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Codice Beni Culturali


Risposte migliori

[color="green"]PREMESSA
Quello che segue è semplicemente un estratto della normativa vigente che riguarda “anche” il settore “Numismatica”.
(Omissis: vedi 1^ “puntata”)
Nel tentativo di rendere maggiormente immediata la fruibilità del testo si è pensato di evidenziare in[/color] [b]grassetto[/b] [color="green"]gli argomenti più interessanti ed in[/color] [color="red"]rosso[/color] [color="green"]quelli ritenuti di maggiore importanza.
Tali valutazioni sono ovviamente del tutto personali, così come personali sono le note riportate in[/color] [color="blue"]blu [/color].
[color="green"]Nonostante il lavoro di selezione, il risultato ottenuto resta eccessivamente corposo pertanto è stato suddiviso in più..... "puntate", questa è la quinta :[/color]
Articolo 95 Espropriazione di beni culturali
1. [b]I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.[/b]
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.
[color="blue"](Nota: Data la situazione attuale in cui lo Stato tende a vendere le sue proprietà, la seguente eventualità appare poco probabile, tuttavia non si può escludere a priori che anche monete storiche, ancorché regolarmente detenute e denunciate possano essere fatte oggetto di “espropriazione” per i motivi sopra citati).[/color]Articolo 99 Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità e' effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 100 Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
TITOLO II Fruizione e valorizzazione
Capo I Fruizione dei beni culturali
Sezione I Principi generali
Articolo 101 Istituti e luoghi della cultura
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
[color="blue"](Nota: non è dunque necessario che un’ area per essere definita archeologica debba essere segnalata, sembrerebbe dunque sufficiente a classificarla come tale la presenza di resti fossili, manufatti o strutture preistorici o di età antica, ad esempio frammenti di tegole romane…..)[/color]

Sezione II Uso dei beni culturali
Capo II Principi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111 Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attività socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
Articolo 113 Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
.
PARTE QUARTA Sanzioni
TITOLO I Sanzioni amministrative
Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda
Articolo 160 Ordine di reintegrazione
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
Articolo 161 Danno a cose ritrovate
1. [b]Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.[/b] Articolo 163 Perdita di beni culturali
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
Articolo 164 Violazioni in atti giuridici
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Articolo 165 Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. [b]Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.[/b]
Articolo 166 Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.
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[quote name='Giango60' date='27 marzo 2005, 01:26'][color="green"]3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.[/color]
[color="blue"](Nota: Data la situazione attuale in cui lo Stato tende a vendere le sue proprietà, la seguente eventualità appare poco probabile, tuttavia non si può escludere a priori che anche monete storiche, ancorché regolarmente detenute e denunciate possano essere fatte oggetto di “espropriazione” per i motivi sopra citati).[/color]
[right][post="23851"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right][/quote]


Beh, viste le condizioni di esproprio eccezionalmente favorevoli allo Stato, non sarebbe nemmeno impensabile che lo Stato espropri dei privati per poi vendere ad altri privati.

Tuttavia sono certo che non era questo l'intendimento del Legislatore.

Il cosiddetto "Codice Urbani" è semplicemente espressione un bassissimo livello di cultura giuridica, probabilmente il più basso livello di cultura giuridica mai raggiunto su suolo italiano da 2500 anni a questa parte.

Chi ha scritto gli articoli di questa norma (come di altre leggi dello stesso periodo) non aveva la benché minima idea di come si sarebbero applicati (spesso si è limitato ad operazioni di "copia e incolla", limitandosi ad aggiustare "ad orecchio" qua e là qualcosa che pensava fosse da modificare rispetto alla normativa previgente).

Notare che questa inettitudine di è dimostrata soprattutto per quelle norme dell'ultimo governo e mezzo (D'Alema e Berlusconi2, tanto per non fare nomi) prodotte mediante deleghe e decreti legislativi.

Incredibile ma vero: in tutti questi casi (beni culturali, scuola, codice della strada etc. etc.) lo strumento della delega, cioè l'espediente di "saltare" il vaglio dei partiti, si è dimostrato origine di legiferazioni contorte e malamente applicabili.
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[quote name='Giango60' date='27 marzo 2005, 01:26'][color="green"] . . . Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento . . .[/color] [right][post="23851"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right][/quote]


Cribbio, ma sapete che è forte questo Forum?

Credevo di conoscere bene la norma, ma solo discutendone con voi mi accorgo ora di un aspetto pazzesco.

Qualcuno mi saprebbe fare un esempio tipico di "persona giuridica privata senza fine di lucro" interessata all'incremento del proprio possesso o alla ulteriore gestione di beni culturali ?

E non rispondetemi "il Museo Poldi Pezzoli di Milano" , per favore !


La Chiesa Cattolica che cosa è ?
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[color="blue"]Ciao Lucio
Non sono il più adatto per spiegare certe cose perchè sono arrivato a malapena alle superiori.Purtroppo o fortunatamente,per diversi casi di vita, ho fatto esperienze dirette di quanti errori e goffaggini,per non dire peggio, ci sono nelle leggi Italiani.
C'è Giango che c'illumina!
Negli ultimi 30nni le persone addette a queste cose lo hanno fatto senza nessuna esperienza e tantomeno inteligenza,questo perchè oggi si preferisce una "brava persona"cioè uno che non è mai uscito dal circolo vizioso casa-scuola-chiesa non facendo nessuno esperienza diretta di vita quotidiana "vera" così da non poter capire o riconoscere ciò che non sia scritto su un libro!
E questo succede in tutti i campi:medicina,politica,giurispudenza......!
Speriamo che sia solo un passaggio di generazione e che il buon senso prevalga e che venga applicato come legge e non come scappatoia!
Mi pento di non aver continuato gli studi perchè ora non partirei svantaggiato,almeno sulla carta,nella battaglia contro questi azzeccacarbugli da 2 soldi "comuni"! :D
Fortunatamente c'è il modo di farli ragionare,anche se a volte bisogna perdere qualche battaglia!
Ciao Fav.[/color]
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Inviato (modificato)
[quote name='LUCIO' date='27 marzo 2005, 13:47']

[/quote]


Qualcuno mi saprebbe fare un esempio tipico di "persona giuridica privata senza fine di lucro" interessata all'incremento del proprio possesso o alla ulteriore gestione di beni culturali ?

E non rispondetemi "il Museo Poldi Pezzoli di Milano" , per favore !

La Chiesa Cattolica che cosa è ?
[right][post="23888"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right]
[/quote]


Cos' ha mai fatto il museo sopracitato ?

Un' Associazione potrebbe essere una "persona giuridica privata senza fine di lucro", almeno credo, dovrei chiedere al "commercialista" di quella di cui faccio parte..... (magari oggi è meglio di no........)

La Chiesa Cattolica mi pare non lo sia, ma potrei sbagliarmi alla grande.....

Ciao. Modificato da Giango60
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[quote name='Giango60' date='27 marzo 2005, 17:58']Cos' ha mai fatto il museo sopracitato ?

Un' Associazione potrebbe essere una "persona giuridica privata senza fine di lucro", almeno credo, dovrei chiedere al "commercialista" di quella di cui faccio parte..... (magari oggi è meglio di no........)

La Chiesa Cattolica mi pare non lo sia, ma potrei sbagliarmi alla grande.....

Ciao.
[right][post="23926"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right][/quote]


Il museo sopracitato in effetti non c'entra niente (l'ho citato perché mi risulta che sia un museo privato).

Quanto alla definizione di "persona giuridica privata senza fine di lucro", un brivido gelido mi percorre la schiena.

Per quello che ne so io la definizione fu introdotta nella disciplina degli espropri di beni culturali, per la prima volta nel "Codice Melandri" partorito dal governo D'Alema del 1999.
Fu a mio avviso una scelta vergognosa ed una palese ingiustizia. Ma nessuno protestò.

Probabilmente in quel testo di legge si voleva prevedere che i beneficiari di espropri potessero essere anche le "fondazioni". Probabilmente.
Comunque in quella formulazione beneficiari potevano essere anche Enti Locali (Comuni, Regioni etc.).

L'espressione ritorna, ma con dose assai rincarata, perché vengono fatti sparire gli Enti Locali come altri soggetti potenzialmente beneficiari, nel cosiddetto "Codice Urbani" partorito dal governo Berlusconi2 nel 2004 (la norma attualmente vigente).
Non ci avevo mai fatto caso prima d'ora, ma (anche alla luce di recenti "manovre" governative delle quali sono a conoscenza per motivi professionali e che ovviamente non posso citare nello specifico) mi pare evidente che l'ultima versione del testo di legge è palesemente finalizzata a consentire l'assegnazione alla Chiesa Cattolica di beni culturali eventualmente espropriati a privati.

Ovviamente non si tratta di espropriare ed assegnare piccole raccolte di monete, ma eventualmente grandi collezioni e soprattutto e prima di tutto immobili di pregio storico e architettonico.

L'espressione "persona giuridica privata senza fine di lucro" ritorna anche in altre norme recenti emanate allo scopo di aggirare il divieto di finanziamento diretto della Chiesa Cattolica da parte dello Stato teoricamente conseguente alla revisione del Concordato.
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[quote name='favaldar' date='27 marzo 2005, 16:36'][color="blue"]
C'è Giango che c'illumina!
[/color]
[right][post="23901"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right][/quote]

????????????????????????????????????????????????????????????????

Che ESAGERAZIONE !!!!!!!! :D

Apprezzo... gli apprezzamenti....
(Ti ringrazio FAVALDAR)
Però..... restiamo coi piedi ben saldi in terra, per curiosità e per altri interessi personali ho cercato di capire il precedente e l' attuale Codice.
Quindi, visto che alcuni avevano le idee piuttosto confuse in merito, ho pensato che avere a disposizione gli articoli che potevano avere attinenza con la numismatica avrebbe potuto essere utile ad altri che forse non sapevano dove cercare, (per questo ho accettato di "occuparmi", nel mio piccolo, dell' argomento) purtroppo "non ho resistito" ad aggiungere qualche commento personale dal dubbio valore......, nè io dispongo di adeguate capacità in merito alla legislazione (a scuola avevo bruttissimi voti in diritto...... scusate se non l' ho "confessato" prima) :lol:

Ciao.
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[quote name='LUCIO' date='27 marzo 2005, 21:22']Quanto alla definizione di "persona giuridica privata senza fine di lucro", un brivido gelido mi percorre la schiena.

Ovviamente non si tratta di espropriare ed assegnare piccole raccolte di monete, ma eventualmente grandi collezioni e soprattutto e prima di tutto immobili di pregio storico e architettonico.

L'espressione "persona giuridica privata senza fine di lucro" ritorna anche in altre norme recenti emanate allo scopo di aggirare il divieto di finanziamento diretto della Chiesa Cattolica da parte dello Stato teoricamente conseguente alla revisione del Concordato.
[right][post="23959"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right][/quote]


Quanto a brividi lungo la schiena..... io sono molto "freddoloso", fortunatamente non sono al corrente di molte cose, altrimenti resterei assiderato.......

Ovvio che un eventuale "progetto" non nasce per le monete......

Quanto al finanziamento della Chiesa Cattolica io sono ancora all' 8 per mille.... e mi pareva tanto, senonchè ho "sentito dire" che viene usato per manutenzioni dei luoghi di culto (ed annessi).
Anche se vado molto OT, so che c' era un piccolo Santuario, con annessa casa parrocchiale, che risultava stranamente di proprietà Comunale a cui i cittadini del piccolo paese tenevano molto...... e che era in uso per 99 anni alla curia, se non chè, dopo tanti tentativi di cessione da parte del comune alla curia, sempre contrastati dai cittadini.... hanno risolto dando una lettura molto parziale di un vecchio documento (peraltro contraddetto da altri opportunamente taciuti) ed ora il tutto è proprietà della Curia, con il parroco che ha destinato i locali della casa parrocchiale (oltre 200 mq., poco prima restaurati a spese del comune) ad uso quasi esclusivo di un gruppo di scout (il parroco segue due chiese e vicino all' altra evidentemente gli davano "fastidio") ed ha fatto il possibile per evitare che si potessero usare parte dei locali magari per una biblioteca......

Scusa, scusa, scusa, SCUSATE TUTTI, .................., non so se sono anticlericale, di certo sono "antiquelparroco"

So di essere fuori tema di molto, ma non mi va di cancellare il tutto.
Spero vivamente di non avere offeso nessuno con le mie parole ed affermazioni, lascio al giudizio dello STAFF la opportunità o meno di lasciare o cancellare il post.

Ciao.
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[quote name='Giango60' date='28 marzo 2005, 00:06']Ovvio che un eventuale "progetto" non nasce per le monete......

  . . .  non so se sono anticlericale, di certo sono "antiquelparroco"  . . .
[right][post="23972"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right][/quote]


Ovvio -certo- che un eventuale "progetto" non nasce per le monete, anche se teoricamente potebbe esservi applicato (magari non per piccolissime collezioni personali, ma per grosse raccolte sì).

Per il resto io non sono per niente anticlericale, e siccome non lo conosco non sono nemmeno "antiquelparroco".

Però mi fa schifo questa tendenza degli ultimi due governi a scrivere decreti (tra l'altro complessivamente mal fatti e poco applicabili ai casi normali della materia che dovrebbero normare) che poi si scopre che contengono delle clausole più o meno nascoste -di sicuro non rese note apertamente- che servono a fare favori a vari personaggi potenti.
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