a chi mi dovrei rivolgere? Negozi di numismatica no, "compro oro" nemmeno a parlarne, gli orefici non sono autorizzati, i banchi metalli da quello che ho capito non mi fanno nemmeno entrare, non mi rimane che il dentista :blink:

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Insomma, se per vari motivi che spero non si verifichino mai, dovessi vendere le mie monete d'oro che non abbiano un particolare interesse numismatico che prevalichi su quello dell'intrinseco a chi mi dovrei rivolgere? Negozi di numismatica no, "compro oro" nemmeno a parlarne, gli orefici non sono autorizzati, i banchi metalli da quello che ho capito non mi fanno nemmeno entrare, non mi rimane che il dentista :blink:

Oppure un privato interessato a comprarle...che è la cosa migliore. Ciao Giò :D

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