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Risposte migliori

Inviato
Riporto qui alcuni articoli del codice civile che, alla luce di recenti discussioni ritengo possano chiarire alcuni dubbi (spero)

CODICE CIVILE

822. DEMANIO PUBBLICO.
- [color="red"]Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade [/color]e i porti (28 c.n.); i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (692 c.n.); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’ interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

823. CONDIZIONE GIURIDICA DEL DEMANIO PUBBLICO.
-[color="red"]I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano[/color].
Spetta all’ autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice (948-951, 1168-1172).

826. PATRIMONIO DELLO STATO, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI.
- I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti (829), costituiscono il patrimonio dello Stato (827) o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
[color="red"]Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato [/color]le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, [color="red"]le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico,paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [/color](932), i beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica (Cost. 84), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

927. COSE RITROVATE.
- [color="red"]Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario (930), e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento [/color](931; 647 c.p.).

928. PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO.
- Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’ albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

929. ACQUISTO DI PROPRIETA’ DELLA COSA RITROVATA.
- [color="red"]Trascorso un anno dall’ ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario (931) , la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse [/color](1152).

930. PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE.
- Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimilalire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

932. TESORO.
- [color="red"]Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’ essere proprietario[/color].
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo su cui si trova. [color="red"]Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore[/color]. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui (959, 988; 647 c.p.).
[color="red"]Per il ritrovamento degli oggetti d’ interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali[/color]

Inviato
Se trovo un tesoro sono a posto, almeno metà me lo cucco!!!!!

Inviato
..... biricchino di un Giovenale.....
Passi per la monetina ...... ma se trovi un tesoro te se cuccano sano sano... :D :D

agrì

  • 1 anno dopo...
Inviato
E' una espressione d'altri tempi.
Si intende "normative specifiche" o qualcosa del genere.
Nel nostro caso il richiamo sarebbe al diabolico D.Lvo 42/2004 (fintanto che non si riesca ad abrogarlo e a ripristinare quanto meno il D.Lvo 490/2000 se non addirittura la L.1089/1939, che nel complesso erano molto -ma molto- più equilibrati).

Inviato
[quote name='danik' date='20 agosto 2006, 00:51']fatecelo trovare il tesoro, poi che loro trovino noi! B)
[right][snapback]145541[/snapback][/right]
[/quote]

Poi una volta mi spiegherai chi sarebbero [i]loro[/i] <_< .

Se [i]loro[/i] è la [i]Repubblica[/i] oppure la [i]Legge[/i], beh allora [i]loro[/i] siamo [i]noi[/i] :o .

Inviato
Se un giorno ci ritroveremo tutti in cella, almeno abbiamo qualcosa in comune di che parlare! :ph34r: <_< :lol:

Inviato
La cella non c'entra niente :P .
Se vuoi vivere in un ambiente di libertà e di progresso rispetta la Legge, impegnati esponendoti personalmente perché sia modificata quando la ritieni inadeguata, emargina senza compromessi qualsiasi comportamento illegale intorno a te.

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