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Niente tasse al collezionista che vende online


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Comprare e vendere oggetti su piattaforme elettroniche a fine collezionistico non determina l’attività di commercio elettronico e non ha alcun impatto a livello di imposte sui redditi. Lo ha stabilito, con sentenza 826/31/16, la Commissione tributaria regionale della Toscana affrontando il caso di un contribuente persona fisica che acquistava e vendeva bottiglie di liquori d’antiquariato su e-bay.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento recuperando a tassazione Irpef, Iva e Irap sulla base dell’assunto che egli esercitasse un attività d’impresa, segnatamente di commercio elettronico, caratterizzata dall’acquisto e dalla vendita di bottiglie “mignon” su eBay. Il contribuente impugnava l’accertamento, contestando la violazione dell’articolo 55 del Tuir sulla qualificazione fiscale di imprenditore. La Ctp accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l’accertamento impugnato e le Entrate appellavano la sentenza di primo grado.

L'allegato

Il testo della sentenza

A questo proposito, la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado, formulando il principio di diritto per cui, sul piano fiscale, ai fini della qualificazione di un soggetto come imprenditore occorre dare rilievo al cosiddetto “lucro soggettivo”, cioè alla finalità perseguita dal soggetto nell’esercizio della sua attività. Così occorre distinguere se le operazioni di acquisto e vendita delle bottiglie sono state poste in essere con una finalità speculativa (quella del mercante d’arte) o meno, come accade se il soggetto si è limitato ad acquistare i beni suddetti per tenerseli oppure per destinare il ricavato della vendita degli stessi all’acquisto di altre bottiglie, in spirito collezionistico. Solo nel primo caso, infatti, il contribuente può considerarsi un imprenditore ai fini fiscali ex articolo 55 Tuir. Sul punto la Ctr chiarisce che la linea di confine tra le due figure è costituita dalla presenza o meno dei requisiti di “commercialità” in capo al soggetto. Più precisamente, occorre verificare se la vendita e l’acquisto dei beni suddetti si realizzi in modo professionale e abituale. Ai fini fiscali, in altre parole, il soggetto persegue un lucro soggettivo, e quindi produce reddito d’impresa, se ed in quanto eserciti regolarmente e sistematicamente la propria attività d’impresa, attraverso atti economici ordinati al raggiungimento di uno scopo (articoli 55 Tuir e 2195 Codice civile).

Quindi, la Ctr ha escluso la possibilità di riconoscere al contribuente lo status di imprenditore ai fini fiscali, in quanto la sua attività di compravendita di bottiglie “mignon” su eBay era da ricondursi a quella propria del collezionista. E questo, non solo perché il contribuente non esercitava l’attività di compravendita per professione abituale ex articolo 55 del Tuir in quanto semplice pensionato, ma anche perché il contribuente non godeva della professionalità e dell’organizzazione economica richiesta dall’articolo 2082 Codice civile. In assenza dei requisiti da ultimo citati, pur se non richiesti espressamente dall’articolo 55 del Tuir, si deve ritenere che il contribuente non sia titolare di reddito d’impresa e come tale non deve essere assoggettato ai consequenziali obblighi di natura contabile e fiscale.

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Interessante...anche se resta da capire la dizione "numero esiguo di operazioni"....chi stabilisce l'esiguità? e due operazioni da 500.000 euro o una sola da 300.000 in un anno sono da considerarsi esigue? e 50 operazioni da 2 euro l'una in un anno sono da considerarsi esigue?

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Interessante...anche se resta da capire la dizione "numero esiguo di operazioni"....chi stabilisce l'esiguità? e due operazioni da 500.000 euro o una sola da 300.000 in un anno sono da considerarsi esigue? e 50 operazioni da 2 euro l'una in un anno sono da considerarsi esigue?

Se uno si vende la collezione di famiglia in due tranche da 1,000,000 di euro l'una, non è certamente una operazione ripetitiva e, dato che le tasse sugli acquisti le ha pagate a monte, non c'è ragione per attribuirgli la qualifica di " imprenditore" con le relative complicazioni, a prescindere dall'importo recuperato nelle vendite.
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Si parla di numero di operazioni non dell'ammontare derivato da tali ...

D'altronde il principio di professionalità dell' imprenditore deriva proprio da questo punto .

 

In realtà non è proprio così.

Non esiste nel nostro ordinamento legislativo alcuna norma o indicazione nel codice civile che stabilisca in maniera chiara e univoca la "professionalità dell'imprenditore".

Non vi è un numero certo di operazioni tali da configurare una definizione di continuità che rappresenta una delle caratteristiche dell'attività imprenditoriale, come pure non vi è un importo tale da dare la connotazione "imprenditoriale" a un'attività di vendita.

Guardando la materia solamente dal punto di vista del numero di operazioni e dell'importo, come già detto, abbiamo il sempre verde dilemma:

è attività d'impresa un'unica vendita annuale di 600.000 euro oppure 365 operazioni (una al giorno) da 1 euro l'una?

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Hai ragione , forse mi sono espresso male .

Quello che volevo dire è che , per come mi è stato spiegato a diritto commerciale , non bisogna guardare esclusivamente al numero di operazioni ma anche al tempo impiegato .. Voglio dire se io vendo la mia collezione di monete magari realizzo 100/200 operazioni , forse anche di più ma , sono tutte concentrate in un periodo medio-breve ... Il discorso cambia si io vendo in maniera costante lungo un arco di tempo più esteso ..

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Hai ragione , forse mi sono espresso male .

Quello che volevo dire è che , per come mi è stato spiegato a diritto commerciale , non bisogna guardare esclusivamente al numero di operazioni ma anche al tempo impiegato .. Voglio dire se io vendo la mia collezione di monete magari realizzo 100/200 operazioni , forse anche di più ma , sono tutte concentrate in un periodo medio-breve ... Il discorso cambia si io vendo in maniera costante lungo un arco di tempo più esteso ..

 

 

Sì certo, anche questo è un dato da tenere in considerazione.

Il problema è che in assenza di regole certe, chi si assume l'onere di dirti che questa operazione costituisce attività d'impresa mentre quest'altra no? Certo, la vendita una tantum di materiale proprio non costituisce attività d'impresa, tuttavia può capitare, come il caso in questione, che lo si debba dimostrare a posteriori a seguito di un accertamento tributario... ergo, perché non è possibile attuare una riforma seria e moderna in materia di commercio?

Con seria e moderna non intendo ovviamente priva di licenze e/o regolamentazioni, tutt'altro! Che le regole ci siano, ma che siano chiare, efficaci e facilmente individuabili. Purtroppo ogni tentativo di liberalizzazione e/o semplificazione ha sempre disatteso i risultati auspicati.

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Awards

  • 2 mesi dopo...

Beh non condivido molto la sentenza. Provo a spiegarmi se la persona si fosse limitata solo a vendere la sua collezione di mignon era regolare ma se nello stesso tempo continuava anche a comprarle non va. Allora un grande collezionista di monete va in giro ai mercatini nei negozi e alle aste e acquista monete in quantità quelle che può le rivende a più di quanto le ha pagate le altre le tiene. La cosa non è continuativa perché lo fa solo quando riesce a trovare monete a buon prezzo per rivendere. Questo meccanismo lo applicano da decenni nei mercatini di scambio o su ebay persone di una certa età da decenni. 

La legge dovrebbe essere modificata e resa più chiara e aggiornata con i tempi di internet

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