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IGNORED

a proposito di denuncia


adalberto

Risposte migliori

Ha ben ragione Mirkoct quando al 30° link sostiene che...."in Italia ciò che è tuo non lo è fino in fondo....nel vero senso della parola"!

La Repubblica Italiana è tutta ispirata al più radicale Mazzinianesimo (oltre che essere nata dalla Resistenza): tutto, ma proprio tutto quello che è privato deve costituire in ultima analisi "res publica" (appartenenza NON privata)! Altrimenti che Repubblica Italiana sarebbe?

Ciò che da tempo consideriamo "ingerenza dello Stato nella libertà del cittadino e nella sua proprietà privata" - collezioni numismatiche comprese" - è "res publica", appartiene cioè alla Repubblica. Non si tratta quindi di "usurpazione di proprietà privata"! E'...Res Publica!.

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ciao adalberto,

io intendevo dire che quando scavi per un qualsiasi motivo e trovi qualcosa è dello stato,ciò che sta nel sottosuolo è dello stato, ma tutto ciò che ho acquistato legalmente con i MIEI soldini ,lo stato non mi ha mica aiutato ad acquistare, il motto "TUTTO E' COMUNE" mi sa di ex unione sovietica

saluti

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  • 1 mese dopo...
o intendevo dire che quando scavi per un qualsiasi motivo e trovi qualcosa è dello stato

Anche un chiodo pieno di rugine, una scheggia di granata, un filtro di maschera antigas della grande guerra, una pallotola, una suola di scarpone chiodato, un lumino ad olio da trincea ecc.

Boh?

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I nuovi ritrovamenti di beni di interesse storico-archeologico sono di proprietà dello stato... chiodi arrugginiti e tappi di bottiglia potete tenerveli ;)

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" I nuovi ritrovamenti di beni di interesse storico-archeologico sono di proprietà dello Stato...."

La materia dei ritrovamenti fortuiti e dell'appartenenza degli stessi è oggi regolata dagli artt. 90 e 91 del "Codice Urbani", che riposto di seguito:

"Articolo 90

Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Articolo 91

Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo ogni patto contrario.

Riguardo ai ritrovamenti fortuiti nella proprietà privata, mi pare che si possa fondatamente sostenere che solo le monete considerate "beni culturali" appartengono allo Stato a titolo originario ("le cose di cui all'art. 10).

Poichè il concetto di "bene culturale" indicato dall'art. 10 e riferito alle monete non coincide affatto con il concetto più generico di "bene di interesse storico-archeologico", sarà opportuno di volta in volta valutare attentamente la natura del ritrovamento.

Da ciò consegue che, per i ritrovamenti avvenuti nella proprietà privata, solo "le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico" (lettera così modificata dal D.Lgs. 156/2006), sono di proprietà dello Stato.

Tutte le altre "cose di interesse numismatico" ritrovate fortuitamente in una proprietà privata, non si capisce perchè dovrebbero appartenere allo Stato in mancanza di una norma che lo disponga.

Saluti.

Michele

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