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IGNORED

Una recente decisione della Cassazione in tema di beni di interesse numismatico


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Inviato
Il 1/10/2025 alle 11:06, allek dice:

Buongiorno, sperando di fare cosa gradita, allego una recentissima decisione della Corte di Cassazione Penale (n. 32166 depositata il 29 settembre 2025) sul tema del legittimo possesso dei beni di interesse numismatico.

Al di là del richiamo di principi già noti e a più riprese affermati dalla giurisprudenza, la decisione pare offrire un interessante spunto di riflessione laddove statuisce che:

"Invero, questa Corte (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, cit.) ha chiarito che, con riferimento ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, [...]. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha spiegato che le monete riferibili all'area di circolazione italiana, delle quali si chiedeva la restituzione, fossero prive di documentazione tale da comprovarne l'acquisizione attraverso canali commerciali regolari secondo la vigente normativa (tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche)".

In buona sostanza la Corte, pur confermando il provvedimento di confisca che aveva attinto l'imputato, ha  precisato che se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.

Buona lettura.

Cass. pen. sez. III 29 settembre 2025 n. 32166.pdf 175.15 kB · 17 downloads

 

Ben venga questa parziale apertura; ma siamo ancora lontani. E' una sentenza pure contradittoria: se è il possesso di monete da parte di privati è lecito in base al Codice Urbani, non è il possessore a dover provare la liceità del possesso e men che meno si devono conservare i documenti di acquisto (onere che il Codice Urbani non prevede a carico del privato).

Neppure si capisce perché si debba limitare l'acquisto a "commercianti dotati di registri di carico e scarico"; come se la privata compravendita tra privati fosse illecita.

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Inviato

Salve,leggo o acquisti da operatori o altri collezionisti,fermo restando l'assurdità retrograda di questa legge


Inviato
16 ore fa, gioal dice:

Ben venga questa parziale apertura; ma siamo ancora lontani. E' una sentenza pure contradittoria: se è il possesso di monete da parte di privati è lecito in base al Codice Urbani, non è il possessore a dover provare la liceità del possesso e men che meno si devono conservare i documenti di acquisto (onere che il Codice Urbani non prevede a carico del privato).

Neppure si capisce perché si debba limitare l'acquisto a "commercianti dotati di registri di carico e scarico"; come se la privata compravendita tra privati fosse illecita.

 

In buona sostanza la Corte, pur confermando il provvedimento di confisca che aveva attinto l'imputato, ha  precisato che se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.
 

mi pare che qui ci sia la risposta alla tua obiezione 


Inviato

No

5 ore fa, Tinia Numismatica dice:

In buona sostanza la Corte, pur confermando il provvedimento di confisca che aveva attinto l'imputato, ha  precisato che se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.
 

mi pare che qui ci sia la risposta alla tua obiezione 

 

No, questa non è la risposta; questa è proprio la parte della sentenza che ho criticato perché contraddittoria, come ho già spiegato.


Inviato (modificato)
6 ore fa, Tinia Numismatica dice:

se quest'ultimo fosse risuscito a dimostrare di aver acquistato le monete attraverso canali di vendita regolari (e, dunque, fosse stato in possesso della relativa documentazione) avrebbe potuto (verosimilmente) ottenere la restituzione delle stesse.

 

1 ora fa, gioal dice:

No, questa non è la risposta; questa è proprio la parte della sentenza che ho criticato perché contraddittoria, come ho già spiegato.

Non capisco la contraddizione 

Mi pare pleonastico che se non hai documentazione sei tu a dover dimostrare che non le hai ottenute illecitamente, quindi l’obbligo di documentazione, anche se non espressamente citato dalla Urbani, è implicito e necessario , pur se non sufficiente 

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato
1 ora fa, Tinia Numismatica dice:

Non capisco la contraddizione 

Mi pare pleonastico che se non hai documentazione sei tu a dover dimostrare che non le hai ottenute illecitamente, quindi l’obbligo di documentazione, anche se non espressamente citato dalla Urbani, è implicito e necessario , pur se non sufficiente 

Nel diritto italiano di regola non si deve giustificare il possesso di un bene, salvo casi particolari; semmai è chi contesta tale possesso che deve provare l'illiceità dello stesso.

Per invertire l'onere della prova a carico del possessore si deve presumere che il possesso di monete antiche sia illegittimo per appartenenza automatica delle monete al patrimonio indisponibile dello Stato; ma ciò si pone in contraddizione con l'enunciato che le monete possono appartenere anche ai privati.

In sostanza la Corte di Cassazione sta dicendo, al di là di ogni criterio di ragionevolezza giuridica, che il possesso di monete antiche si presume illegittimo e deve essere il possessore a dimostrare la liceità del possesso, acquistando solo da commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche e conservando la documentazione tale da comprovarne l'acquisizione attraverso canali commerciali regolari.

Tutto ciò non è stato previsto dal legislatore.

Che, poi, se si applica appieno il ragionamento della Cassazione, nemmeno il commerciante numismatico potrà acquistare da un privato, ma solo da altro canale commerciale "regolare", a meno che non si provi  l’acquisto legittimo e anteriore alla legge del 1909.

E' contradditoria la Suprema Corte quando scrive: "In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti...".   Dice che il possesso di monete acquistate da altro collezionista è lecito; ma se si acquista da altro collezionista - che quindi non ha registro di carico e scarico - non si potrà mai provare che il possesso è lecito; se non è contraddizione questa.

Come diceva un famoso magistrato di merito a un suo collega della Cassazione: "Voi cassate, ma a volte cazzate!". 😃 
 

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Inviato

Chiaro esempuio del cosiddetto effetto perverso,ovvero il cane che si mangia la coda😀


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