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IGNORED

Fatta la Legge........ modifiche (!?!)


Risposte migliori

Inviato
Esattamente due settimane fa, e precisamente prima che il mio PC “cadesse vittima di un colpo di calore…..!!!!” tenendomi forzatamente lontano dal forum, avevo preparato qualche riga a proposito delle recenti modifiche alla legislazione in materia di Beni Culturali riferite particolarmente alla nostra passione e più volte segnalate, ma quando qualche giorno fa sono “tornato”, o meglio è tornato il mio PC non ero più soddisfatto di quel poco che avevo scritto a caldo (forse troppo a [color="red"]CALDO[/color], e non solo per il PC……).
Vediamo dunque se riesco a chiarire qualcosa, in primis a me stesso…..
Direi che sia il caso di cominciare dall’ inizio riportando la versione originaria ed integrale, per intenderci quella antecedente le recenti modifiche.

[Precisazione: l’ allegato “A” altro non è che il quadro riepilogativo delle “caratteristiche” che deve avere un determinato bene culturale per essere considerato di particolare interesse ed essere pertanto assoggettato alle norme del codice predetto, (praticamente il discrimine è nel valore venale, tranne poche eccezioni, infatti all’ elencazione delle 15 categorie di beni (lettera A), segue un elenco (lettera B ) che indica il valore minimo che deve avere un bene culturale per essere considerato “di particolare interesse”)

Allegato A (al Codice Beni Culturali)
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a ) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b ) siti archeologici;
c ) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali (1).

7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13. a ) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b ) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi

2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti

5) 139.794,00
3. Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

Di seguito, le variazioni già segnalate
[color="red"]Art. 2-decies (già Art. 2-undecies). (Collezioni numismatiche).
1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera B ) è sostituita dalla seguente: “B ) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico ο numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore ο ripetitive, ο conosciute in molti esemplari ο non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali”.
2. Per le monete di modesto valore ο ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera B ) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità».[/color]

Considerazioni:
[color="blue"]PRIMO ) Non sono menzionati (e quindi compresi) i reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da scavi e scoperte terrestri o sottomarine, siti archeologici, collezioni archeologiche, (lettera A, numero 1, a ), b ), c ), [qualunque ne sia il valore (lettera B punto 1 ) 1 ] che pertanto resterebbero esclusi dalla modifica alla legislazione, dunque non sembra proprio la “legalizzazione” dei tombaroli, anche se……
SECONDO ) Quanto alle “Collezioni aventi interesse…………numismatico”, queste precedentemente potevano essere considerate beni culturali a condizione che il valore della collezione assommasse a 46.598,00 euro, a prescindere dall’ età delle monete che la componevano, ma nella modifica si precisa che fanno eccezione le monete antiche e moderne di modesto valore ecc……. Ma cosa significa ? sono le collezioni intere di monete di modesto valore o le singole monete ad essere escluse ?
Per “fortuna” il punto 2) sembra chiarire che solo le monete di modesto valore o ripetitive ecc., NON COMPRESE nelle collezioni di cui sopra sono escluse dall’ obbligo di denuncia di cui all’ art. 59….. ma…. ma quell’ articolo riguarda la Denuncia di trasferimento (dei beni culturali) nei casi di cessione degli stessi…….,a mio parere c’ è stata una forte sponsorizzazione di questo articolo da parte di una corporazione……
Ma va considerata anche la sibillina frase : “ nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità “, come potrebbe essere interpretata ? E’ in queste poche parole il vero cambiamento ? Significherà che non vanno notificati i ritrovamenti ? Personalmente non credo, anche se, una volta che si fosse verificato il ritrovamento, avendo 24 ore di tempo per darne notizia, sarebbe facile una volta a casa …inserirlo nella collezione….., a quel punto se davvero non fosse previsto alcun obbligo di notificazione…… (hops ! qualcosa non quadra…… sono io che sono più "cotto" del mio PC?.... se sì, a quale "tecnico" posso rivolgermi ?)

Dunque non mi pare che cambi molto in quanto a chiarezza interpretativa, anzi…….. (seguiranno circolari esplicative e quant’ altro ?)……., probabilmente, o probabilmente no, poiché in questo modo non sapremo mai se siamo nella legalità o meno, qualora avessimo monete senza certificazione (che sarà sempre la stragrande maggioranza dei casi: acquisti on line, mercatini, spesso anche convegni), però tranquillizza non poco i commercianti ……..[/color]

A questo punto, se siete riusciti ad arrivare sin qui, sono io che chiedo a Voi di darmi dei chiarimenti…………

Ciao.

P.S.: Grazie a quanti hanno segnalato in precedenza l' argomento, link compresi !

Inviato
Sulle circolari esplicative: non mi aspetto nulla.
..... ora non resta che aspettare le prime sentenze in materia..... e che Dio ce la mandi buona.... come diceva il vecchio scaltro....
agrì

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