Vai al contenuto
IGNORED

Assegno bancario... quali i termini di validità?


apulian

Risposte migliori

Qualcuno potrebbe dirmi entro quanto tempo dall'emissione può essere incassato un assegno bancario?

cambia qualcosa se è barrato o non trasferibile?

ho provato a guardare sul manuale di diritto commerciale, ma ci ho capito poco :(

grazie per l'aiuto...

Link al commento
Condividi su altri siti


[font=Times]Ciao, l'assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune[assegno su piazza]), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso [assegno fuori piazza]), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell'assegno al pagamento.

L'art. 35 L.A. (Legge 1736/33) però attribuisce al traente (colui che ha emesso l'assegno) di disporre la revoca dell'ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza invece la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.

Tale facoltà di disporre la revoca dell'ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall'effettuare il pagamento [e neppure si potrà procedere al protesto dell'assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all'incasso]) discende dalla esigenza di permettere al traente - superato un certo lasso di tempo - di poter liberamente disporre della provvista sul conto.

Si ricorda difatti che l'emissione di un assegno senza provvista è illecito amministrativo (ed in passato anche di rilevanza penale) ed i detti termini servono a delimitare (in favore del traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra.

La revoca dall'ordine di pagamento dovrà essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta.

Allorché il trattario rifiuti il pagamento - per l'avvenuta revoca dall'ordine di pagamento od altro - il portatore può sempre e comunque esercitare l'azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento; questo nel termine prescrizionale di sei mesi dal termine di presentazione (la cui decorrenza è comunque interrotta [con l'inizio di un nuovo termine di prescrizione] da ogni attività diretta ad ottenere il pagamento) ed a prescindere dalla circostanza dell'avvenuto protesto o meno.

Trascorso tale termine è sempre possibile l'azione causale, che è l'azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all'emissione dell'assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.[/font]

Modificato da legioprimigenia
Link al commento
Condividi su altri siti


Unisciti alla discussione

Puoi iniziare a scrivere subito, e completare la registrazione in un secondo momento. Se hai già un account, accedi al Forum con il tuo profilo utente..

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Only 75 emoji are allowed.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato..   Cancella editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.