piergi00 Inviato 29 Agosto, 2007 #26 Inviato 29 Agosto, 2007 salve a tutti, vi cito l'articolo del codice penale che punisce chi "gioca al rialzo"Art. 501 - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio - Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (1). (1) Articolo così sostituito dalla L. 27 novembre 1976, n. 787. saluti 256398[/snapback] Assolutamente inapplicabile alle aste on-line, si dovrebbe dimostrare la turbativa di mercato, cioé in questo caso un'azione consapevole e organizzata al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci. 256422[/snapback] Quoto Cita
savoiardo Inviato 29 Agosto, 2007 Supporter #27 Inviato 29 Agosto, 2007 e poi,se vogliamo dirla tutta,anche in presenza di questi personaggi,il collezionista dovrebbe sapere che cifra offrire e dove fermarsi comunque vada un'asta,penso che un tetto massimo ce lo poniamo tutti prima di partecipare saluti 256433[/snapback] quoto in pieno! Cita
vince960 Inviato 29 Agosto, 2007 #28 Inviato 29 Agosto, 2007 Invece quello che dovrebbe essere applicabile è il reato di turbativa d'asta nel casoo della presenza di "compari" 256424[/snapback] Reato che si applica, se non erro, solo a gare d'appalto che coinvolgono la pubblica amministrazione. Cita
apulian Inviato 29 Agosto, 2007 #29 Inviato 29 Agosto, 2007 Invece quello che dovrebbe essere applicabile è il reato di turbativa d'asta nel casoo della presenza di "compari" 256424[/snapback] Reato che si applica, se non erro, solo a gare d'appalto che coinvolgono la pubblica amministrazione. 256511[/snapback] La turbativa d'asta riguarda casi di "incanti" della Pubblica Amministrazione... ma il concetto è estensibile anche alle aste tra privati. Importante, in tal senso, è l'articolo 353 del c.p. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI Penale - 22 luglio 1999, n. 9387 (Pres. Trojano - est. Milo - P.m. Galgano)Il reato di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p. ricorre sia nei pubblici incanti o nelle licitazioni private che nei casi di gare ufficiose connesse alla trattativa privata, a condizione che queste siano, per scelta della p.a. o in forza di legge, regolamentate da disposizioni alle quali i privati devono sottostare e la p.a. adeguarsi. 353 Turbata libertà degli incanti 1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni. 2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da L. 1 milione a 4 milioni. 3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà. per chi volesse approfondire http://www.bosettiegatti.it/info/sentenze/...06turbativa.htm Cita
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