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IGNORED

VENDERE ALLA'ASTA


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Inviato
Sarà mica illegale....?

Mi spiego meglio, ci sarebbe bisogno di regolare fattura, o è tutto legale?

ciao ;)

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Inviato
Finora tutti quelli da cui ho acquistato mi hanno rilasciato lo scontrino... Ma non credo sia la prassi

Inviato
cioè a te coloro da cui acquistato su ebay ti hanno rilasciato lo scontrino?

A me mai capitato....

Inviato
A parte gli scherzi, la legge cosa dice in merito alla vendita di cose usate da parte di privati? credo sia questa la definizione giusta per chi vende monete su ebay..., o no?

Inviato
[quote name='subcomandante' date='02 luglio 2005, 13:17']cioè a te coloro da cui acquistato su ebay ti hanno rilasciato lo scontrino?

A me  mai capitato....
[right][post="44674"]<{POST_SNAPBACK}>[/post][/right][/quote]


Si :D

Inviato
qua la cosa si fa seria....

attendo altri riscontri.....

Inviato
[quote]A parte gli scherzi, la legge cosa dice in merito alla vendita di cose usate da parte di privati? credo sia questa la definizione giusta per chi vende monete su ebay..., o no?[/quote]

Inviato
Ciao,
non penso siano necessari gli scontrini se l'attività di vendita è ausiliare allo scopo di scambio o implementazione della propria collezione.
Quanti ai mercatini di monete (sootolineo trattasi sempre di mercatini di SCAMBIO) hanno i registratori di cassa?

Inviato
[quote]si può fare con una certa tranquillità[/quote]

cioè?

Inviato
[quote]non penso siano necessari gli scontrini se l'attività di vendita è ausiliare allo scopo di scambio o implementazione della propria collezione.
Quanti ai mercatini di monete (sootolineo trattasi sempre di mercatini di SCAMBIO) hanno i registratori di cassa?[/quote]

più chiarezza, per piacere

ci sarà una norma specifica...

Inviato
Insomma una norma che regoli l'attività...

ma a voi veramente fanno gli scontrini?

Inviato (modificato)
Ciao amici,

che io sappia,se uno vende tramite ebay, non ha l'obbligo di rilasciare alcunchè,è una trattativa tra privati, un oggetto viene venduto tramite un intermediario, la casa di aste, alla quale il venditore corrisponde una tariffa d'inserzione ed una percentuale in base ai suoi regolamenti di vendita,nelle quali sono incluse le tasse,che chiaramente alla fine paga l'acquirente nella cifra con cui riesce ad aggiudicarsi l'oggetto, l'acquirente ha diritto a ricusare l'acquisto nel caso in cui l'oggetto non sia integro o diverso da come era stato descritto.Penso che sia la stessa cosa senza intermediario, come quando una compra una collezione di monete da un privato,questi non ha l'obbligo di rilasciare nulla.

Saluti da Max65 ;) Modificato da max65

Inviato
Si max, grazie

era quello che immaginavo anch'io

ma quindi l'iva la paga il venditore sulla commissione d'asta, che però è l'iva solo sulla commisione, cioè solo sulla parcella della casa d'asta. Per il resto è una trattativa tra privati.... ma allora i mercatini... hanno i registratori.... ma ciò che significa, non è sempre una trattativa tra privati? E' un po' ingarbugliata la situazione... non credete...?

O forse e più semplice di quello che sembra...

ciao ;)

Inviato
per sempio, anche vendere una casa sarebbe una trattativa tra privati... e lì le tasse si pagano...

Inviato
Ciao amici,

il venditore di mercatino deve sottostare a dei regolamenti proprio perchè vende a più privati ed in uno spazio pubblico affittato dal Comune ed anche il mercato immobilare ha le sue leggi e le sue tasse ben precise e documentate.Non compio nessun reato se acquisto una moneta da un tizio e questi non mi rilascia nulla,viceversa se acquisto una casa,devo sottostare a dei regolamenti ben delineati.

Saluti da Max65 ;)

Inviato
Fino alla cifra di 1.200 euro di incasso all'anno (mi sembra di ricordare questa cifra, ma forse il limite ora è salito) NON si ha l'obbligo di fornire alcunchè, e tu puoi fare quello che vuoi.
Dopo, devi aprire partita IVA...
Ciao
Attila

Inviato
Ok, grazie ragazzi ;)

ma nessuno ha la legislazione precisa?

Inviato
Lavoro autonomo occasionale:


La prima importante novità è stata introdotta dall’art. 61 del d.lgs.10 settembre 2003 n. 276 (meglio nota come “riforma Biagi”) che ha, sostanzialmente, ridisegnato il profilo giuridico-civile dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa imponendone la conversione in rapporti di lavoro cosiddetto “a progetto” e l’applicazione della disciplina relativa. La disposizione in commento ha tuttavia previsto, tra le altre, un’eccezione significativa, individuandola nei rapporti di collaborazione di modesta entità e durata, per i quali non si applica la nuova disciplina ex artt. 61 ss. del d.lgs. 376/2003: tali sono i rapporti che il prestatore intrattenga, nel corso dell’anno solare e per ciascun committente, per un totale di giornate uguale o inferiore a trenta, a meno che l’importo della retribuzione relativa ai singoli rapporti superi i 5.000,00 euro, nel qual caso, la disciplina su citata viene a trovare integrale applicazione. Rovesciando i termini del discorso, possiamo affermare che la disapplicazione delle norme sul “lavoro a progetto” dipende, in prima battuta, dalla durata del rapporto (fino a trenta giorni) ma l’entità del corrispettivo, con il superamento della soglia dei 5.000,00 euro, è, di per se, atta a ricondurre il rapporto stesso all’interno della normativa generale, neutralizzando l’esclusione.
Le novità successive, tutte con decorrenza dal 1 gennaio di quest’anno, introdotte dal decreto collegato alla finanziaria 2004 (poi tradotto nella legge 269/2003), hanno interessato, rispettivamente, l’adeguamento delle aliquote contributive dei collaboratori e dei professionisti iscritti alla gestione separata ex l. 335/95, l’obbligo di iscrizione alla medesima gestione dei lavoratori autonomi occasionali il cui reddito, nell’anno solare, superi la soglia di € 5.000,00, l’istituzione di una gestione previdenziale Inps a favore degli associati in partecipazione prestatori di lavoro. Pur diverse nei contenuti, tutte le disposizioni citate hanno una matrice comune, che le distingue nettamente dalla “normativa Biagi” prima citata: esse hanno un contenuto squisitamente previdenziale ed incidono, pertanto, solo sul piano degli obblighi contributivi, sia sostanziali che strumentali. Questo è un punto essenziale, che và sottolineato e ribadito, essendo evidente la presenza, nelle due normative (“legge Biagi” e “collegato”), di formule lessicali non limpide sul piano giuridico (prestazioni occasionali) e di soglie di valore analoghe, quantunque riferite a profili diversi (€ 5.000,00), tali da ingenerare potenziale confusione dei piani applicativi. La netta distinzione dei medesimi piani ci sembra ben espressa nel primo degli approfondimenti che trasmettiamo in allegato alla presente nota (“Le collaborazioni occasionali: prime indicazioni operative), nel quale la disamina delle disposizione è rappresentata anche alla luce delle circolari nn.1 e 9 emanate in gennaio dall’Inps.


Ciao
Attila

Inviato
Ma che, sei un avvocato??

Ti dico la verità, non c'ho capito molto... cmq grazie ;)

Inviato
Scusa Attila
...ma che ci azzecca la vendita delle monetine romane "ripetitive" con la prestazione di lavoro o collaborazione occosionale ?

agrì

Inviato
Allora... Tengo a precisare che il suddetto stralcio l'ho trovato su Google con i termini "reddito annuale occasionale obbligo attività", e parla delle 'attività occasionali', ovvero ad esempio anche le vendite tipo EBay fatte non a livello professionale.
Infatti, da quanto posso capire, se il tuo reddito cumulativo non raggiunge i 5.000 euro/anno, non è necessaria alcuna iscrizione ad alcunchè, e non sei tenuto a fare scontrini, fatture o che dir si voglia.
Poi, siccome la legislazione italiana è un casino (lasciatemelo dire, quando ci vuole ci vuole), da un articolo di legge si può desumere tutto e il contrario di tutto, quindi fate vobis.
Ciao
Attila

Inviato
La cosa è molto semplice:

- se il venditore è un privato e cioè un soggetto che svolge l'attività di commercio in maniera non abituale e non professionale (sostanzialmente in maniera sporadica), allora deve rilasciare una ricevuta "non fiscale" (un semplice foglio di carta con il quale si attesta la cessione del bene ad un altro soggetto, con tanto di bollo)

- se il venditore è un soggetto che svolge in maniera abituale e professionale il commercio di monete o beni simili; allora è assoggettato alla normativa fiscale sul reddito d'impresa ed alla legge Iva, pertanto dovrà emettere scontrino o fattura.

Da ciò discende che la quasi totalità dei forumisti (che si presume svolgano altre attività che non quelle di numismatici o antiquari) dovrà limitarsi a compilare una semplice ricevuta che attesti la cessione del bene.

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