King John Inviato 28 Ottobre, 2013 #1 Inviato 28 Ottobre, 2013 (modificato) Buongiorno. Volevo portare alla attenzione di tutti voi, collezionisti e appassionati di nummi, l'espressione latina "nummo uno" derivante direttamente dal diritto romano. Il diritto romano arcaicizzante si era formato in epoca in cui il valore della moneta non era ancora determinato nominalmente, ma in funzione del peso effettivo del metallo di cui essa era composta. In tutti gli atti solenni era necessario pertanto un pesatore ufficiale il "Libripens" con il compito di pesare il rame grezzo, ossia l'"aes rude". Tutte le formule di passaggio di proprietà implicavano la dichiarazione che la cosa era stata comprata con "questo rame e con questa bilancia" "per aes et libram". Non solo gli atti giuridici di trasferimento di beni materiali, ma anche tutti gli altri atti, anche di natura ben differente, potevano essere fatti per aes et libram, una sorta quindi di atto pubblico fatto davanti all'equivalente antico del notaio: il libripens: matrimonio, testamento, manomissione di schiavi. Dato il formalismo era necessaria la presenza, appunto del rame, divenuto, dopo l'introduzione della moneta, una somma di danaro. Per gli atti non a prestazione corrispettiva occorreva sempre la presenza di una moneta, formalmente pesata dal Libripens (da Wikipedia, voce "Nummo uno"). Interessante, no? Modificato 28 Ottobre, 2013 da King John Cita Awards
Gallienus Inviato 28 Ottobre, 2013 #2 Inviato 28 Ottobre, 2013 Interessante... però l' aes è rude , non rudis :) Cita
King John Inviato 28 Ottobre, 2013 Autore #3 Inviato 28 Ottobre, 2013 Interessante... però l' aes è rude , non rudis :) Ops...grazie della segnalazione: ho appena corretto il grossolano errore fatto dall'autore della voce su Wikipedia e altrettanto grossolanamente riportata da me pari pari... Cita Awards
DanPao Inviato 29 Ottobre, 2013 #4 Inviato 29 Ottobre, 2013 con vergogna, vi confesso che non ho capito cosa vuol dire... :pardon: Cita
King John Inviato 29 Ottobre, 2013 Autore #6 Inviato 29 Ottobre, 2013 (modificato) Provo a spiegarlo un po' meglio.... Nel diritto romano arcaico il mancipium era un rapporto giuridico assoluto di contenuto amplissimo. Il termine derivava etimologicamente da “manu càpere” (prendere con mano). Soggetto attivo del mancipium era il pater familias ed oggetto erano tutti i diversi elementi (persone e beni) che componevano la familia arcaica: il pater familias, quindi, in virtù del mancipium esercitava le potestà familiari ( la patria potesta nei confronti dei figli e la manus maritalis nei confronti della moglie) e le potestà reali (le facoltà di godere e disporre di res màncipi, vale a dire terreni, case, merci, di animali da tiro e da soma e di schiavi). Dei beni su cui esercitava le potestà reali, il pater familias poteva disporre con la mancipatio, un negozio (contratto) solenne tipico del iùs civile che si svolgeva nel modo seguente: alla presenza di cinque testimoni (scelti tra cittadini romani puberi) e di un pesatore pubblico detto lìbripens (di eguale condizione), l’acquirente (mancìpio accìpiens), tenendo tra le mani alcuni pezzi di bronzo (siamo in età arcaica, quando la moneta non era stata ancora introdotta), dichiarava solennemente che la cosa oggetto della mancipatio gli apparteneva. Successivamente colpiva la bilancia del pesatore con il bronzo che poi veniva consegnato, quale prezzo, all’alienante (mancipio dans). Col tempo, le formalità richieste divennero meramente simboliche e la mancipatio da contratto di trasferimento di beni divenne un negozio astratto, un contratto solenne che poteva essere impiegato per gli scopi più diversi: una sorta di equivalente del nostro atto notarile che è pubblico, formale e solenne. Apposite clausole inserite(leges mancìpii) , infatti, precisavano quelli che erano gli effetti realmente perseguiti dalle parti. In questo nuovo contesto, quando la mancipatio era usata non per il trasferimento di beni ma per altre finalità, la consegna di un prezzo (prima rappresentato da pezzi di rame, ora dalle neointrodotte monete) era una pura formalità, un qualcosa di simbolico, per cui si introdusse la formula “mancipatio nummo uno”, utilizzata per realizzare l’attribuzione sostanzialmente gratuita di una res màncipi , dal momento che l’alienante richiedeva il pagamento simbolico di una sola moneta (nummo uno) come, ad esempio, nella cœmptio (matrimonio). Nel linguaggio giuridico odierno, quindi, l’espressione “nummo uno” indica una vendita fatta ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore della cosa ed equivale all’espressione “per un solo soldo”. Modificato 29 Ottobre, 2013 da King John Cita Awards
DanPao Inviato 30 Ottobre, 2013 #8 Inviato 30 Ottobre, 2013 Ok perfetto. Ora il titolo del topic è ok. Grazie. 1 Cita
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