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Inviato

Buon giorno.

Veniamo ora, come anticipato, all'esame degli artt. 12 e 13 del “Codice Urbani”.

Innanzitutto, riporterei di seguito, a beneficio dei lettori, il testo integrale e vigente alla data odierna dei due articoli e poi passerei ad esaminarli:

Art. 12. Verifica dell'interesse culturale.

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 (25).

2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.

3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1 (26).

4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.

5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice (27).

7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali (28).

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta (29).

(25) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24.3.2006, nr. 156.

(26) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 25.1.2005, il D. Dirett. 27.9.2006 e il D. Dirett. 22.2.2007.

(27) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24.3.2006, nr. 156.

(28) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 D. Lgs. 26.3.2008, nr. 62.

(29) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24.3.2006, nr. 156. Vedi, anche, il D. Dirett. 5.8.2004.

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Art. 13 Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica (30).

(30) Vedi, anche, il D.Dirett. 5 agosto 2004.

M.

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Inviato

L'art. 12 del Codice Urbani disciplina la cosiddetta “verifica dell'interesse culturale”.

La “verifica dell'interesse culturale” attiene ai beni di cui all'art. 10 comma 1° (ovvero, riprendendo la norma già citata nel primo intervento: alle “cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”) e non compie alcun riferimento ai potenziali beni culturali in mano privata.

Nei confronti dei potenziali “beni culturali” di cui al comma 1° dell'art. 10 (che, si ribadisce, a costo di essere noiosi, non ricomprendono i beni in mano privata) viene effettivamente introdotta una “presunzione di culturalità”, nel senso che tali beni sono sottoposti alle disposizioni del “Codice Urbani” fino a quando non sia stata compiuta la verifica.

Tuttavia, trattasi di disposizione che opera unicamente nei confronti di detti potenziali beni culturali appartenenti allo Stato ed agli altri enti sopra riportati, la cui applicazione analogica a potenziali beni culturali appartenenti ai privati ritengo si possa escludere sulla base di due argomentazione di tipo logico (la prima) e letterale (la seconda), che sono:

a) come abbiamo già visto, l'art. 10 comma 3° stabilisce che le monete di rarità e pregio e le collezioni o raccolte numismatiche di rilevante interesse (appartenenti a privati) divengono beni culturali solo dopo che sia intervenuta la dichiarazione di culturalità di cui all'art. 13.

Questa scelta legislativa (non operata per i beni di cui al comma 1° e 2° dell'art. 10) è sintomatica del diverso trattamento che il Codice Urbani intende riservare ai potenziali (si noti: solo potenziali) “beni culturali” appartenenti ai privati;

b ) ove l'articolo 12 avesse inteso includere nella “tutela preventiva” anche i potenziali “beni culturali” appartenenti ai privati (e dunque quelli di cui all'art. 10 comma 3° e seguenti) avrebbe potuto espressamente prevederlo, così come è stato disposto per le cose di cui al comma 1° dell'art. 10.

Ma così non è stato.

Dunque, tirando le somme, mentre si può rinviene una “presunzione di culturalità” nei confronti dei beni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 10, (cose mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali ecc.), tale presunzione è invece insussistente nei confronti dei potenziali “beni culturali” appartenenti ai privati.

Sul punto sarà importante che la riforma ribadisca la distinzione in modo netto, affinchè la giurisprudenza non si attribuisca compiti di “supplenza”, interpretando la norma per quello che essa in realtà non solo non dice, ma non vuole neanche dire.

L'art. 13 è quello che invece interessa il privato in quanto disciplina la dichiarazione dell'interesse culturale richiesto dall'art. 10 comma 3°.

Ne parleremo in seguito.

Saluti.

Michele

P.S. (grazie elledi per l'incoraggiamento......... :rolleyes: .)


Inviato

Buona sera.

Riprendendo la riflessione sull'art. 13, desideravo riportare per completezza il testo del Decreto direttoriale del 5.8.2004 che trovate indicato nella nota nr. 30 (in calce all'art. 13):

DECRETO DIRETTORIALE 5 agosto 2004 (pubblicato nella G.U. 31.8.2004, nr. 204).

Delega di funzioni ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici.

"IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

per i beni culturali e paesaggistici

Visto il D. Lgs. 22.1.2004, nr. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato Codice;

Visto il D. Lgs. 20.10.1998, nr. 368 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 30.7.1999, nr. 300 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 30.3.2001, nr. 165 e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 8.1.2004, nr. 3;

Visto il D.P.R. 10.6.2004, nr. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il D.P.R. 27.7.2004, con il quale è stato conferito all'architetto Roberto Cecchi l'incarico di Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 luglio 2004 ed in particolare l'art. 2, comma 4 con il quale si dispone che ai sensi dell'art. 23, comma 11 del sopraccitato D.P.R. nr. 173 del 2004 l'architetto Roberto Cecchi assuma la reggenza della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Rilevato che l'art. 8 del predetto D.P.R. nr. 173 del 2004 individuando le funzioni ed i compiti della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici al comma 3 dispone che siano di norma delegate ai direttori regionali le funzioni di cui al comma 2, lettere b ), c) e d) del medesimo articolo;

Decreta:

1. Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici le seguenti funzioni:

a) dichiarare su proposta delle competenti soprintendenze di settore l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'art. 13 del codice;

b ) verificare la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private, senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del codice;

c) dettare, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del codice.

2. La delega di cui all'art. 1 è conferita:

1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale reggente qui delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato fermo restando il dettato dell'art. 16 del codice, di revocare la delega stessa;

2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici copia dei provvedimenti emessi.

3. Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

Segnalo, in particolare, il disposto dell'art. 1 lettera a) che, come potete notare, attribuisce ai Direttori regionali per i BB.CC. il compito di dichiarare, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'art. 13 del codice.

Una riconferma del fatto che i beni culturali appartenenti a privati, divengono tali solo dopo che sia intervenuta la dichiarazione di “interesse” di cui all'art. 13.

Il procedimento delineato dai successivi articoli (14, 15 e 16) che conduce alla dichiarazione di interesse culturale, non mi pare che ponga particolari problemi interpretativi. Se però qualcuno fosse interessato all'argomento possiamo ritornarci.

M.


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