Wolkenstein Inviato 31 Gennaio, 2006 #1 Inviato 31 Gennaio, 2006 Ciao a tutti vorrei fare per esempio una domanda. Se ho ereditato per esempio delle monete antiche da mio nonno ho un parente il cui valore e alto perche rare, non potrei ne venderle se non sarei interessato ad esse e nemmeno tenerle se verrebbero scoperte dalle autorita allora verrebbero sequestrate? Non capisco tutto questo Grazie a tutti Cita
alteras Inviato 31 Gennaio, 2006 #2 Inviato 31 Gennaio, 2006 Credo sia più pericoloso venderle... comunque se le erediti c'è un testamento che attesta la lecita provenienza... Cita
caiuspliniussecundus Inviato 31 Gennaio, 2006 #3 Inviato 31 Gennaio, 2006 Signori, non è che la legislazione sui beni archeologici cancelli la proprietà privata! Se uno possiede o eredita qualcosa, può disporne come crede. Solo se un bene archeologico è stato "notificato", allora ci sono delle limitazioni all'atto della vendita. Cita
bavastro Inviato 31 Gennaio, 2006 #4 Inviato 31 Gennaio, 2006 ciao carmelo, ci sono diverse leggi che tentano di mettere ordine nella faccenda, ma in realtà confondono le idee. Intanti direi di chiarire cosa intendi per antiche. Se sono di interesse archeologico, ereditate o no, sono soggette alla Sovrintendenza ai beni culturali, che può decidere se lasciarle in custodia al proprietario o requisirle. :ph34r: Se non cominci a chiarire questo punto è difficile aiutarti. ;) Cita Awards
Wolkenstein Inviato 31 Gennaio, 2006 Autore #5 Inviato 31 Gennaio, 2006 no siccome leggevo che lo stato sa che un collezzionista a monete antiche bo romane greche posso requisirle :perche non capisco Cita
Wolkenstein Inviato 31 Gennaio, 2006 Autore #6 Inviato 31 Gennaio, 2006 adesso pero leggevo che il codice civile dice se trovo un tesoroper meta e mio emeta del proprietario del luogo in cui viene trovato il tesoro. giusto? Ma come mai alcuni amici del forum sisono visti sequestrare le monete? allora non conviene collezionare monete , ma dedicarsi ad altri hobbi ( come sto facendo io che adesso collezono altre cose!!! Cita
caiuspliniussecundus Inviato 31 Gennaio, 2006 #7 Inviato 31 Gennaio, 2006 Se sono di interesse archeologico, ereditate o no, sono soggette alla Sovrintendenza ai beni culturali, che può decidere se lasciarle in custodia al proprietario o requisirle. :ph34r: 93031[/snapback] questa cosa vale SOLO per le cose trovate adesso, per esempio nel corso di scavi effettuati in poderi, giardini ecc. non si applica certo alle proprietà delle persone (ereditate o non). Allora chi vive in un edificio antico in un centro storico cosa dovrebbe fare secondo te ? è proprietà dello stato anche quello?? Cita
bavastro Inviato 31 Gennaio, 2006 #8 Inviato 31 Gennaio, 2006 per gli edifici non ti so dire. Per le monete, come dicevo, è una faccenda confusa. Occorre procedere con ordine e individuare i vari bandoli della matassa. Non penso certo di riuscirci da solo, quindi sono benvenuti tutti gli interventi chiarificatori. Cita Awards
Giango60 Inviato 31 Gennaio, 2006 #9 Inviato 31 Gennaio, 2006 adesso pero leggevo che il codice civile dice se trovo un tesoroper meta e mio emeta del proprietario del luogo in cui viene trovato il tesoro.giusto? Ma come mai alcuni amici del forum sisono visti sequestrare le monete? allora non conviene collezionare monete , ma dedicarsi ad altri hobbi ( come sto facendo io che adesso collezono altre cose!!! 93038[/snapback] Ciao Carmelo, probabilmente Ti è "sfuggito" questo piccolo capoverso relativamente al ritrovamento di tesori sul CC: Per il ritrovamento degli oggetti d’ interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali Ciò significa che se trovi una valigetta con dentro un milione di euro.... si divide (???), ma se trovi un tesoro in monete antiche è tutt' altra storia (in teoria spetterebbe al ritrovatore ed al proprietario del fondo un premio FINO al 50 % del valore ritrovato, purtroppo "fino a" significa da NIENTE al 50 %, sempre che il ritrovamento sia avvenuto fortuitamente.......... (forse eri troppo "emozionato" per il ritrovamento del tesoro ? :rolleyes: ) Ciao. P.S.: ovviamente il caso di ritrovamento ha poco in comune con un caso di eredità. Cita
Guest prier1980 Inviato 19 Settembre, 2006 #10 Inviato 19 Settembre, 2006 come ho gia detto in un'altra discussione, puoi leggere l'articolo riportato dalla rivista CRONACA NUMISMATICA del mese di LUGLIO-AGOSTO numero:187 alla pagina 57 puoi trovare alcune informazioni che cominciano a farti INQUADRARE la situazione BUONA FORTUNA PER IL TUO TESORO!!!!! Cita
massimiliano1096 Inviato 23 Settembre, 2006 #11 Inviato 23 Settembre, 2006 Buon giorno! La legislazione italiana mediante la legge n. 364 del 1909 ha introdotto nel nostro ordinamento una regola generale specificando che tutti i beni di pregio storico-artistico e archeologico trovati nel territorio dello Stato appartengono allo Stato Italiano. Tuttavia ci sono 3 ipotesi che permettono il possesso legittimo dei suddetti reperti: 1) Il bene sia stato trovato prima del 1909 e sia stato trasmesso in successione ereditaria; 2) Il bene sia stato acquistato all’estero e portato in Italia (bisogna comunque procedere ad una serie di tassativi adempimenti per regolarizzare la situazione di fatto) 3) Il bene sia nel possesso del soggetto privato perché lo Stato lo ha rilasciato come premio (ai sensi dell’art. 89 del TESTO UNICO , tutte le volte in cui un soggetto trova beni culturali, lo Stato deve riconoscergli un premio, che può essere in denaro o in natura, compreso lo stesso bene. Se i beni in suo possesso sono stati trasmessi mediante successione ereditaria (ovviamente deve dimostralo con elementi probatori sufficienti ed inconfutabili) può detenerli, quindi, legalmente. Se hanno un interesse storico rilevante lo Stato potrebbe vincolarli. Cosa significa ? Significa semplicemente che Lei può continuare a possedere tali beni, ma non può venderli all’estero. Se desidera, comunque, ricevere una risposta sicuramente esauriente ed attendibile, può contattare la Soprintendenza Archeologica. Massimiliano1096 Cita
caiuspliniussecundus Inviato 23 Settembre, 2006 #12 Inviato 23 Settembre, 2006 secondo me c'è un grosso difetto nel tuo ragionamento massimiliano, tu dici "deve dimostrare " , ma nessuno deve dimostrare un bel niente!!! ciò che è mio è mio e basta (te lo assicuro) la mia parola. sono gli investigatori che devono dimostrare loro l'eventuiale possesso illecito, altrimenti il diritto italiano si esprime in favore del cittadino. Cita
LUCIO Inviato 23 Settembre, 2006 #13 Inviato 23 Settembre, 2006 La tradizione giuridica italiana (che in realtà risale a ben prima del 1909, affondando le sue radici e richiamando anche ad effetti pratici alcune legislazioni preunitarie in materia ed alcune norme locali dei primi decenni del regno d'Italia) si fondava su tre pilastri: - la proprietà dello Stato sopra i nuovi rinvenimenti; - l'esistenza legittima di un libero mercato delle antichità; - la possibilità dello Stato di intervenire in casi eccezionali con specifici decreti ad hoc per limitare la libertà d'uso di beni culturali da parte dei proprietari, allo scopo di favorirne la conservazione o l'integrità o per perpetuarne la possibilità di fruizione. Tutto ciò però è stato stravolto dal d.Lvo 42/2004 che ha introdotto la presunzione (fino ad accertamento contrario) dell'interesse pubblico per i beni culturali posseduti da privati e l'obbligo della denuncia per ogni passaggio di proprietà per i beni culturali posseduti da soggetti "senza fine di lucro". Cita
LUCIO Inviato 23 Settembre, 2006 #14 Inviato 23 Settembre, 2006 Se ho ereditato per esempio delle monete antiche da mio nonno ho un parente il cui valore e alto perche rare, non potrei ne venderle se non sarei interessato ad esse e nemmeno tenerle se verrebbero scoperte dalle autorita allora verrebbero sequestrate? Non capisco tutto questo 93025[/snapback] Infatti le cose non stanno così. La Legge ti impone di denunciare (entro trenta giorni dalla acquisizione) il possesso derivante dall'eredità. Dopodichè tu puoi detenere legalmente, oppure vendere (in questo caso però ad ogni passaggio di proprietà tocca fare la pratica), oppure se ritieni che gli oggetti in questione non meritino di essere considerati beni culturali puoi sottoporli alla verifica di cui all'art. 12 del D.Lvo 42/2004 (in buona sostanza li fai vedere in Soprintendenza e loro decidono se continuare a considerarli oggetti rientranti nel campo d'azione della Legge oppure no). Comunque all'atto pratico è una situazione ricca di potenziali macelli. Cita
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