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IGNORED

E se si perdono le fatture ?


Guest Eurosabre

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Guest Eurosabre

Nella malaugurata ipotesi di smarrimento della documentazione di

acquisto e lecita provenienza è meglio seppelirle , buttarle , distruggerle o costituirsi alla piu'vicina stazione dei CC ?

Scherzi a parte , cosa vi seggerisce la logica ed eventualmete la legge ?

Ciao

Modificato da Eurosabre
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Guest Eurosabre

Ovviamente è solo una ipotesi , ma l'ho presa in considerazione perchè tempo fa mi era davvero accaduto .

Poi ritrovati

Modificato da Eurosabre
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Ciao.

"Scherzi a parte , cosa vi suggerisce la logica ed eventualmete la legge?"

La logica mi suggerirebbe di richiedere al venditore un duplicato della fattura (sicuramente ottenibile) e, possibilmente, anche del certificato di lecita provenienza.

Nel caso in cui il secondo non potesse essere rilasciato, mi recherei dai Carabinieri dove presenterei una denuncia di smarrimento dello stesso, nella quale cercherei di riportare quanti più dati possibile sulla provenienza della moneta (nome del venditore, data di acquisto, prezzo) e sulle sue caratteristiche.

Saluti.

Michele

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Penso che la cosa più semplice sia richiedere un duplicato della fattura di vendita. Certo che se questo accadesse per molti potrebbe accadere che ci venga richiesto un "rimborso" spese come accade quando si chiede in banca un qualche duplicato (ne so qualcosa per esperienza diretta)

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Guest utente3487

Oltre a richiedere i duplicati (cosa non sempre possibile, magari per il lungo lasso di tempo trascorso), è indispensabile una denuncia alle forze dell'ordine. Consiglio poi di aggiungere alle foto delle monete, anche le foto della documentazione, così almeno rimane comunque una traccia...

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Scherzi a parte , cosa vi seggerisce la logica . . . ?

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Fondamentalmente eviterei di venderle (essendo prive di documenti di provenienza) e tenendole all'interno della mia collezione (di solito tutti i Collezionisti amano tenere una registrazione se non proprio una schedatura dei propri acquisti) annoterei quello che mi ricordo di quell'acquisto e la circostanza che una "dichiarazione" fu a suo tempo rilasciata dal precedente possessore, ma poi andò perduta.

Così "a buon senso" non farei altro.

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Guest Eurosabre
. . . in ogni caso il macello peggiore più che perdere i documenti sarebbe perdere le monete  :o  .

294982[/snapback]

Invece la cosa piu' bella sarebbe far perdere le tracce di tutta la documentazione del matrimonio :)

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Guest Eurosabre
E se perdo il rogito di casa, cosa faccio?  <_<

294980[/snapback]

Certo , pero' la casa o la televisione si possono detenere liberamente , le monete antiche lo stesso , ma con la dovuta documentazione .

Cioè , perdere le fatture per me corrisponderebbe a perdere le monete .

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E se perdo il rogito di casa, cosa faccio?   <_<

294980[/snapback]

Certo , pero' la casa o la televisione si possono detenere liberamente , le monete antiche lo stesso , ma con la dovuta documentazione ...

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Secondo me gli va abbastanza vicino, invece.

In entrambi i casi, se non sei uno che compra e vende sistematicamente e senza andare tanto per il sottile e se non sei consapevole di avere qualcosa da nascondere, c'è solo una remotissima infinitesimale probabilità che qualcuno ti contesti il legittimo possesso di quelle proprietà delle quali hai perduto i documenti, ed in entrambi i casi i documenti servono più che altro in occasione dei passaggi di proprietà.

Se sei uno che compra poco e da venditori fidati e non vende praticamente mai, se i documenti li ricevi e per caso una volta li perdi, fatti un appunto di mano tua che secondo me basta ed avanza. :)

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Buona sera a tutti.

"Certo, pero' la casa o la televisione si possono detenere liberamente, le monete antiche lo stesso, ma con la dovuta documentazione.

Cioè, perdere le fatture per me corrisponderebbe a perdere le monete".

La detenzione delle monete non è condizionata al possesso di documenti di provenienza o da nulla-osta delle autorità, come ad esempio è richiesto per la detenzione delle armi da fuoco.

L'espressione "perdere le fatture equivale a perdere le monete" è dunque inesatta in quanto non rispecchia il quadro normativo vigente.

Come è stato già detto, la documentazione di provenienza deve essere fornita all'acquirente se si intenda procedere alla vendita di monete antiche (art. 64 Codice Urbani) e la stessa documentazione potrebbe tornare utile allorchè, per qualche motivo, l'autorità giudiziaria dovesse "interessarsi" alle nostre (anzi, alle Vostre......) monete antiche.

Non va però dimenticato che anche in assenza di documentazione, sarà sempre l'autorità procedente a dover dimostrare la provenienza illecita delle nostre monete e non il collezionista a dover dimostrare la liceità del possesso.

Nel caso in cui l'autorità procedente non riuscisse a dimostrare la provenienza illecita del materiale, pur in assenza di documentazione di provenienza, l'esito dell'indagine non potrebbe che essere favorevole al malcapitato collezionista, nei confronti del quale non potrà conseguire nè una condanna per il possesso "senza titoli" di monete antiche (reato che, infatti, non è previsto dalla legge) nè tantomeno la confisca delle monete che fossero state, medio tempore, sottoposte a sequestro.

Insomma, la moneta antica non è ancora assimilabile ad una Smith & Wesson Calibro 38..............ma poco ci manca............ :)

Saluti e auguri.

Michele

Modificato da bizerba62
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Michele "bizerba" è sempre una garanzia di conoscenza e disponibilità.....ce ne fossero (e ce ne sono, per fortuna) altri come lui sul forum.

Dopo questa breve "sviolinata" una piccola domanda allo stesso bizerba: come è possibile che qualche magistrato si ostini ancora ad imputare, a carico di cittadini italiani (persone per bene, non ladri o tombaroli), il "possesso di beni culturali" quando tale reato non esiste ? (e se non erro vi è pure una sentenza della Cassazione in tal merito...)

E' verissimo che il nostro fondamento giuridico, fortunatamente, è garantista e non ho notizie di collezionisti che siano stati condannati per aver osato collezionare monete antiche, ma trovo assurdo che qualcuno si inventi un reato inesistente.....

Premesso che, per vari aspetti, non farei cambio tra la nostra legislazione e quella, ad esempio, statunitense, trovo che nei paesi anglosassoni il cittadino abbia maggiori strumenti per far valere i propri diritti, inclusa la possibilità di citare in giudizio chiunque, a vario titolo, gli abbia ingiustamente cagionato un danno morale e/o economico: qui da noi ???

Un saluto ed un augurio a tutti !!!!

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Michele "bizerba" è sempre una garanzia di conoscenza e disponibilità.....ce ne fossero (e ce ne sono, per fortuna) altri come lui sul forum.

Dopo questa breve "sviolinata" una piccola domanda allo stesso bizerba: come è possibile che qualche magistrato si ostini ancora ad imputare, a carico di cittadini italiani (persone per bene, non ladri o tombaroli), il "possesso di beni culturali" quando tale reato non esiste ? (e se non erro vi è pure una sentenza della Cassazione in tal merito...)

E' verissimo che il nostro fondamento giuridico, fortunatamente, è garantista e non ho notizie di collezionisti che siano stati condannati per aver osato collezionare monete antiche, ma trovo assurdo che qualcuno si inventi un reato inesistente.....

Premesso che, per vari aspetti, non farei cambio tra la nostra legislazione e quella, ad esempio, statunitense, trovo che nei paesi anglosassoni il cittadino abbia maggiori strumenti per far valere i propri diritti, inclusa la possibilità di citare in giudizio chiunque, a vario titolo, gli abbia ingiustamente cagionato un danno morale e/o economico: qui da noi ???

Un saluto ed un augurio a tutti !!!!

Concordo assolutamente e mi associo agli auguri a tutti

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Guest utente3487

"come è possibile che qualche magistrato si ostini ancora ad imputare, a carico di cittadini italiani (persone per bene, non ladri o tombaroli), il "possesso di beni culturali" quando tale reato non esiste ? (e se non erro vi è pure una sentenza della Cassazione in tal merito...)

E' verissimo che il nostro fondamento giuridico, fortunatamente, è garantista e non ho notizie di collezionisti che siano stati condannati per aver osato collezionare monete antiche, ma trovo assurdo che qualcuno si inventi un reato inesistente.....

Premesso che, per vari aspetti, non farei cambio tra la nostra legislazione e quella, ad esempio, statunitense, trovo che nei paesi anglosassoni il cittadino abbia maggiori strumenti per far valere i propri diritti, inclusa la possibilità di citare in giudizio chiunque, a vario titolo, gli abbia ingiustamente cagionato un danno morale e/o economico: qui da noi ???""

Come è possibile? Semplicemente non tutti sono preparati in materia.Essere magistrato non significa essere TUTTOLOGO. Se poi gli argomenti e i singoli casi non si studiano attentamente, ecco che i guai sono fatti....

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Buon giorno a tutti.

"............come è possibile che qualche magistrato si ostini ancora ad imputare, a carico di cittadini italiani (persone per bene, non ladri o tombaroli), il "possesso di beni culturali" quando tale reato non esiste ?".

Beh, in realtà le imputazioni che vengono contestate ai possessori (indagati) di monete antiche sono sempre tecnicamente corrette, tant'è che non si contesterà un fatto che di per se non costituisce reato (non avrebbe senso), ma fattispecie come la ricettazione piuttosto che il cd. "furto d'arte" (previsto dall'art. 176 del Codice Urbani e che punisce chi si impossessa illecitamente di "beni culturali" che appartengono allo Stato) o altre ipotesi di reato ben codificate.

Il punto però è che se non si dimostrano gli assunti investigativi della ricettazione, del "furto d'arte" o delle altre ipotesi di reato per cui il detentore di monete antiche è indagato, il risultato è quello che conosciamo e cioè il proscioglimento in istruttoria (o, quando va male, l'assoluzione in dibattimento) dell'incolpato.

"Premesso che, per vari aspetti, non farei cambio tra la nostra legislazione e quella, ad esempio, statunitense, trovo che nei paesi anglosassoni il cittadino abbia maggiori strumenti per far valere i propri diritti, inclusa la possibilità di citare in giudizio chiunque, a vario titolo, gli abbia ingiustamente cagionato un danno morale e/o economico: qui da noi ???"

Questo è un passaggio molto delicato sul quale si rischia, anche involontariamente, di buttarla sulla politica e di rischiare di essere (giustamente) “censurati” dai vigili Moderatori.

Pertanto mi guarderò bene dall'"abboccare" alla sottile provocazione del Dott. Varesi.............. :)

Tuttavia, il fatto che in questo specifico settore vi siano state e vi siano tuttora delle insostenibili storture è sotto gli occhi di tutti.

Per rimanere ai nostri casi più noti, basti pensare a ciò che è avvenuto in ordine alla vicenda della Collezione Reale.

Da quanto è dato sapere in seguito alle notizie fornite dalla stampa ed agli interventi di elledi, nel 2001 ha avuto inizio una scrupolosa indagine che, a quanto sembra, aveva accertato la sottrazione e/o sostituzione di alcune preziose monete della C.R.

Per tali fatti venivano indagati per peculato due funzionari responsabili della C.R.

Da quello che riporta il mensile C.N. di dicembre 2007, i funzionari indagati avevano ottenuto dal Ministero di appartenenza il nulla-osta affinchè l'avvocatura dello Stato assumesse la loro difesa in quel giudizio.

Dopo sei anni di indagini, i funzionari sono stati prosciolti da ogni accusa, anche se, a quanto pare, la Procura ha interposto ricorso per Cassazione contro la sentenza di proscioglimento del GUP.

Orbene, lungi da me fare qui il processo o fare morali che lasciano il tempo che trovano, ma un superficiale commento sul metodo (e non sul merito) della vicenda consentitemi di scriverlo.

Se i fatti stanno come li ho sinteticamente riepilogati, è avvenuto quanto segue:

Lo Stato, attraverso il potere giudiziario (la Procura) e la P.G. (Guardia di Finanza) ha aperto un procedimento penale per peculato contro due suoi funzionari.

Sempre lo Stato (il Ministero) ha ritenuto che tali dipendenti fossero meritevoli di essere assistiti in questa vicenda dai propri avvocati (l'Avvocatura dello Stato).

Al momento, dunque, lo Stato ha agito contro due suoi funzionari per un reato (peculato) che presupporrebbe, almeno in astratto, la sussistenza di un danno verso lo Stato medesimo; al contempo, tuttavia, lo Stato (che lamenterebbe un danno se si dimostrasse che la collezione è stata manomessa) difende da tale accusa con i propri avvocati i due funzionari indagati.

Si badi bene che gli oneri di tutto ciò (attività della Procura, attività della P.G.; attività dell'avvocatura dello Stato, annessi e connessi, perizie delle monete e quant'altro) E' AD ESCLUSIVO CARICO DEL CONTRIBUENTE ITALIANO.

Detto questo, a distanza di 6 anni dall'avvio delle indagini, non solo non si è pervenuti ad una sentenza di condanna (la qual cosa, peraltro, non deve scandalizzare, anche se, verrebbe da chiedersi perchè debbano occorrere 6 anni per prosciogliere una persona da un'accusa che sembrerebbe non fondata) ma, ciò che più “brucia” è che stando a quello che riporta C.N. nel numero di questo mese, non si è neppure giudizialmente accertato se la C.R. sia stata effettivamente manomessa, posto che nell'articolo di parla di “presunta scomparsa” di monete.

Un altro problemino squisitamente processuale che prospetta questa vicenda e che Vi sottopongo per una Vostra valutazione, è il seguente:

ipotizzando (Dio non voglia e consideratelo un discorso puramente scolastico) che i funzionari vengano rinviati a giudizio per peculato; considerato che lo Stato ha scelto di difenderli con i propri avvocati nel processo penale, sempre lo Stato potrebbe costituirsi parte civile contro di loro nel processo?

Secondo me no, ma francamente è anche la prima volta che sento che un funzionario dello Stato indagato per peculato (in cui, dunque, la parte offesa è, asseritamente, lo Stato medesimo) ottiene di essere difeso da chi, secondo la prospettazione dell'accusa, ha subito il danno (cioè sempre lo Stato).

Dunque, nell'ipotesi puramente accademica di una condanna dei funzionari, dovrebbe forse essere la Procura della Corte dei Conti ad avviare un nuovo procedimento con il quale richiedere il risarcimento del “danno erariale”.

Sempre però che “lo Stato” non abbia qualche obbiezione da sollevare............................

Saluti.

Michele

P.S. Per elledi.

Qualunque sarà l'esito finale del processo, la Tua (Vostra) attività di indagine ha un valore numismatico indiscutibile, che non potrà mai essere messo in discussione dall'accertamento conclusivo di questa vicenda, qualunque esso sarà, cui perverrà la magistratura.

Siamo in molti ad attendere, con grande curiosità, di leggere il libro di cui ci hai fatto qualche anticipazione.

Non mollare e avanti così.

Michele

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Guest utente3487

Ti ringrazio Michele per le tue parole.Colgo l'occasione per fare alcune precisazioni: non siamo alla Cassazione.Siamo ancora in fase pre processuale.Il PM ha presentato ricorso contro la richiesta del Giudice dell'Udienza Preliminare perchè, lo ripeto, e si legge nel corpo della richiesta avanzata, LE MONETE SONO STATE RUBATE (PARECCHIE). Il fatto che l'Avvocatura dello Stato abbia deciso di difendere i funzionari è automatico, in quanto non emerge al momento il dolo da parte dei pubblici dipendenti (e io stesso sono certo che sono innocenti, almeno dal punto di vista penale).La vertenza della Corte dei Conti invece quantificherà il danno ed individuerà i responsabili che al momento non possono essere altri che i custodi per debito di vigilanza.L'articolo di CN verrà, come mi ha assicurato il Dott.Ganganelli, ridimensionato, nei numeri di Gennaio e Febbraio.Rimane lo sconcerto per il maldestro tentativo di sminuire i fatti avvenuti.Si è tentato in pratica di far passare tutto nel dimenticatoio per salvare la credibilità di certi personaggi che fanno parte della nomenclatura numismatica. Posso assicurarvi che così non sarà e quando uscirà il mio libro (se uscirà, perchè in tanti lo osteggiano) vedrete che la situazione è molto allarmante...

Comunque non roviniamoci le feste....Auguri e a presto...

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Posso assicurarvi che così non sarà e quando uscirà il mio libro (se uscirà, perchè in tanti lo osteggiano) vedrete che la situazione è molto allarmante...

Comunque non roviniamoci le feste....Auguri e a presto...

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Ecco un nuovo motivo che farà molto ridere il resto del Mondo di questo Paese "handicappato". La trasparenza non è il punto forte dell'Italia.

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Ciao a tutti.

Per Domenico.

Come sempre accade, ricostruire le vicende giudiziarie senza avere in mano le carte del processo, è impresa sempre rischiosa.

Però, pur nei limiti di una conoscenza limitata dei fatti, vorrei capire una cosa:

Dalla lettura dell'articolo pubblicato nel numero di dicembre 2007 da C.N., rilevo che il GUP del Tribunale di Roma ha emesso la sentenza nr. 1887/2007 con la quale, cito testualmente, “ha stabilito il non luogo a procedere” per le funzionarie “indagate in seguito alla presunta scomparsa di alcune monete”.

Questa sentenza non può che essere stata emessa al termine dell'udienza preliminare che, appunto, si celebra dinanzi al GUP (Giudice dell'Udienza Preliminare).

Contro questa decisione, il P.M. ha presentato ricorso; peraltro, non può che trattarsi di ricorso per cassazione, posto che l'attuale formulazione dell'art. 428 C.p.p. stabilisce che contro le sentenze di non luogo a procedere del GUP, il P.M. e il Procuratore generale possono proporre (solo) ricorso per Cassazione.

In realtà quel “possono” deve intendersi come “debbono” in quanto, se non venisse proposto ricorso per Cassazione, la sentenza del GUP passerebbe in giudicato.

Dunque, se i passaggi sopra riportati sono corretti, attualmente il fascicolo dovrebbe trovarsi in Cassazione.

Per quanto riguarda “l'automatismo” secondo cui l'Avvocatura assume sempre la difesa dei pubblici funzionari nei reati che l'accusa suppone essere stati commessi da pubblici dipendenti a danno dello Stato (come, ad esempio, nel caso dell'ipotizzato peculato), per quanto mi consta la difesa erariale degli indagati è normalmente esclusa giacchè, anche secondo logica comune (prima ancora che per logica giuridica), non può non apparire anomalo che lo Stato tuteli con i propri avvocati quei pubblici dipendenti che, secondo l'accusa, lo avrebbero danneggiato.

Peraltro, l'esclusione dell“'automatismo” della difesa erariale dei funzionari indagati si evince anche dall'articolo di C.N., nel quale si riporta che la difesa dei funzionari da parte dell'Avvocatura è stata accordata (cito testualmente): “in seguito ad istanza delle indagate, acquisito il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali”.

La sussistenza del dolo nella condotta delle funzionarie indagate, che è stata, evidentemente ritenuta sussistente dalla Procura (che, altrimenti, non le avrebbe dovute indagare per peculato....), va accertata o esclusa dal Giudice nel processo e non mi pare normale che venga invece esclusa a priori dall'amministrazione a cui le indagate appartengono (che, esprimendo parere favorevole alla loro difesa da parte dell'Avvocatura, ha dimostrato di "non credere" al fondamento dell'accusa).

Certo, rimane la Corte dei Conti che potrà richiedere i danni subiti dallo Stato: ma sappiamo anche che un conto è "chiedere"; un altro è "ottenere"..................

Intanto quelle monete, affidate alla custodia di un pubblico medagliere (e non ad un privato), oggi non ci sono più.

Ma come dici Tu, Domenico, non roviniamoci le Feste.......

Saluti.

Michele

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Guest utente3487

Caro Michele, ecco l'art.428 che menzionavi:

Art.428 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 1. Salvo quanto previsto dall’art. 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

B) l’imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso.

2. Sull’impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127.

3. La persona offesa dal reato (90, 91) può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall’art. 419 comma 7.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell’art. 569.

5. Se la sentenza è inappellabile (593), il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l’imputato possono ricorrere per cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio (429) ovvero sentenza di non luogo a procedere (425) con formula meno favorevole all’imputato.

Per quanto concerne la difesa dell'Avvocatura il discorso è molto complesso: Per legge l'Avvocatura deve chiedere un parere all'Amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente, salvo poi decidere autonomamente se difendere o meno lo stesso.Generalmente questo avviene se nei fatti non viene ravvisato dolo (coscienza e volontà dell'atto). Nell'articolo di CN come avrai capito, la menzione della difesa da parte dell'Avv. è stato strumentale, per indurre a credere che non vi erano dubbi sulla bolla di sapone tanto decantata. Ripeto che si tratta di errata informazione, evidentemente pilotata ad arte per far credere che tutto si era appunto risolto in una bolla di sapone. Per quello che concerne la Corte dei Conti hai pienamente ragione ma a questo punto una condanna morale credo sia più che sufficiente, anche se non escluderei drasticamente la possibilità che venga richiesto il risarcimento del danno patito, specie alla luce del fatto che molti anni prima dell'intervento della GdiF era stata segnalata alle funzionarie la presenza della moneta falsa in vetrina.Circostanza peraltro non smentita dalle stesse, a dimostrazione della superficialità (o presunzione di insindacabilità?) con la quale la vicenda è stata gestita.Ovviamente questi fatti sono stati analiticamente rapportati alla Ag Ordinaria e a quella Contabile.Per concludere concordo con te nel non rovinarci le feste...AUGURI di buon anno a tutti...Domenico

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Ciao Domenico e Buon 2008.

La formulazione dell'ar. 428 C.p.p. da Te riportata è quella previgente alla riforma conseguente alla riforma introdotta dalla Legge 20.2.2006, nr. 4.

L'attuale testo del 428 C.p.p. è invece il seguente (riporto anche la nota che appare nella mia banca-dati giuridica, che dovrebbe essere aggiornata in tempo reale):

428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

B) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.

3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127 (1).

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 20 febbraio 2006, n. 46. L'art. 10 della citata legge n. 46 del 2006 così dispone:

«Art. 10 -

1. La presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima.

2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile.

3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8 della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 26 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del comma 2 del suddetto art. 10, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

A questo punto, o è sballata la mia banca-dati o PotresTi avere esaminato un Codice di procedura penale non coordinato con la Legge del febbraio 2006.

Fammi sapere.

Saluti.

Michele

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  • 10 mesi dopo...

Buon giorno.

Si ha qualche notizia, a distanza di circa un anno dall'articolo di Cronaca Numismatica del dicembre 2007, di ulteriori sviluppi riguardanti la vicenda giudiziaria legata al Collezione Reale?

La Cassazione si è fatta sentire?

Saluti.

Michele

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  • 2 settimane dopo...

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