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IGNORED

distinzione monete autentiche/ riproduzioni


Risposte migliori

salve,

vorrei sapere in che cosa le riproduzioni moderne devono essere differenti dalle monete autentiche.

peso?? un simbolo come la R ad esempio?? metallo diverso??

è possibile comprare riproduzioni che siano in tutto somiglianti a quelle autentiche o è severamente vietato??

grazie

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salve,

...

è possibile comprare riproduzioni che siano in tutto somiglianti a quelle autentiche o è severamente vietato??

...

Ciao Akanto,

sì è possibile, nel senso che non è vietato...

Sempre che -ovviamente- non si tratti di falsi euro (o comunque di falsi di monete che, avendo ancora corso legale in qualche parte del mondo, possono essere messe in circolazione e convertirle in beni che al cambio hanno un valore corrispondente al valore legale dell'originale).

Le riproduzioni di monete fuori corso, possono essere invece acquistate ma non possono essere vendute ai collezionisti senza dichiararle come tali (falsi).

Comunque non è vero che le riproduzioni siano in tutto identiche alle monete autentiche. I falsi possono essere sempre valutati tali da periti numismatici e specialisti ed alcuni (non pochissimi) anche individuati o sospettati tali da semplici collezionisti appassionati...

Se non sono monete che possono circolare, non è per niente vietato, purtroppo (aggiungo io...) acquistarle. Dico purtroppo, soprattutto perché qualcuno le mette in album(s) che non le dichiarano false, o le mischiano addirittura alle monete originali negli album(s) delle loro monete originali.

Sono allora gli eredi che, presto o tardi, si sentiranno dire che le loro monete più costose sono in realtà false... A quel punto, molto delusi e feriti dalla brutta sorpresa, generalmente "rifiutano" tutta la collezione... E' per questo che mi piace dire che i falsi sono contagiosi... :P Perché spesso rendono "un po' false" anche le belle monete originali che si trovano nello stesso album... ;)

Un salutone,

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ciao Toto,

ti ringrazio per la tua risposta.

ma quindi si possono acquistare/vendere anche riproduzioni di monete greco-romane che sono simili nel peso e nel metallo??

mi spiego meglio:

un decadramma può essere riprodotto con lo stesso metallo e uguale peso???

Grazie

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...

un decadramma può essere riprodotto con lo stesso metallo e uguale peso???

Grazie

Ciao Akanto,

ora ho capito! Solo ora (con l'esempio che hai fatto e che ho riportato qui sopra)... Non si tratta soltanto di monete fuori corso...

La cosa cambia aspetto, perché in tal caso si tratta di beni culturali. Penso proprio che la riproduzione stessa di beni culturali sia soggetta a norme restrittive e suppongo che nello specifico potrebbe trattarsi della LEGGE 14 GENNAIO 1993, n. 4 (Legge Ronchey). Ma ti confesso di non essere pronto a darti risposte esaurienti e certe su questo interessante e delicato argomento e perciò sposto questa discussione nella rubrica Legislazione di questo stesso Forum.

Seguirò le risposte (o i riferimenti a precedenti discussioni) che ti daranno amici preparatissimi sull'argomento, per imparare -io per primo- quel che non conosco bene... :rolleyes:

Un salutone,

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Guest utente3487
...

un decadramma può essere riprodotto con lo stesso metallo e uguale peso???

Grazie

Ciao Akanto,

ora ho capito! Solo ora (con l'esempio che hai fatto e che ho riportato qui sopra)... Non si tratta soltanto di monete fuori corso...

La cosa cambia aspetto, perché in tal caso si tratta di beni culturali. Penso proprio che la riproduzione stessa di beni culturali sia soggetta a norme restrittive e suppongo che nello specifico potrebbe trattarsi della LEGGE 14 GENNAIO 1993, n. 4 (Legge Ronchey). Ma ti confesso di non essere pronto a darti risposte esaurienti e certe su questo interessante e delicato argomento e perciò sposto questa discussione nella rubrica Legislazione di questo stesso Forum.

Seguirò le risposte (o i riferimenti a precedenti discussioni) che ti daranno amici preparatissimi sull'argomento, per imparare -io per primo- quel che non conosco bene... :rolleyes:

Un salutone,

Un esempio su tutti: qualche anno fa è stata sequestrata una grande quantità di pezzi etruschi, in quanto ritenuti autentici (in base alla solita normativa). Il proprietario dimostrò poi che si trattava di riproduzioni da lui stesso realizzate e vendute come vere. Assoluzione in sede processuale e grande pubblicità dello stesso "sequestrati dalla Guardia di Finanza perchè ritenuti autentici..."

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Buon giorno a tutti.

"ma quindi si possono acquistare/vendere anche riproduzioni di monete greco-romane che sono simili nel peso e nel metallo??

mi spiego meglio:

un decadramma può essere riprodotto con lo stesso metallo e uguale peso???"

Riporto, al riguardo, quanto stabilisce il "Codice Urbani" agli articoli 178 e 179..

Articolo 178

Contraffazione di opere d'arte

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b ) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b ), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b ) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 179 (1)

Casi di non punibilità

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

(1) Articolo modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Saluti.

Michele

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Volevo ancora segnalare (ma mi pare che se ne sia già parlato da qualche altra parte) che esiste una normativa specifica che tratta le riproduzioni di monete fuori corso o della produzione di medaglie in metalli pregiati.

Mi riferisco al D.P.R. 30.5.2002, nr. 150 (in G.U. 25.7.2002 nr. 173) dal titolo:

"Regolamento recante norme per l'applicazione del D. L.vo 22.5.1999 nr. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".

In particolare, l'art. 24 di tale D.P.R. stabilisce che:

"L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo(..), si intende esclusivamente concesso alle monete coniate dall'I.P.Z.S. e dai corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso legale e che, se fuori corso, risultano sempre emesse dagli Istituti stessi.

L'applicazione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo è obbligatoria quando le monete di cui al comma primo sono riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulta autorizzata.

L'obbligo di cui al secondo comma incombe, in ogni caso, ai produttori ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di qualsiasi natura".

Le sanzioni per chi viola i precetti di cui sopra sono contenute nei successivi artt. 55 e 56 dello stesso D.P.R. che prevedono, "salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato", una sanzione amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.

A questa sanzione pecuniaria di aggiunge il sequestro degli "oggetti" nei casi indicati dall'art. 56 (non li riporto per brevità).

Saluti (e non comprate "patacche"....... :rolleyes: ).

Michele

Modificato da bizerba62
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"Quindi i falsi sesterzi in ottone non rientrano nelle norme precedenti?"

Beh, direi invece che potrebbe benissimo rientrare nella previsione dell'art. 178 del "Codice Urbani", che non fa distinzioni circa il tipo di metallo utilizzato per la contraffazione/riproduzione.

Perchè ritieni di no?

M.

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"Quindi i falsi sesterzi in ottone non rientrano nelle norme precedenti?"

Beh, direi invece che potrebbe benissimo rientrare nella previsione dell'art. 178 del "Codice Urbani", che non fa distinzioni circa il tipo di metallo utilizzato per la contraffazione/riproduzione.

Perchè ritieni di no?

M.

Ma mi è sembrato di capire che la legge Urbani colpisce chi pone in vendita i falsi senza dichiararne la falsità, mentre venderli, acquistarli come tali e detenerli è possibile.

Al contrario (sempre a quanto ho capito) se compro un falso d'argento all'Estero e lo introduco in Italia dovrei fargli apporre il marchio dei metalli preziosi.

Non è così?

Scusatemi, a volte tra tutte queste norme ci si perde e non si capisce bene.

Io credo di avere un profondo senso del diritto, e mi è stata inculcata una concezione molto rigida dei miei doveri, ma anche dei miei diritti, tuttavia tendo a cogliere lo spirito delle leggi, mentre nella lettera mi perdo, mi sento travolto...

Lo spirito vivifica, la lettera uccide.

S. Paolo, Corinzi 2, 3:6

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Ciao okt

"Ma mi è sembrato di capire che la legge Urbani colpisce chi pone in vendita i falsi senza dichiararne la falsità, mentre venderli, acquistarli come tali e detenerli è possibile".

L'art. 179, una volta tanto, mi sembra piuttosto chiaro in proposito.

La contraffazione/riproduzione non è punibile se l'oggetto commerciato reca impressa una qualche dicituta che consente di riconoscerne la non autenticità.

Solo nel caso in cui non sia possibile apporre una simile "avvertenza" sulla "moneta" falsa realizzata in metallo non prezioso (ma direi che non è il nostro caso, visto che sul campo della moneta può essere benissimo incisa, ad esempio, la scritta "copy") allora vale la semplice dichiarazione rilasciata dal cedente circa la non autenticità dell'oggetto.

Se però la riproduzione fosse d'oro, d'argento, di platino ecc. allora oltre all'avvertenza che si tratta di un falso (da riportare sul riconio) bisognerebbe anche riportare il titolo del metallo utilizzato ed il marchio di identificazione del produttore.

Bisognerebbe.......ma quanti produttori lo fanno?

Sempre che non si tratti di produzioni uscenti dall'I.P.Z.S. e dalle omologhe aziende straniere, perchè in questo caso detti requisiti non sono richiesti.

"Al contrario (sempre a quanto ho capito) se compro un falso d'argento all'Estero e lo introduco in Italia dovrei fargli apporre il marchio dei metalli preziosi.

Non è così?"

Bisognerebbe conoscere innanzitutto la legislazione in materia degli altri Paesi.

Come già detto, se la riproduzione in metallo pregiato fosse riconducibile all'istituto emittente dello Stato (cioè, in altre parole, alla zecca) il riconio non deve riportare nè il titolo nè il marchio del produttore.

Se poi si trattasse di riproduzioni di monete antiche (ma dubito che le zecche straniere si mettano a battere, ad esempio, sesterzi in ottone) direi che per la nostra normativa sarebbe richiesta l'indicazione della non autenticità sulla riproduzione.

Lo stesso dicasi, a maggior ragione, se i sesterzi in ottone (sempre per stare all'esempio) fossero prodotti da un'azienda straniera privata ed introdotti in Italia.

In questo caso, lo spirito della norma è chiaro: si vuole che le riproduzioni di oggetti antichi e di interesse storico e archeologico vengano, laddove sia possibile, "marchiati" in modo tale da non indurre in errore il mercato, ingenerando confusione con gli esemplari autentici.

Anche per le produzioni in metallo pregiato lo scopo è evidente: si vuole che il produttore sia identificato e che il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto sia chiaramente indicato.

Una volta tanto, direi che siamo di fronte a normative di buon senso, che possono faciilmente essere comprese da tutti e, se solo si volesse, che potrebbero essere altrettanto facilmente fatte rispettare.

Ma credo che in giro ci siano cose più importanti da fare.........................

Saluti.

Michele

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