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Inviato

Si. Controlla però, non mi sembra che quel testo recepisca gli emendamenti conseguenti alla Legge 109/2005 (emendamenti piuttosto rilevanti dal punto di vista delle monete d'antiquariato, ininfluenti invece dal punto di vista dei ritrovamenti archeologici).


Inviato

Perdonami, Lucio, vorrei un chiarimento, per moneta di antiquariato intendi anche una moneta classica venduta ad esempio da una casa d'aste?

grazie

giampy


Inviato

Oggi come oggi direi di no.

Così come oggi come oggi non saprei in che termini distinguere la moneta dalla collezione numismatica. Boh.

Ma all'atto pratico direi che non sposta nulla (mi sbaglierò, ma così su due piedi mi sembra una differenza interessante solo in astratto oppure per cercare una scappatoia per materiale di dubbia provenienza).


Inviato

Ciao

è quella che si scarica dal sito dei carabinieri del Nucleo

e in effetti le famose diciture del codice Urbani sono sparite

Sara quella Giusta?


Inviato

Vuoi ridere? A me sembra che nemmeno quella sia aggiornata :rolleyes: !


Inviato

Riporto integralmente il fondamentale intervento del Colonnello Luppino (dal forum monete contemporanee), affinché tutti possano meditarlo:

"Buonasera. Cercherò di rispondere in merito alla vostra richiesta di delucidazioni in merito alla raccolta di monete classiche. Con la normativa oggi in vigore sembra che il legislatore intenda operare una distinzione tra il bene unico, che deve essere tutelato a difesa della storia, della cultura e dell’identità nazionale, dal bene ripetitivo che, certamente, potrà essere valorizzato maggiormente rimanendo nella disponibilità dei privati cittadini anziché venire relegato, come accadeva nel passato, nei magazzini dei vari musei italiani, spesso magari senza neppure essere inventariato, alla mercè di malintenzionati. Questa nuova integrazione al codice dei beni culturali sembra consentire per la prima volta, secondo l’opinione corrente (che purtroppo non sempre coincide con quella delle forze dell'ordine e della Magistratura), ai cittadini italiani di potere godere liberamente del possesso dei beni numismatici, senza avere più l’obbligo di denunciarne il possesso a qualsivoglia autorità e senza incorrere, al contrario di quanto avveniva fino ad ora, nel rischio di sequestro dei propri beni. Ma naturalmente, vi è il rovescio della medaglia, specie per quello che concerne un certo tipo di monetazione : mi riferisco soprattutto a quelle monete oggi considerate pezzi unici o rarissimi che potrebbero rientrare nella categoria di beni da tutelare.Tra queste monete potrebbero essere infatti comprese anche alcune rarissime monete coniate durante il Regno d’Italia e forse non si sbaglierebbe (ma è sempre una mia opinione personale) se si comprendessero nella categoria le altrettanto rare coniazioni per collezionisti realizzate durante il Regno d'Italia (ad esempio le monete coniate in venti/cinquanta esemplari per soli numismatici). Oggigiorno si obietta che le monete emesse per i numismatici non dovrebbero rientrare in questa casistica in quanto regolarmente messe in vendita dalla Zecca di Stato. Ma a mio parere questo non significa poi molto. Non rientrerebbero nel campo d’azione del nuovo Codice, sempre secondo il mio parere, le monete di prova e progetto in quanto nella maggior parte dei casi fuoriuscite illecitamente dai locali dell’Officina Monetaria e quindi rientranti nella casistica prevista dal Codice Penale; in tali casi, anche trovandoci in presenza di tondelli non rari, si tratta pur sempre di esemplari fatti fuoriuscire in maniera illecita dalla Zecca. Più controversa appare la questione inerente i cosiddetti pezzi unici in quanto proprio la loro unicità è una spia della anomala coniazione e quindi si è dell’avviso che ogni situazione vada esaminata singolarmente. Il nuovo codice ha anche il pregio di far risultare, più chiara la distinzione tra ciò che è lecito acquistare e ciò che è assolutamente interdetto; pertanto, si è liberalizzato in Italia un mercato che, a causa di una legge restrittiva, si è enormemente sviluppato all’estero anche grazie alla fuga dei beni numismatici dall’Italia. Gli esemplari unici o della più grande rarità dovranno, invece, essere sempre denunciati alle autorità competenti e saranno, ancora, soggetti agli articoli di tutela. In ogni modo, si deve rilevare che si tratta di un ottimo risultato, vista la norma precedente. Per concludere un cenno va fatto in merito alle modifiche relative al Codice dei Beni culturali. Il Codice dei Beni Culturali, ha subito ulteriori variazioni in data 2 marzo 2006. In tale data è stato approvato un Decreto Legislativo predisposto dalla Commissione Cultura del Parlamento, che introduce una nuova formulazione alla Parte seconda del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 10, comma 4, lettera B. Tale articolo definiva come “beni culturali” “le cose di interesse numismatico”. La nuova formulazione aggiunge, alle parole “le cose di interesse numismatico” le seguenti “che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico.” E’ importante rilevare come nell’identificazione di beni culturali, alla generica definizione di “cose di interesse numismatico”, si sia aggiunta la definizione “di rarità o pregio”, che permette così di distinguere quale bene culturale solo le monete particolarmente rare e preziose, piuttosto che tutte le monete senza distinzione alcuna. Il nuovo Decreto Legislativo va ad abrogare l’articolo 2 decies della Legge 25/06/2005, che escludeva, per le monete di modesto valore o ripetitive, l’obbligo della denuncia nonché ogni altro obbligo di notifica alle autorità competenti. Ciò che ad oggi impensierisce di più i collezionisti e quanti posseggono monete è comprendere il valore delle monete possedute, se esse rientrano nelle categorie dei beni da sottoporre alla tutela statale e come comportarsi rispetto agli obblighi di notifica alle autorità competenti. Le risposte che attualmente, ai sensi delle disposizioni vigenti si possono dare ai collezionisti sembrano orientate a tutelare il collezionista stesso, specie quando si dispone che il privato cittadino non è tenuto a denunciare la propria collezione o l’acquisto di monete, finché non intervenga una notifica da parte della Sovrintendenza che, in base all’articolo 13 del Codice dei Beni Culturali (dichiarazione dell’interesse culturale), stabilisce che il bene posseduto è un bene culturale, e come tale dovrebbe essere sottoposto a tutela. Questo principio, se correttamente interpretato ed applicato, porta alla logica conseguenza che nessuna perquisizione e tantomeno nessun sequestro dovrebbe essere eseguito se non in presenza di un sovrintendente che certifichi senza ombra di dubbio che le monete in questione appartengono a quella categoria di monete di “rarità e pregio” che ne fanno un bene culturale. Sia chiaro però che la parola ultima in materia spetta all’Autorità Giudiziaria, la quale può sempre disporre perquisizioni e sequestri per mezzo della polizia giudiziaria (le forze di polizia) laddove ritenga vi siano elementi sufficienti per l’emanazione di detti provvedimenti anche senza la presenza di un Sovrintendente. Personalmente ritengo che perquisizioni e sequestri continueranno ad essere effettuati, anche perché molto spesso manca nella Magistratura e nelle forze dell’ordine una cultura numismatica che possa garantire una sufficiente garanzia di regolare procedura (ma manca la cultura di preparare PRIMA una operazione di polizia in materia di numismatica, il che comporta mesi di studio e attività propedeutiche). Probabilmente, in campo numismatico, la prima operazione condotta con una preventiva attività di analisi della situazione è stata proprio quella condotta dalla Guardia di Finanza, così come riconosciuto del resto anche da studiosi, commercianti e collezionisti. E per la prima volta le persone appena citate sono state sentite nel corso delle indagini anche per avere delucidazioni, pareri e impressioni, che pur non vincolando in alcun modo investigatori e Autorità Giudiziaria hanno consentito di giungere a conclusioni obiettive e diremmo pertinenti.Un bel passo in avanti rispetto alle patite vessazioni lamentate nel passato dai collezionisti di monete. Ancora oggi i militari della Guardia di Finanza che si occuparono delle prove e progetti della monetazione italiana vengono interpellati da più parti anche per pareri e consigli e questo credo che sia motivo di legittimo orgoglio professionale. Si auspica quindi una maggiore preparazione da parte di coloro che sono chiamati ad investigare sul nostro patrimonio numismatico, anche se bisogna rendersi conto che non è semplice in tempi brevi formare personale in grado di confrontarsi con il mondo numismatico e collezionistico. Per completezza, va evidenziato che una sentenza della Corte di Cassazione (Sez.ni, Ud. 27 maggio 2004 n. 28929), stabilisce che i beni culturali posseduti da un privato cittadino devono essere qualificati come tali in un provvedimento formale dell’autorità amministrativa, in assenza del quale non si può parlare di furto d’arte. Anche nel caso in cui privati siano trovati in possesso di monete rare mai notificate alle autorità competenti, non si può procedere a sequestro probatorio per avviare un procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, se non sussiste una concreta ipotesi di reato, ed anche in questo caso l’onere della prova spetta all’accusa, come dichiarato nella stessa sentenza che recita come non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici, ma è l’accusa che deve dare la dimostrazione dell’illegittimità del possesso medesimo. Nel caso poi si contesti al detentore dei beni un’accusa di illegittima provenienza, caso questo piuttosto comune nei sequestri di materiale numismatico, la Corte di Cassazione ha stabilito che La prova della legittima provenienza dei beni di interesse archeologico, al fine della configurabilità del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, anche nella formulazione dell’art. 176 del d.lg. n. 42 del 2004, non è a carico dell’imputato ma della pubblica accusa. Devono essere quindi sempre specificati da parte dell’accusa le caratteristiche di bene culturale di rarità o pregio di ciò che viene sequestrato, e le prove dell’illegittima provenienza dello stesso. Le nuove disposizioni, se correttamente applicate, consentono di continuare a collezionare monete, poiché per legge questo non è un reato. Rimane naturalmente un punto fermo, e cioè l’assoluto rispetto della legislazione vigente e l’attenzione che si deve sempre porre nell’acquisto delle monete al fine di non imbattersi in incauti acquisti o peggio ancora nella commissione del reato di ricettazione. Va comunque osservato che le sentenza della Cassazione hanno valore immediato solo per il caso specifico in esame e costituiscono GIURISPRUDENZA, ORIENTAMENTO, per l'applicazione della legge in casi analoghi. Ciò significa in poche parole che per casi simili potremmo trovare sentenze della Cassazione completamente opposte. Mi rendo conto che questo genera confusione e disorientamento, ma purtroppo noi italiani siamo maestri in materia.

Concludo questo primo intervento invitando a non averallo scopo di potere intervenire in casi particolari (es. vendita del bene notificato a cittadini stranieri, restauri che potrebbero rovinare il bene stesso ecc.).Quindi ritengo che qualora un individuo erediti ad esempio una collezione o esemplari notificati, questi possa, osservando le norme del nuove codice, procedere se lo vorrà, alla alienazione, mettendo il condizione la P.A. di seguire comunque il bene nei suoi spostamenti.

In merito al quesito sulla collezione di monete classiche ricevute in eredità, il cittadino dovrebbe a mio parere far esaminare le stesse da un esperto per la valutazione richiesta per l’eventuale applicazione delle norme di tutela ma ritengo che l’acquisizione ereditaria senza particolari formalità di monete antiche non pone a capo del soggetto, che io ritengo in BUONA FEDE, l’obbligo di adoperarsi per conoscere il loro valore. In definitiva, l’erede, non collezionista e non numismatico che riceve dal padre in eredità monete o quant’altro secondo la mia opinione non è obbligato a spendere tempo e denaro per capire cosa ha ereditato (chi di noi non ha mai ricevuto ad esempio in regalo una moneta antica?), almeno fino al momento in cui non intenda alienare i beni in questione. E’ bene comunque conservare SEMPRE tutto ciò che accompagna una moneta, dalla eventuale documentazione d’acquisto, a quella che identifichi l’esatta provenienza.

Mi rendo conto comunque che la maggior parte dei miei colleghi non sempre la pensano in questo modo ed ecco che talvolta si assiste a dei maxi sequestri che purtroppo coprono poi di ridicolo chi li ha proposti ed eseguiti. Ricordo infatti che la Magistratura si avvale della polizia giudiziaria proprio per la corretta ed esemplare esecuzione delle indagini che dovrebbero sempre essere accompagnate da uno studio preliminare che evidenzi esattamente i punti per i quali si vanno a richiedere determinati sequestri, questo per non incorrere poi in dissequestri immediati che gli avvocati ottengono ( con archiviazioni preliminari o assoluzioni in caso di processi) ma che comunque creano costi non indifferenti al collezionista. Ribadisco infine che questa e’ solo LA MIA OPINIONE ed è così che io procedo nel corso delle mie indagini, ma ovviamente questo è un orientamento PERSONALE e non ISTITUZIONALE, se rendo l’idea.

e paura della famigerata notifica che non significa necessariamente essere privati del possesso del bene. In un sistema perfettamente funzionante la notifica costituirà una sorta di censimento del bene tutelato, che potrà essere tranquillamente detenuto e alienato ad altri, nella consapevolezza che la Publbica Amministrazione sia però sempre tenuta al corrente degli spostamenti del bene stesso


Inviato

Ma è un po' vecchio questo testo riportato, oppure sbaglio?

Voglio dire, non è che è di un due o tre anni fa?

Che normativa era in vigore in quel momento (vi ricordate quel periodo fra il 2004 ed il 2005 in cui ci furono i vari Decreti Legge provvisoriamente in vigore ma non convertiti dopo 60 giorni, convertiti, convertiti con emendamenti, ed in fine la legge 109/2005 ?)


Inviato

Boh, sembrerebbe scritto apposta per la sezione "Prove e Progetti" de LaMoneta in data 19 settembre 2007. Strano però.

Forse perché stava pensando a monete contemporanee?

Però poi menziona anche quelle classiche.

Però solamente riguardo al caso dell'eredità e della responsabilità dell'erede. Riboh.


Inviato

Ciao Lucio, l'intervento del Colonnello Luppino faceva parte del forum prove e progetti, semplicemente io e alcuni altri (tra cui caius) gli abbiamo chiesto un parere sulla normativa riguardo il collezionismo di monete classiche.

giampy


Inviato

Adesso capisco.

Però la risposta mi è sembrata totalmente incentrata su questioni che nelle monete greche o romane non sono tanto importanti (il valore venale o l'eccezionalità), soprattutto dopo la Legge 109, mentre non ha sviscerato quello che è il vero nodo della questione (e cioè come va inteso il principio della proprietà pubblica sul materiale archeologico rinvenuto posteriormente all'anno 1909).

Boh.


Inviato (modificato)
Adesso capisco.

Però la risposta mi è sembrata totalmente incentrata su questioni che nelle monete greche o romane non sono tanto importanti (il valore venale o l'eccezionalità), soprattutto dopo la Legge 109, mentre non ha sviscerato quello che è il vero nodo della questione (e cioè come va inteso il principio della proprietà pubblica sul materiale archeologico rinvenuto posteriormente all'anno  1909).

Boh.

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Mi pare che la menzione delle modifiche al Codice dei Beni Culturali datate 2 marzo 2006, che quindi ne fa un testo abbastanza attuale, tutt'altro che datato..

Ad ogni buon conto credo che nell'intervento del Col. Luppino (riportato con molta utilita' da Caius, che ringrazio per averlo riproposto) siano stati commentati con sufficiente chiarezza (quanta almeno permesso dalla nebulosita' della legislazione vigente e dalla relativa giurisprudenza) gli aspetti piu' importanti relativi al possesso, detenzione di monete antiche e piu' nello specifico nei vincoli posti al collezionismo di tali oggetti.

Sicuramente la disciplina in materia e' in costante e progressiva evoluzione, ma il punto fatto mi sembra, allo stato attuale importante ed esauriente.

Non riconoscerlo, soprattutto in virtu' della fonte dalla quale proviene, significa negare un'evidenza dei fatti.

Inviterei chi critica la posizione esposta a portare elementi concreti (non chiacchiere) che possano negare i fatti e gli elementi citati con professionalita' e precisione dall'intervento del Col. Luppino, altrimenti si rischia di dare un contributo sterile e, alla lunga, persino fastidioso.

Non si puo' infatti assumere una posizione costantemente negatoria che sembra riflettere piu' la formulazione di una propria opinione personale, assai restritiva, che degli elementi concreti della normativa e della giurisprudenza.

numa numa

Modificato da numa numa

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