Vai al contenuto

Risposte migliori

Inviato (modificato)
24 minuti fa, torpedo dice:

Se leggi bene la sentenza, vedrai che è chiaramente specificato che il ricorrente non ha prodotto documentazione di "acquisizione attraverso regolari canali commerciali".

 

Se leggi bene la sentenza, è specificato che i regolari canali commerciali sono "commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche".

Si riferisce al registro previsto dall'art. 128 TULPS, vigente in Italia; quindi se compro all'estero non è un regolare canale commerciale.

Inoltre, il registro non è necessario per i beni antichi sotto i 250 Euro; eppure sequestrano anche denarietti o bronzi di 30/40 Euro.

Modificato da gioal
  • Mi piace 1

Inviato (modificato)
2 ore fa, gioal dice:

Se leggi bene la sentenza, è specificato che i regolari canali commerciali sono "commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche".

Si riferisce al registro previsto dall'art. 128 TULPS, vigente in Italia; quindi se compro all'estero non è un regolare canale commerciale.

Inoltre, il registro non è necessario per i beni antichi sotto i 250 Euro; eppure sequestrano anche denarietti o bronzi di 30/40 Euro.

 

Ma questo contrasta con il diritto dj poter acquisire e detenere monete come collezionista privato.

se ho tale diritto posso esercitarlo anche comprando all’estero - naturalmente ottemperando alle procedure di importazione- altrimenti si nega la libertà collezionistica insita nel codice Urbani e peraltro rinadita nelka famosa Circolare del Ministeto Cultura che e’ chiarissima in

proposito al diritto di poter collezionare

Modificato da numa numa
  • Mi piace 1

Inviato
1 ora fa, gioal dice:

Se leggi bene la sentenza, è specificato che i regolari canali commerciali sono "commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche".

Si riferisce al registro previsto dall'art. 128 TULPS, vigente in Italia; quindi se compro all'estero non è un regolare canale commerciale.

Inoltre, il registro non è necessario per i beni antichi sotto i 250 Euro; eppure sequestrano anche denarietti o bronzi di 30/40 Euro.

Scusa, giusto per capire: quindi se compro in UE ad un'asta non è considerato un regolare canale commerciale, perché ho acquistato all'estero?


Inviato
4 minuti fa, Carlo. dice:

Scusa, giusto per capire: quindi se compro in UE ad un'asta non è considerato un regolare canale commerciale, perché ho acquistato all'estero?

 

La Cassazione dice che per evitare la confisca devi aver acquistato le monete da "commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche"; all'estero non vi è obbligo di avere il registro.

Posso aggiungere questo: settimana scorsa sono stato chiamato dai Carabinieri per il sequestro di un lotto di due denari del valore complessivo di 75 Euro regolarmente acquistato l'anno passato in un'asta austriaca; il decreto di sequestro ha attinto oltre una ventina di italiani che in quell'asta si erano aggiudicati monete antiche, tutte di modesto valore. Particolare curioso: tra le persone cui sono state sequestrate le monete vi sono anche noti commercianti, ovviamente dotati di registro di carico e scarico.

I Carabinieri, molto gentili e comprensivi, mi hanno consigliato di farmi risarcire dalla Casa d'aste. Vabbè, ciao ciao monetine.


Inviato
10 minuti fa, gioal dice:

La Cassazione dice che per evitare la confisca devi aver acquistato le monete da "commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche"; all'estero non vi è obbligo di avere il registro.

Posso aggiungere questo: settimana scorsa sono stato chiamato dai Carabinieri per il sequestro di un lotto di due denari del valore complessivo di 75 Euro regolarmente acquistato l'anno passato in un'asta austriaca; il decreto di sequestro ha attinto oltre una ventina di italiani che in quell'asta si erano aggiudicati monete antiche, tutte di modesto valore. Particolare curioso: tra le persone cui sono state sequestrate le monete vi sono anche noti commercianti, ovviamente dotati di registro di carico e scarico.

I Carabinieri, molto gentili e comprensivi, mi hanno consigliato di farmi risarcire dalla Casa d'aste. Vabbè, ciao ciao monetine.

Trovo pemreoccupante questa cosa. In pratica chi non tiene il registro non potrebbe vendere con destinazione Italia.

Nel tuo caso hai contattato la casa d'aste per segnalare la questione?


Inviato
4 minuti fa, Carlo. dice:

Trovo pemreoccupante questa cosa. In pratica chi non tiene il registro non potrebbe vendere con destinazione Italia.

Cosa che in realtà non avviene 

fior di collezionisti acquistano regolarmente nelle aste di mezzo mondo e importano monete richiedendo le necessarie autorizzazioni che - una volta approvate / non vengono rimesse in discussione 

20 minuti fa, gioal dice:

Carabinieri, molto gentili e comprensivi, mi hanno consigliato di farmi risarcire dalla Casa d'aste. Vabbè, ciao ciao monetine.

Credo che la mancanza di norme chiare ( quelle attuali non lo sono) generino questi equivoci d’interpretazione. Sono certo che un bravo avvocato saprebbe come ribaltare tali risoluzioni - chiaro che per materiale di poco valore non vale la spesa di conferire la pratica ad un valido legale


Inviato
3 minuti fa, numa numa dice:

Cosa che in realtà non avviene 

fior di collezionisti acquistano regolarmente nelle aste di mezzo mondo e importano monete richiedendo le necessarie autorizzazioni che - una volta approvate / non vengono rimesse in discussione 

Ma quindi è necessario avere un permesso per l'importazione? Non sono pratico di monete antiche, scusate se le mie domande appaiono banali..


Inviato
1 minuto fa, Carlo. dice:

Ma quindi è necessario avere un permesso per l'importazione? Non sono pratico di monete antiche, scusate se le mie domande appaiono banali..

 

Certo se si compra all’estero e si vogliono importare le monete in Italia occorre chiedere una licenza d’importazione che normalmente viene concessa anche se occorre un po’ di tempo. 


Inviato
2 minuti fa, numa numa dice:

Certo se si compra all’estero e si vogliono importare le monete in Italia occorre chiedere una licenza d’importazione che normalmente viene concessa anche se occorre un po’ di tempo. 

Grazie, non lo sapevo. Mi informerò, nel caso mi dovesse servire


Inviato (modificato)
2 ore fa, gioal dice:

Se leggi bene la sentenza, è specificato che i regolari canali commerciali sono "commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche".

Si riferisce al registro previsto dall'art. 128 TULPS, vigente in Italia; quindi se compro all'estero non è un regolare canale commerciale.

Inoltre, il registro non è necessario per i beni antichi sotto i 250 Euro; eppure sequestrano anche denarietti o bronzi di 30/40 Euro.

 

Il valore minimo per le monete antiche è pari a zero euro, quindi ci rientra tutto. Non esiste un limite minimo sotto il quale sono esenti da documentazione.

Il limite che hai citato è applicato alle transazioni con scontrino fiscale, che sono precluse alle monete antiche 

55 minuti fa, Carlo. dice:

Scusa, giusto per capire: quindi se compro in UE ad un'asta non è considerato un regolare canale commerciale, perché ho acquistato all'estero?

 

Si che è regolare, ed è regolare anche se acquisti da privato compilando una cessione a norma di legge. 
Il fatto che sia un canale regolare, però, non significa che la moneta non possa essere oggetto di confisca.

La   provenienza regolare dimostra solo che non l’hai ricettata tu, ma non che non l’abbia ricettata qualcuno prima di te. Le sentenze di confisca si basano proprio su questo assunto.

Quindi l’acquisto presso casa d aste  estera, anche se esclude la ricettazione per l’acquirente , non è sufficiente per lo Stato italiano per escludere la provenienza illecita a priori 

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato
18 minuti fa, Tinia Numismatica dice:

Il valore minimo per le monete antiche è pari a zero euro, quindi ci rientra tutto. Non esiste un limite minimo sotto il quale sono esenti da documentazione.

Il limite che hai citato è applicato alle transazioni con scontrino fiscale, che sono precluse alle monete antiche 

Si che è regolare, ed è regolare anche se acquisti da privato compilando una cessione a norma di legge. 
Il fatto che sia un canale regolare, però, non significa che la moneta non possa essere oggetto di confisca.

La   provenienza regolare dimostra solo che non l’hai ricettata tu, ma non che non l’abbia ricettata qualcuno prima di te. Le sentenze di confisca si basano proprio su questo assunto.

Quindi l’acquisto presso casa d aste  estera, anche se esclude la ricettazione per l’acquirente , non è sufficiente per lo Stato italiano per escludere la provenienza illecita a priori 

 

Grazie @Tinia Numismatica

Quindi, per fare un esempio, se compro una moneta antica all'estero da casa d'aste non rischio penalmente ma potrei comunque essere soggetto a confisca.


Inviato
15 minuti fa, numa numa dice:

Certo se si compra all’estero e si vogliono importare le monete in Italia occorre chiedere una licenza d’importazione che normalmente viene concessa anche se occorre un po’ di tempo. 

 

Diciamo che la richiesta del CAI, Certificato di avvenuta importazione, non è obbligatoria, ma opportuna.


Inviato
Adesso, Carlo. dice:

Grazie @Tinia Numismatica

Quindi, per fare un esempio, se compro una moneta antica all'estero da casa d'aste non rischio penalmente ma potrei comunque essere soggetto a confisca.

 

Eh, non capiscono che così facendo si ottiene l'effetto più deleterio: si scoraggia l’acquisto e l’ingresso in Italia di beni di interesse numismatico, con l’effetto di impoverire, e non arricchire, il patrimonio nazionale.

Ora, a me hanno sequestrato due monetine per un valore, compresi i diritti e la spedizione, di 93 Euro; ma in futuro mi arrischierò ad acquistare all'estero una moneta di migliaia di Euro, sapendo che un giorno potrebbe essere sequestrata? Credo proprio di no.


Inviato
12 minuti fa, gioal dice:

Diciamo che la richiesta del CAI, Certificato di avvenuta importazione, non è obbligatoria, ma opportuna.

Ma non è previsto solo per beni provenienti da Paesi Extra Cee....?


Inviato
9 minuti fa, Bassi22 dice:

Ma non è previsto solo per beni provenienti da Paesi Extra Cee....?

 

Il cosiddetto CAI, Certificato di avvenuta importazione, riguarda i beni provenienti da un paese extra UE; invece,  se i beni provengono da un paese membro dall’Unione Europea, si parla di CAS, Certificato di avvenuta spedizione.


Inviato
3 minuti fa, gioal dice:

se i beni provengono da un paese membro dall’Unione Europea, si parla di CAS, Certificato di avvenuta spedizione.

 

Perdonami, ma il CAS attiene alla spedizione, quindi all'eventuale esportazione del bene, non alla sua importazione.

O prendo un abbaglio...?


Inviato

Certificati di Avvenuta Importazione/Spedizione (art. 72 del D.Lgs. 42/2004)
È possibile richiedere il rilascio dei Certificati di avvenuta Importazione (da un paese terzo) e di avvenuta Spedizione  (da un paese membro dell'Unione Europea), nei seguenti casi:
  1. Per i beni che abbiano più di settant’anni e con valore superiore ai 13.500 euro ( articolo 72 del Codice)
  2. Per i beni che abbiano più di settant’anni e con valore inferiore ai 13.500 euro/ DVAL (circolare della Direzione Generale Abap n. 25 del 2022)
  3. Per i beni che abbiano tra 50 e 70 anni e siano opera di autore non più vivente/ D50, solo nei casi di ingresso temporaneo opportunamente documentato (circolare della Direzione Generale Abap n. 25 del 2022)

Hanno validità di cinque anni, rinnovabili su richiesta dell'interessato. Nell'ambito del quinquennio è consentita la riesportazione dell'oggetto, previa verifica dell'Ufficio Esportazione e consegna allo stesso del Certificato di Avvenuta Importazione/Spedizione originale.

https://www.soprintendenzaspecialeroma.it/schede/certificati-di-avvenuta-importazione-spedizione-art-72-del-d-lgs-42-2004_3402/

  • Mi piace 1
  • Grazie 2

Inviato (modificato)
2 ore fa, Carlo. dice:

Grazie @Tinia Numismatica

Quindi, per fare un esempio, se compro una moneta antica all'estero da casa d'aste non rischio penalmente ma potrei comunque essere soggetto a confisca.

 

In pratica si, a meno che non si chieda il certificato di importazione , temporanea o definitiva, per il rilascio del quale la moneta deve essere controllata dagli organi preposti, e se del caso assoggettata immediatamente a misure di tutela o prelazione , si può  essere soggetti a confisca ( qualora ne sussistano le condizioni di illecita provenienza) in qualsiasi momento successivo all’acquisto, senza limite di tempo 

Modificato da Tinia Numismatica

Inviato
9 ore fa, gioal dice:

Eh, non capiscono che così facendo si ottiene l'effetto più deleterio: si scoraggia l’acquisto e l’ingresso in Italia di beni di interesse numismatico, con l’effetto di impoverire, e non arricchire, il patrimonio nazionale.

Hai ragione. Tutta la regolamentazione in materia e’ soprattutto poco chiara e coerente e anche non conforme alle norme comunitarie di libera circolazione adottate da altri Paesi quali Francia, Germania etc.

Detto questo in Italia vi sono, e prosperano centinaia di collezionisti di monete antiche che prosperano e che non hanno problemi ad espandere la propria collezione anche con acquisti da numerosi operatori esteri - seguendo quanto prescritto dalla normativa vigente. Quindi si - si puo’ acquistare da venditori esteri - meglio quelli qualificati piuttosto cge piattaforme tipo ebay etc - e seguire quanto prescrive la normativa per essere ‘on the safe sise’ 

 


Inviato
20 ore fa, gioal dice:

Da dove arriva questa credenza? Perché nella sentenza non trovo elementi in questo senso. Val la pena di riportarla:

Cass. Sez. III n. 32166 del 29 settembre 2025 (CC 11 set 2025)
Pres. Ramacci Est. Giorgianni Ric. Ielo
Beni culturali.Cose di interesse numismatico 

Esistono due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004)

RITENUTO IN FATTO 

1. Con ordinanza in data 10 marzo 2025, il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha disposto il dissequestro e la restituzione all’opponente delle monete “estere” in sequestro, riferibili all’area di circolazione monetaria non italiana, confermando nel resto il provvedimento di confisca di cui al decreto di archiviazione del 07/06/2024.
2. Avverso l’indicata ordinanza, Bruno Ielo, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 10, commi 3, lett. a), e 4, lett. b), e 13 d.lgs. n. 42 del 2004, in ordine alla configurabilità delle monete appartenenti all’area di circolazione italiana quali beni culturali appartenenti allo Stato italiano, difettando la dichiarazione di interesse culturale.
In sintesi, la difesa deduce che le cose di interesse numismatico appartenenti ai privati rientrano nella categoria dei beni culturali qualora siano state dichiarate di interesse culturale dall’Amministrazione ovvero siano state ritenute avere carattere di rarità o di pregio. Nella fattispecie, la dichiarazione di interesse culturale non è intervenuta, neanche a seguito della relazione del consulente tecnico incaricato dal pubblico ministero che si è limitato a ritenere tali reperti di valore archeologico, senza fare alcun riferimento alla rarità o al pregio degli stessi, ma richiamando soltanto l’art. 91 d.lgs. n. 42 del 2004 che stabilisce che le cose indicate dall’art. 10, da chiunque ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato, senza alcuna prova in ordine al sito archeologico da cui gli stessi proverrebbero.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in relazione alla configurabilità delle monete appartenenti all’area di circolazione italiana quali beni culturali appartenenti allo Stato italiano.
Deduce la difesa l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, poiché non è la mera provenienza da un sottosuolo che fa rientrare i reperti nella categoria dei beni culturali, ma soltanto la provenienza da un sottosuolo o fondale marino italiano, e non è stato indicato il percorso logico argomentativo seguito per giungere alla conclusione che il sottosuolo da cui le monete sarebbero state estratte sarebbe quello italiano, né è possibile desumere l’area di rinvenimento delle monete dalla relazione del consulente del pubblico ministero o altrove, né ancora è sufficiente la riconducibilità all’area di circolazione italiana, sicchè non è legittima la rivendicazione della proprietà delle monete da parte dello Stato italiano.
Deduce ancora la difesa che il privato può rivendicare la proprietà dei beni archeologici, che si presumono di proprietà statale, fornendo la prova che a) i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento, b) i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato, c) i reperti siano stati acquisiti in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, ad eccezione del collezionista, per il quale non si applica la presunzione di appartenenza allo Stato. Pertanto, essendo il ricorrente un collezionista numismatico ed avendo prodotto fatture di acquisto di esemplari numismatici, che ne comprovano l’acquisto attraverso legittimi canali, diversamente da quanto affermato nella ordinanza impugnata, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disporre la restituzione al ricorrente di tutte le monete, dal momento che le fatture di acquisto prodotte erano idonee a provare il legittimo possesso da parte del ricorrente di tutti i reperti.
3. E’ pervenuta memoria dell’avv. Carla Ardoino, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce che il valore archeologico delle monete non può basarsi sulle sole conclusioni dell’elaborato tecnico del consulente del pubblico ministero, ma necessita della dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 d.lgs. n. 42 del 2004 che non è intervenuta, non essendo sufficiente che dette monete siano state ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini, difettando peraltro la prova del luogo del loro rinvenimento. In ogni caso, il ricorrente avrebbe fornito la prova di aver legittimamente acquistato le monete tramite regolari canali commerciali, quali case d’asta, negozi di antiquariato o specializzati del settore.

CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati.
Occorre, infatti, ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 37861 del 04/04/2017, Rolfo, Rv. 270642), esistono due categorie di cose di interesse numismatico che devono essere considerate beni culturali, il cui impossessamento è sanzionato penalmente dall'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004: a) le cose di interesse numismatico che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato perché in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini (artt. 826 cod. civ., 10, comma 1, e 91, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004); b) le cose di interesse numismatico che abbiano carattere di rarità o di pregio (art. 10, comma 4, lettera b, del d.lgs. n. 42 del 2004) (cfr., nello stesso senso, Sez. 2, n. 21965 dell’11/04/2024, Parisi, non mass.).
1.1. Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, il giudice dell’esecuzione si è uniformato ai principi affermati in sede di legittimità, affermando il valore archeologico delle monete confiscate ai sensi dell’art. 91, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede che «Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile». Di qui l’interesse archeologico dei reperti, riconducibili al sottosuolo, in ragione delle incrostazioni terrose riscontrate, ed in ogni caso privi di documentazione comprovante l’acquisizione attraverso regolari canali commerciali.
1.2. Né è possibile sostenere, come fa il ricorrente, che la mancanza di prova in ordine al sito archeologico da cui i reperti proverrebbero o la mancanza di prova circa la provenienza da un sottosuolo o fondale marino italiano sia ostativa alle conclusioni assunte nel provvedimento impugnato, avendo il giudice dell’esecuzione messo in risalto che trattasi di monete riconducibili all’area di circolazione antica italiana, dunque coniate in Italia, il cui valore archeologico ne determina l’appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato e rispetto alle quali il possesso si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909 (Sez. 4, n. 14792 del 22/03/2016, Cadario, Rv. 266981; Sez. 3, n. 49439 del 04/11/2009, Dafarra, Rv. 245743), di averli ottenuti in premio per il loro ritrovamento o di averli ricevuti dallo Stato (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, non mass.).
1.3. Neanche è persuasivo il riferimento alla figura del collezionista numismatico, che il ricorrente afferma e documenta di essere.
Invero, questa Corte (Sez. 3, n. 45983 del 12/11/2021, De Falco, cit.) ha chiarito che, con riferimento ai beni provenienti dalle collezioni numismatiche, non può non tenersi conto del fatto che il codice Urbani conferma implicitamente la possibilità che i beni di interesse culturale siano posseduti da soggetti privati, in particolare qualora il Ministero competente non abbia dichiarato di interesse culturale le cose, in quanto aventi caratteristiche di eccezionalità. In questi casi devono considerarsi incluse le collezioni numismatiche, delle quali risulta lecito il possesso se acquistate presso rivenditori commerciali od altri collezionisti, a meno che non vi sia la prova che gli oggetti commercializzati provengono da campagne di scavo anteriori all'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, ovvero siano di provenienza delittuosa.
Nel caso in esame, tuttavia, il giudice dell’esecuzione ha spiegato che le monete riferibili all’area di circolazione italiana, delle quali si chiedeva la restituzione, fossero prive di documentazione tale da comprovarne l’acquisizione attraverso canali commerciali regolari secondo la vigente normativa (tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche).
In definitiva, l'impostazione seguita dal giudice dell’esecuzione appare immune da censure.
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 11/09/2025 

 

Dato che mi chiedi (giustamente) da dove discende l'ipotesi che ho esposto al post #23 di questa discussione, ti spiego.

L’esperienza mi insegna che le sentenze non riportano mai tutti i fatti che hanno caratterizzato l’iter processuale, ragion per cui molto spesso alcuni passaggi motivazionali, agli occhi del lettore che di quel processo non è stato parte (come il sottoscritto), possano risultare contraddittori o, peggio, illogici.

Poiché mi rifiuto di credere che la decisione contenga una contraddizione tanto macroscopica come quella evidenziata da @gioal , mi sforzo di leggere “tra le righe” della motivazione.

Ciò premesso, la mia interpretazione non può che fondarsi solo ed esclusivamente sui seguenti dati testuali.

Nella parte in “fatto” della pronuncia si legge che: “Deduce ancora la difesa che il privato può rivendicare la proprietà dei beni archeologici, che si presumono di proprietà statale, fornendo la prova che […] c) i reperti siano stati acquisiti in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, ad eccezione del collezionista, per il quale non si applica la presunzione di appartenenza allo StatoPertanto, essendo il ricorrente un collezionista numismatico ed avendo prodotto fatture di acquisto di esemplari numismatici, che ne comprovano l'acquisto attraverso legittimi canali, diversamente da quanto affermato nella ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la restituzione al ricorrente di tutte le monete, dal momento che le fatture di acquisto prodotte erano idonee a provare il legittimo possesso da parte del ricorrente di tutti i reperti”.

In definitiva, sembrerebbe che una delle argomentazioni spese dalla difesa sia stata la seguente: (i) la presunzione di appartenenza allo Stato non si applica al collezionista; (ii) il ricorrente è un collezionista, qualità che ha comprovato di possedere attraverso la produzione di fatture di acquisto di esemplari numismatici (si badi, non è specificato “degli esemplari di cui si chiede la restituzione”); (iii) quelle fatture, poiché documentano l’acquisto di esemplari numismatici (si, ma di quali, mi domando), sono idonee a provare il legittimo possesso di tutte le monete (e, quindi, devo desumere che si intendesse sostenere, anche di quelle che detta documentazione di acquisto non possedevano).

Secondo me, ciò che traspare dalla lettura è che la documentazione di acquisto fornita dalla difesa fosse esclusivamente finalizzata a provare che l’imputato fosse aduso all’acquisto di monete e, quindi, che fosse un collezionista, così da poter legittimare il possesso anche di monete che – pur presenti in collezione – risultavano tuttavia prive di documentazione comprovante l’acquisto (interpretazione che risulterebbe pure coerente con la premessa svolta dalla difesa che, come ricordato sopra, tra le altre cose deduceva che al collezionista “non si applica la presunzione di appartenenza allo Stato”).

Perché altrimenti non enfatizzare espressamente la circostanza (probabilmente dirimente) che la documentazione fornita fosse riferibile proprio alle monete oggetto di sequestro e successiva confisca?

E che lo scopo della documentazione fornita dall’imputato fosse, evidentemente, quello di provare la qualità di collezionista piuttosto che di provare l’acquisto delle specifiche monete non restituitegli, lo si evince ulteriormente – a mio avviso – dalla posizione che la Corte prende sul punto, affermando che: “1.3. Neanche è persuasivo il riferimento alla figura del collezionista numismatico, che il ricorrente afferma e documenta di essere”.

E’ la stessa Corte, in altri termini, a raccontarci che il ricorrente ha documentato di essere un collezionista ma non anche di aver acquistato legittimamente pure quegli esemplari che, presenti nella sua collezione, sono tuttavia risultati privi di documentazione di provenienza.

Magari le mie sono solo elucubrazioni mentali.

Una cosa però è certa: la Corte non scrive da nessuna parte che l’acquisto tra privati non vale a conferire legittimità al possesso dei reperti. Non lo dice neanche il Codice dei Beni Culturali, come giustamente qualcuno in questa discussione ha già fatto rilevare.

Saluti.

  • Mi piace 7

Inviato
44 minuti fa, allek dice:

Magari le mie sono solo elucubrazioni mentali.

Una cosa però è certa: la Corte non scrive da nessuna parte che l’acquisto tra privati non vale a conferire legittimità al possesso dei reperti. Non lo dice neanche il Codice dei Beni Culturali, come giustamente qualcuno in questa discussione ha già fatto rilevare.

Saluti.

Tutto molto bello per sopperire alle mancanze motivazionali della Suprema Corte.

L'ultima frase, però, non mi convince: se il possesso di monete derivante da acquisto tra privati è legittimo, perché la Corte scrive che le monete di cui si chiedeva la restituzione erano "prive di documentazione tale da comprovarne l’acquisizione attraverso canali commerciali regolari secondo la vigente normativa (tramite commercianti dotati di registri di carico e scarico per il commercio di cose antiche).".

Il privato non ha registri di carico e scarico; non solo, non è nemmeno soggetto al rilascio dell'attestato di autenticità e di provenienza di cui all'art. 64 del Codice.

In sostanza l'acquisto di monete antiche da un privato è consentito, ma è rischioso; non serve a nulla allora dire che l'acquisto tra privati è legittimo, se poi le monete non le restituisci.

E non stiamo parlando di una tela di Caravaggio, ma di monete seriali.


Inviato
4 ore fa, allek dice:

Dato che mi chiedi (giustamente) da dove discende l'ipotesi che ho esposto al post #23 di questa discussione, ti spiego.

L’esperienza mi insegna che le sentenze non riportano mai tutti i fatti che hanno caratterizzato l’iter processuale, ragion per cui molto spesso alcuni passaggi motivazionali, agli occhi del lettore che di quel processo non è stato parte (come il sottoscritto), possano risultare contraddittori o, peggio, illogici.

Poiché mi rifiuto di credere che la decisione contenga una contraddizione tanto macroscopica come quella evidenziata da @gioal , mi sforzo di leggere “tra le righe” della motivazione.

Ciò premesso, la mia interpretazione non può che fondarsi solo ed esclusivamente sui seguenti dati testuali.

Nella parte in “fatto” della pronuncia si legge che: “Deduce ancora la difesa che il privato può rivendicare la proprietà dei beni archeologici, che si presumono di proprietà statale, fornendo la prova che […] c) i reperti siano stati acquisiti in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, ad eccezione del collezionista, per il quale non si applica la presunzione di appartenenza allo StatoPertanto, essendo il ricorrente un collezionista numismatico ed avendo prodotto fatture di acquisto di esemplari numismatici, che ne comprovano l'acquisto attraverso legittimi canali, diversamente da quanto affermato nella ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la restituzione al ricorrente di tutte le monete, dal momento che le fatture di acquisto prodotte erano idonee a provare il legittimo possesso da parte del ricorrente di tutti i reperti”.

In definitiva, sembrerebbe che una delle argomentazioni spese dalla difesa sia stata la seguente: (i) la presunzione di appartenenza allo Stato non si applica al collezionista; (ii) il ricorrente è un collezionista, qualità che ha comprovato di possedere attraverso la produzione di fatture di acquisto di esemplari numismatici (si badi, non è specificato “degli esemplari di cui si chiede la restituzione”); (iii) quelle fatture, poiché documentano l’acquisto di esemplari numismatici (si, ma di quali, mi domando), sono idonee a provare il legittimo possesso di tutte le monete (e, quindi, devo desumere che si intendesse sostenere, anche di quelle che detta documentazione di acquisto non possedevano).

Secondo me, ciò che traspare dalla lettura è che la documentazione di acquisto fornita dalla difesa fosse esclusivamente finalizzata a provare che l’imputato fosse aduso all’acquisto di monete e, quindi, che fosse un collezionista, così da poter legittimare il possesso anche di monete che – pur presenti in collezione – risultavano tuttavia prive di documentazione comprovante l’acquisto (interpretazione che risulterebbe pure coerente con la premessa svolta dalla difesa che, come ricordato sopra, tra le altre cose deduceva che al collezionista “non si applica la presunzione di appartenenza allo Stato”).

Perché altrimenti non enfatizzare espressamente la circostanza (probabilmente dirimente) che la documentazione fornita fosse riferibile proprio alle monete oggetto di sequestro e successiva confisca?

E che lo scopo della documentazione fornita dall’imputato fosse, evidentemente, quello di provare la qualità di collezionista piuttosto che di provare l’acquisto delle specifiche monete non restituitegli, lo si evince ulteriormente – a mio avviso – dalla posizione che la Corte prende sul punto, affermando che: “1.3. Neanche è persuasivo il riferimento alla figura del collezionista numismatico, che il ricorrente afferma e documenta di essere”.

E’ la stessa Corte, in altri termini, a raccontarci che il ricorrente ha documentato di essere un collezionista ma non anche di aver acquistato legittimamente pure quegli esemplari che, presenti nella sua collezione, sono tuttavia risultati privi di documentazione di provenienza.

Magari le mie sono solo elucubrazioni mentali.

Una cosa però è certa: la Corte non scrive da nessuna parte che l’acquisto tra privati non vale a conferire legittimità al possesso dei reperti. Non lo dice neanche il Codice dei Beni Culturali, come giustamente qualcuno in questa discussione ha già fatto rilevare.

Saluti.

Ciao.

Concordo in toto con il commento fornito da allek alla sentenza.

Trovo invece francamente non condivisibile e persino quasi "irritante" l'affermazione difensiva secondo cui al collezionista non si applica la presunzione di appartenenza allo Stato delle monete archeologiche

Non vorrei che un'affermazione del genere possa aver persino indisposto i giudici, ai quali puoi propinare molte tesi ma non assunti completamente scollegati dalla realtà giuridica della materia.

Chi sarebbero questi "collezionisti" legibus soluti, ai quali non si applicano le presunzioni che valgono per tutti gli altri cittadini?

Per quanto riguarda la cessione fra privati, mi pare abbastanza evidente - anche se la sentenza non lo riporta espressamente - che tali cessioni saranno regolari nella misura in cui vengano cedute monete acquisite in precedenza dai canali commerciali che la sentenza ha ben evidenziato.

Quindi, se il privato Tizio vende a Caio monete acquistate in precedenza dal commerciante numismatico Sempronio, che godono di un adeguato corredo documentale, la cessione delle monete sarà regolare. In mancanza di un corredo documentale "originario", la cessione fra privati si esporrà ai noti rischi, andando bene di confisca, andando male di ricettazione (dal 2022 , ricettazione di bb.cc.). Che poi si possa evidenziare che in tal caso sarebbe comunque mancante l'elemento psicologico del reato (di ricettazione di beni culturali o di altri delitti ipotizzabili nel caso concreto), ciò è possibile, ma va comunque provato.

M.

 

  

  • Mi piace 1

Inviato
1 ora fa, bizerba62 dice:

Ciao.

Concordo in toto con il commento fornito da allek alla sentenza.

Trovo invece francamente non condivisibile e persino quasi "irritante" l'affermazione difensiva secondo cui al collezionista non si applica la presunzione di appartenenza allo Stato delle monete archeologiche

Non vorrei che un'affermazione del genere possa aver persino indisposto i giudici, ai quali puoi propinare molte tesi ma non assunti completamente scollegati dalla realtà giuridica della materia.

Chi sarebbero questi "collezionisti" legibus soluti, ai quali non si applicano le presunzioni che valgono per tutti gli altri cittadini?

Per quanto riguarda la cessione fra privati, mi pare abbastanza evidente - anche se la sentenza non lo riporta espressamente - che tali cessioni saranno regolari nella misura in cui vengano cedute monete acquisite in precedenza dai canali commerciali che la sentenza ha ben evidenziato.

Quindi, se il privato Tizio vende a Caio monete acquistate in precedenza dal commerciante numismatico Sempronio, che godono di un adeguato corredo documentale, la cessione delle monete sarà regolare. In mancanza di un corredo documentale "originario", la cessione fra privati si esporrà ai noti rischi, andando bene di confisca, andando male di ricettazione (dal 2022 , impossessamento illecito di bb.cc.). Che poi si possa evidenziare che in tal caso sarebbe comunque mancante l'elemento psicologico del reato (di ricettazione di beni culturali o di altri delitti ipotizzabili nel caso concreto), ciò è possibile, ma va comunque provato.

M.

 

  

 

In realtà non si tratta di una invenzione della difesa (certo, ci sarebbe da discutere sul come sia stata utilizzata la tesi).

A introdurre questa figura, per così dire “esente”, del collezionista è stata proprio la stessa Corte di Cassazione con una importante pronuncia del 2021 (la n. 45983 del 12 novembre 2021, pubblicata anche in questa sezione del forum). 
L’intento della Corte, in quell’occasione, era sicuramente apprezzabile (si affrontava l’annosa questione della probatio diabolica del possesso ante 1909) ma probabilmente non ci si è resi conto del discrimine - privo di giustificazione normativa, come giustamente sottolinei tu trovandomi pienamente d’accordo - che così si andava a introdurre tra “comuni cittadini” e “collezionisti”.

Saluti

  • Mi piace 1

Inviato
37 minuti fa, allek dice:

A introdurre questa figura, per così dire “esente”, del collezionista è stata proprio la stessa Corte di Cassazione con una importante pronuncia del 2021 (la n. 45983 del 12 novembre 2021

Grazie per avermela indicata....me l'annoto per quando l'unico argomento difensivo spendibile sarà quello che si è al cospetto di un....... "collezionista" (e stig....zzi).😎

M.

  • Haha 2

Unisciti alla discussione

Puoi iniziare a scrivere subito, e completare la registrazione in un secondo momento. Se hai già un account, accedi al Forum con il tuo profilo utente..

Ospite
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Only 75 emoji are allowed.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato..   Cancella editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
×
  • Crea Nuovo...

Avviso Importante

Il presente sito fa uso di cookie. Si rinvia all'informativa estesa per ulteriori informazioni. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie, dei Terms of Use e della Privacy Policy.