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Direttori stranieri musei italiani rimossi dal TAR


numa numa

Risposte migliori

Con una recentissima sentenza 'scioccante' del TAR sono stati fatti decadere - con effetto immediato - dalle loro funzioni cinque dei nuovi direttori di grandi musei che erano stati nominati - dopo regolare concorso - circa un anno e mezzo fa.

il motivo : essere stranieri per una carica - sostengono i giudici - riservata a cittadini italiani . 

Leggendosi le motivazioni si ha un esempio perfetto del cavillo che così tanta parte ha nella giurisprudenza di questo benedetto Paese. 

Le cose non erano state fatte alla leggera dall'ufficio giuridico del Ministero che aveva seguito - un anno e mezzo fa - non solo le norme ICOM ( org internazionale dei musei) per il processo di selezione dei candidati con tanto di commissione indipendente per la selezione della terna di candidati , ma si era anche appellata ad una specifica norma che ammetteva la partecipazione di cittadini stranieri equiparati a quelli italiani per l'eleggibilità a questi incarichi. Tutto questo motivato dal consigliere giuridico del ministro che e' un consigliere di Stato quindi appartenente al tribunale di appello dell'organo amministrativo cui appartengono ai giudici che hanno invalidato ora le nomine appellandosi al cavillo di una norma apparentemente contrastante. 

Faccio notare che i direttori dei musei in precedenza non venivano scelti per concorso ma erano dei funzionari nominati dal Soprintendente di riferimento per l'area cui apparteneva il museo. 

Credo che non vi siano troppi commento da fare, restando come ammesso da Franceschini - senza parole ...

La figuraccia internazionale- tra l'altro proprio ospitiamo il vertice del G7 - e' madornale. Da' l'idea di un Paese che non riesce ad evolvere ad uscire da politiche di cortile , che invece di mostrare  qualche timido segnale di sviluppo - adeguandosi a degli standard internazionali ove si premia la competenza e non la provenienza ( direttori stra- italiani bravissimi di musei stranieri se ne possono citare molti)  si ripiega su se stesso arroccandosi sugli spalti della piu' retriva applicazione della norma burocratica ( che magari verra' un domani dichiarata superata in un ricorso al Consiglio di Stato - ma quando  il danno e' oramai stato fatto) e ignorando completamente la necessità che strutture così importanti non possano essere lasciate senza una guida. 

Il Paese che si vanta di essere la 'patria del diritto' farebbe vergognare i nostri progenitori romani che in fatto di pragmatismo e abilità della gestione della cosa pubblica nonche' semplicità ed efficacia delle norme del diritto non erano secondi a nessuno.

qualcuno mi deve ancora spiegare come siamo potuti evolvere fino a questa perversione giuridico- burocratica che - non solo in questo ambito - sta paralizzando quando non sfasciando ormai il Paese...

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Caro [mention=8300]numa[/mention] numa, ho letto la sentenza.. i punti accolti sono 3: una sostanziale confusione nell'elaborazione dei sotto criteri valutivi divisi in 3 classi; la prova orale fatta a porte chiuse; la normativa speciale che ammetteva stranieri al concorso non derogava all'art.38 del d. Lgs. 165/01 ne', tanto meno, rientrava nelle ipotesi tassative previste dal suddetto articolo...se andiamo nel merito, l'apertura agli stranieri è più che giusta, se andiamo, invece, nel diritto, la sentenza del tar è molto "lucida" e chiara e, con difficoltà, potra' essere ribaltata. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NUSOUJG3GTIQ4ZACZYHDQADC64&q.. ve la allego..saluti Eliodoro

 

 

 

 

 

 

 

 

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Diciamo che, mancando il contro ricorso, il consiglio di stato dovrà fare una sentenza evolutiva dicendo che è legittimo l'uso di skipe nei concorsi pubblici e che la normativa speciale poteva derogare al d.lgs. n.165/01...la vedo molto difficile

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2 ore fa, numa numa dice:

Credo che non vi siano troppi commento da fare, restando come ammesso da Franceschini - senza parole ...

Beh, qualche commento "tecnico" Franceschini (o meglio l'Avvocatura dello Stato) dovrà pur farlo, se si vuole aspirare ad ottenere la riforma della sentenza del TAR in appello.

La sentenza a me non sembra così "scandalosa", come qualcuno sbrigativamente ha sostenuto.

Non mi pare neppure scritta frettolosamente (o come si dice da queste parti "sotto l'ombrellone"..) ma anzi ripercorre con molta cura l'iter normativo che caratterizza la controversia e bisogna arrivare ai punti 23, 24 e 25 per trovare accolte solo alcune delle ragioni della ricorrente, per il resto respinte.  

Le questioni ritenute meritevoli di accoglimento sono 3:

- criteri poco chiari e trasparenti utilizzati per assegnare i punteggi ai candidati (punto 23 della sentenza);

- prova orale avvenuta "a porte chiuse" (punto 24 della sentenza)

- accesso di candidati stranieri ad incarichi dirigenziali, riservati dalla legge solo a cittadini italiani.

Argomenti interessanti, tenendo in conto che la ricorrente vanta a sua volta titoli ed esperienze professionali di tutto rispetto.

Questo non significa che le persone a cui quelle direzioni museali sono state assegnate non siano in gamba.

Ma lo Stato non è un'azienda privata, che assume chi crede come crede: ci sono delle regole che lo stesso Stato si è dato e che  devono essere rispettate per garantire imparzialità e trasparenza nell'accesso agli incarichi pubblici retribuiti con danaro del contribuente italiano. 

2 ore fa, numa numa dice:

qualcuno mi deve ancora spiegare come siamo potuti evolvere fino a questa perversione giuridico- burocratica che - non solo in questo ambito - sta paralizzando quando non sfasciando ormai il Paese..

Che possa dipendere da come sono scritte le leggi in questo Paese?

2 ore fa, numa numa dice:

Leggendosi le motivazioni si ha un esempio perfetto del cavillo che così tanta parte ha nella giurisprudenza di questo benedetto Paese. 

Mah. Veramente a me non pare che sia un esempio perfetto di "cavillo"....che poi...vogliamo chiarire che cos'è 'sto "cavillo"?

Faccio un esempio: è' per un "cavillo" che si invalida la prova orale di un concorso pubblico che si è svolta "a porte chiuse", quando la legge prevede invece che debba essere pubblica?

Saluti.

M.

 

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1 ora fa, eliodoro dice:

Diciamo che, mancando il contro ricorso, il consiglio di stato dovrà fare una sentenza evolutiva dicendo che è legittimo l'uso di skipe nei concorsi pubblici e che la normativa speciale poteva derogare al d.lgs. n.165/01...la vedo molto difficile

Sono d'accordo.

M.

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giustizia italiana = qualita' scadente + tempi biblici.....a lavorare!

Senza neanche sfiorare la piaga degli errori giudiziari, dove e' piu' difficile valutare.

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Awards

43 minuti fa, giulira dice:

giustizia italiana = qualita' scadente + tempi biblici.....a lavorare!

In questo caso il ricorso è stato depositato nel 2016 e la sentenza è stata pubblicata il 24 maggio 2017.

Non mi sembrano proprio "tempi biblici".

Sulla qualità "scadente" di questa sentenza bisognerebbe non limitarsi, come fa qualcuno, a scrivere che è una sentenza "scioccante", ma spiegare perchè lo sarebbe giuridicamente.

Se poi, generalizzando (come al solito..), vogliamo utilizzare questo specifico caso per parlare dei mali che affliggono la giustizia italiana in generale (che non capisco cosa c'entri in questa discussione...ma tant'è), mi pare proprio che si sia scelto il caso meno indicato.

Poi capisco che si possa anche rimanere condizionati dal fatto che si accende la TV e si sente quello che è "senza parole", quell'altro che dice che rispetta le sentenze ma che l'Italia non può essere vittima dei "cavilli" (??), quello che dice che abbiamo fatto una figuraccia internazionale...

Ma qualcuno che ci dica precisamente perchè il TAR avrebbe sbagliato a decidere in questo modo...c'è?

O vogliamo continuare a rispondere sempre con i soliti slogan, frasi fatte, "piove Governo ladro" (anzi...in questo caso.."TAR ladro)" e via generalizzando?

M.

Modificato da bizerba62
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Facciamo qualche esempio concreto.

Uno dei titoli utilizzati nei concorsi di questo tipo, non obbligatorio ma tenuto in debito conto, è il dottorato.

Metodologia europea: si propone un progetto, si pagano le tasse, si svolge attività sotto verifica costante.

Metodologia italiana: si fa un mega-super-galattico concorsone e il più bravo(ma anche no) vince.

Quindi appare evidente che il grado di evoluzione accademico(ingresso per svolgere dottorato) nel primo caso sia più facilitato rispetto al secondo. O comunque diverso.

Come si fa a pesare, tenendo a mente questo esempio banale, due curricula provenienti da ordinamenti accademici differenti?

Non è possibile. Soprattutto non trova spiegazione perchè io Governo Italiano mantengo una misura per l'ingresso nei dottorati e poi non ne tengo in debito conto a livello concorsuale per i posti da dirigenti all'interno dello Stato Italiano.

L'unica cosa schoccante in questo caso è il non sapere come funzionano questi tipi di concorso e appellarsi a "xenofobie" inesistenti.

 

Saluti Michele

 

Modificato da Pugliese50
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"L'unica cosa schoccante in questo caso è il non sapere come funzionano questi tipi di concorso e appellarsi a "xenofobie" inesistenti."

C'è chi chiama tutto questo (e altro) con una parola: "cavillo".

M.

 

 

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Bravo Bizerba 

un esempio  perfetto dell'ampollosa, dannosa e inutile burocrazia cavillififera giurisprudenziale italiana. 

Svegliati che siamo in Europa se qualcuno stesse ancora pensando che la via da seguire e' quella dell'autocrazia ...

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Ma qualcuno che ci dica precisamente perchè il TAR avrebbe sbagliato a decidere in questo modo...c'è?

 

 

si te li dira' il Consiglio di Stato - scommettiamo - ma intanto la figuraccia e' stata fatta ...

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3 minuti fa, numa numa dice:

Bravo Bizerba 

un esempio  perfetto dell'ampollosa, dannosa e inutile burocrazia cavillififera giurisprudenziale italiana. 

"Inutile burocrazia cavillifera giurisprudenziale??????

Quella sentenza Ti ha talmente "scioccato" che Ti sei messo a sproloquiare????:)

5 minuti fa, numa numa dice:

Svegliati che siamo in Europa se qualcuno stesse ancora pensando che la via da seguire e' quella dell'autocrazia ...

Guarda che lo so benissimo che siamo in Europa.

Forse sono le nostre leggi che lo ignorano.

M.

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5 minuti fa, numa numa dice:

si te li dira' il Consiglio di Stato - scommettiamo - ma intanto la figuraccia e' stata fatta ...

E' una possibilità. In quel caso il C.d S. ci dirà dove il TAR ha sbagliato.

Mi compiaccio comunque della sicurezza che ostenti "a scatola chiusa", sull'esito dell'appello.

Sarebbe interessante sapere su quali argomenti giuridici, trascurati dal TAR, si fondano queste Tue certezze granitiche sul buon esito dell'appello.

Beato Te che hai di queste certezze...:blink:

M.

 

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Scusate se intervengo senza commentare ma soltanto per porre una domanda , visto che alcuni utenti intervenuti nel post sembrano molto informati in materia .

Non conosco le motivazioni per cui sono stati assegnati gli incarichi a ben sette , su un totale di 20 , direttori di Musei italiani a stranieri (pardon forse sono tutti europei) , ne' i motivi che hanno indotto il TAR a revocarli dall' incarico , sicuramente i giudici del TAR avranno applicato qualche legittima legge attualmente in vigore , non penso proprio che sia stata una decisione presa avventatamente .

La domanda e' questa : qualcuno e' al corrente se in Europa esiste qualche direttore di importante Museo di nazionalita' italiana ?

In questo caso prima di accettare al concorso direttori di Musei stranieri , occorreva cambiare le normative esistenti , se queste prevedono che i direttori di Musei italiani

siano gestiti appunto da personale italiano .

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Supporter

Ma nel merito questi alieni han fatto meglio o peggio.

Vero che musei statali non devono avere direttori a "piacere" , ma siete sicuri che prima era solo meritocrazia.

Mi fermo perche' altrimenti qualcuno potrebbe pensare che apprezzo Franceschini e chiamare il 118

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In realtà, il punto più difficile da smontare è questo:

"Inoltre coglie nel segno il profilo di censura, sottolineato dalla odierna parte ricorrente, anche a rafforzare la sostenuta illegittimità dello svolgimento della c.d. prova orale, la circostanza che quest’ultima sia avvenuta “a porte chiuse”.

Nel verbale delle operazioni di concorso nulla si dice sullo svolgimento della prova in forma pubblica, anzi se ne dovrebbe dedurre il contrario visto che alcuni candidati sono stati ammessi a sostenere detta prova “da remoto”, attraverso l’uso della modalità comunicativa skype (Stefano Carboni e Flaminia Gennari Santori, risiedendo rispettivamente in Australia e negli Stati Uniti d’America), senza che sia stato verbalizzato nulla circa la presenza di uditori estranei ai membri della commissione durante lo svolgimento del colloquio. Né l’Avvocatura erariale sul punto ha contestato le prospettazioni di parte ricorrente.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica (sintetizzato peraltro nell’art. 12 del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 costituente disposizione di portata generale per l’espletamento dei concorsi pubblici) occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale, ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e, quindi, non soltanto a terzi estranei, ma anche e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2015 n. 1626, nonché T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 7 dicembre 2016 n. 543 e T.A.R. Toscana, Sez. I, 5 maggio 2016 n. 805)."

Questa è stata decisione della Commissione, il Ministero non ha colpe

...sul punto il TAR dice:" Nel verbale delle operazioni di concorso nulla si dice sullo svolgimento della prova in forma pubblica, anzi se ne dovrebbe dedurre il contrario visto che alcuni candidati sono stati ammessi a sostenere detta prova “da remoto”, attraverso l’uso della modalità comunicativa skype (Stefano Carboni e Flaminia Gennari Santori, risiedendo rispettivamente in Australia e negli Stati Uniti d’America), senza che sia stato verbalizzato nulla circa la presenza di uditori estranei ai membri della commissione durante lo svolgimento del colloquio. Né l’Avvocatura erariale sul punto ha contestato le prospettazioni di parte ricorrente"

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Mi sembrerebbe rilevante anche l'argomento trattato al punto 25 della sentenza:

"25. – Resta da ultimo da scrutinare la censura sulla base della quale la ricorrente ha contestato l’ammissione, sia al colloquio nella “decina” che all’ultima fase di valutazione nella “terna”, di candidati che non siano cittadini italiani.

La censura, a differenza di quanto sostiene la difesa erariale è ammissibile, in quanto taluni dei candidati non cittadini italiani hanno conteso alla ricorrente, partecipando al colloquio, la possibilità di ingresso alla “terna” di concorrenti ammessi alla valutazione finale.

In argomento si è già detto al punto 5 della presente decisione, rammentando come le disposizioni speciali introdotte dall’art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, non si sono spinte fino a modificare o derogare l’art. 38 d.lgs. 165/2001. Infatti, solo tale operazione avrebbe potuto consentire, in disparte ogni valutazione di compatibilità costituzionale, l’ammissibilità di cittadini non italiani di partecipare alle selezioni per l’assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese (posto che l’incarico in questione è caratterizzato - per quanto si è più sopra approfondito e verificato con riferimento al contenuto della lex specialis di concorso – proprio dall’esercizio di tali funzioni dirigenziali, peraltro puntualmente ed inequivocabilmente esemplificate nell’art. 1, comma 2, del bando).

Deve quindi affermarsi che il bando della selezione qui oggetto di contenzioso non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al MIBACT di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001.

D’altra parte, il chiaro tenore letterale della stessa disposizione speciale di cui all’art. 14, comma 2-bis, qui più volte citata, come appare evidente dal semplice confronto tra il primo ed il secondo periodo, non consente diverse interpretazioni.

Il carattere “internazionale” è previsto dal primo periodo solo in relazione agli “standard” che devono essere perseguiti dal MIBACT in materia di musei (nell’esercizio della relativa potestà regolamentare a tal fine espressamente attribuitagli dalla norma stessa), ma non anche in relazione alle “procedure di selezione pubblica”, previste dal secondo periodo per il conferimento degli incarichi di direzione dei poli museali e degli istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale.

Il perseguimento di tali obiettivi deve dunque essere realizzato con procedure di selezione pubblica che non sono “internazionali”. Se infatti il legislatore avesse voluto estendere la platea degli aspiranti alla posizione dirigenziale in esame ricomprendendo anche cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente, per come è dimostrato dal chiaro tenore di cui al primo periodo della citata previsione.

Il perseguimento degli “standard internazionali”, secondo le chiare intenzioni del legislatore (che non possono essere derogate dalla normativa sottordinata), si ottiene evidentemente migliorando gli aspetti sostanziali e contenutistici dell’offerta museale italiana, appunto rapportandola e adeguandola agli analoghi servizi offerti dai migliori istituti di altri Paesi (in termini, ad esempio, di ampia fruibilità anche nei giorni festivi o nelle ore serali, di efficienza e rapidità di accesso da parte della platea dei visitatori, di miglioramento del rapporto costi/ricavi, di adeguamento delle strutture e delle risorse umane, ecc.), non certamente con interventi formali e di immagine.

Ciò che invece è coerente con le finalità delineate dal legislatore è il carattere “internazionale” dell’esperienza maturata dal cittadino all’estero e che giustamente è stata valorizzata nell’odierna procedura concorsuale (si veda sul punto il contenuto dell’art. 2 del bando)."

M.

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2 minuti fa, bizerba62 dice:

Mi sembrerebbe rilevante anche l'argomento trattato al punto 25 della sentenza:

"25. – Resta da ultimo da scrutinare la censura sulla base della quale la ricorrente ha contestato l’ammissione, sia al colloquio nella “decina” che all’ultima fase di valutazione nella “terna”, di candidati che non siano cittadini italiani.

La censura, a differenza di quanto sostiene la difesa erariale è ammissibile, in quanto taluni dei candidati non cittadini italiani hanno conteso alla ricorrente, partecipando al colloquio, la possibilità di ingresso alla “terna” di concorrenti ammessi alla valutazione finale.

In argomento si è già detto al punto 5 della presente decisione, rammentando come le disposizioni speciali introdotte dall’art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, non si sono spinte fino a modificare o derogare l’art. 38 d.lgs. 165/2001. Infatti, solo tale operazione avrebbe potuto consentire, in disparte ogni valutazione di compatibilità costituzionale, l’ammissibilità di cittadini non italiani di partecipare alle selezioni per l’assegnazione di un incarico di funzioni dirigenziali in una struttura amministrativa nel nostro Paese (posto che l’incarico in questione è caratterizzato - per quanto si è più sopra approfondito e verificato con riferimento al contenuto della lex specialis di concorso – proprio dall’esercizio di tali funzioni dirigenziali, peraltro puntualmente ed inequivocabilmente esemplificate nell’art. 1, comma 2, del bando).

Deve quindi affermarsi che il bando della selezione qui oggetto di contenzioso non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani in quanto nessuna norma derogatoria consentiva al MIBACT di reclutare dirigenti pubblici al di fuori delle indicazioni, tassative, espresse dall’art. 38 d.lgs. 165/2001.

D’altra parte, il chiaro tenore letterale della stessa disposizione speciale di cui all’art. 14, comma 2-bis, qui più volte citata, come appare evidente dal semplice confronto tra il primo ed il secondo periodo, non consente diverse interpretazioni.

Il carattere “internazionale” è previsto dal primo periodo solo in relazione agli “standard” che devono essere perseguiti dal MIBACT in materia di musei (nell’esercizio della relativa potestà regolamentare a tal fine espressamente attribuitagli dalla norma stessa), ma non anche in relazione alle “procedure di selezione pubblica”, previste dal secondo periodo per il conferimento degli incarichi di direzione dei poli museali e degli istituti di cultura statali di rilevante interesse nazionale.

Il perseguimento di tali obiettivi deve dunque essere realizzato con procedure di selezione pubblica che non sono “internazionali”. Se infatti il legislatore avesse voluto estendere la platea degli aspiranti alla posizione dirigenziale in esame ricomprendendo anche cittadini non italiani lo avrebbe detto chiaramente, per come è dimostrato dal chiaro tenore di cui al primo periodo della citata previsione.

Il perseguimento degli “standard internazionali”, secondo le chiare intenzioni del legislatore (che non possono essere derogate dalla normativa sottordinata), si ottiene evidentemente migliorando gli aspetti sostanziali e contenutistici dell’offerta museale italiana, appunto rapportandola e adeguandola agli analoghi servizi offerti dai migliori istituti di altri Paesi (in termini, ad esempio, di ampia fruibilità anche nei giorni festivi o nelle ore serali, di efficienza e rapidità di accesso da parte della platea dei visitatori, di miglioramento del rapporto costi/ricavi, di adeguamento delle strutture e delle risorse umane, ecc.), non certamente con interventi formali e di immagine.

Ciò che invece è coerente con le finalità delineate dal legislatore è il carattere “internazionale” dell’esperienza maturata dal cittadino all’estero e che giustamente è stata valorizzata nell’odierna procedura concorsuale (si veda sul punto il contenuto dell’art. 2 del bando)."

M.

Certo è un punto rilevante..

Parlandone tra amici, il Consiglio di Stato potrebbe far prevalere le disposizioni speciali introdotte dall’art. 14, comma 2-bis, del d.l. 84/2014, convertito in l. 106/2014, come lex specialis rispetto alla legge  generale costituita dall'art 30 del testo unico del pubblico impiego..

Mi domando come legittimerà gli orali fatti tramite skipe..

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Supporter

Mi sembra di vedere confermato, dai commenti appena letti, che il decreto pensato per aprire la porta a dirigenti stranieri nei musei fosse scritto in maniera inadeguata, per cui i ricorrenti hanno avuto vita abbastanza facile

Molti amici mi dicono che la repubblica italiana è una nazione fondata sui ricorsi, facilitati da leggi scritte "ad membrum segugii". Questa mi sembr un'ulteriore conferma.

Se può servire, qualche anno fà, penunltimo concorsone scuola, si era deciso di permettere l'accesso al concorso solo a chi fosse in possesso dell'abilitazione al'insegnamento (tramite Sissis, poi TFA, dal costo di circa 2600 euro). Questio erano considerato, l'unico requisito di accesso per la partecipazione al concorso. Potevano accedere, in deroga a questo principio, i laureati pre-2002, ossia prima dell'istituzione della Sissis. 

I laureati post 2002 fecero ricorso, e uscì fuori che il legislatore aveva dimenticato di modificare una legge in cui era scritto papale papale che la laurea era requisito di accesso per tutti i concorsi pubblici. :acute: Risultato, sia abilitati che non abilitati poterono partecipare indipendentemente dalle disposizioni del ministero. solo che gli abilitati avevano pagato questo diritto 2600 euro in più.

Viene il dubbio che il legislatore sia in combutta con gli avvocati ricorsisti per spartirsi il bottino degli infiniti ricorsi esistenti in Italia:blink:

 

Modificato da azaad
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Diciamo che, spesso, la medesima norma viene interpretata in modo opposto da due magistrati..i consiglieri giuridici dei ministri sono spesso consiglieri di stato

 e giudici del consiglio di stato sono o sono stati ex ministri come frattini, cassese, patroni griffi..se non erro Catricalà..

 

 

 

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Come al solito i "casini" nascono quasi sempre a causa di leggi e regolamenti scritti male, alcune volte persino in contraddizione fra loro.

Però, da qui a dire che una sentenza lunga ed argomentata come quella del TAR sia una "sciocchezza"...mi sembra veramente una banalizzazione e una mancanza di rispetto verso il lavoro di un Organo giurisdizionale che dimostra, al di là di quello che accadrà in appello, di aver applicato le norme regolatrici della materia.

Ridurre poi tutto ad un discorso di "cavilli" è davvero ridicolo, come se i Giudici del TAR fossero degli "azzeccagarbugli" (a proposito: ma da quando in qua gli "azzeccagarbugli non sono più gli avvocati..ma i giudici....?)

M.

 

 

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Discussione tecnica ma molto interessante.

Mi pare però, ancora una volta, che la legge sia un'opinione. Nel variegato mondo giurisprudenziale esiste sempre una norma trascurata che entra in contrapposizione con qualcosa di successivo, sia che abbia passato il vaglio del parlamento (in quel caso, dopo i soliti "emendamenti" le contraddizioni sono la regola e l'armonizzazione con testi preesistenti un caso) sia che qualcuno si sia sforzato di rendere compatibile un regolamento con il pregresso.

Dunque l'ideologia (dei giudici) trionfa: si tratta solo di vedere dove si vuole arrivare (e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva, se parte? "da "E la vita", Cochi e Renato).

Modificato da Giov60
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Caro Michele,

sarebbe stupido da parte mia fare di tutte le erbe un fascio.

Però mi pare innegabile che alcune sentenze siano in linea con il "sentimento" (= ideologia) di chi le emana. Sono convinto che esista molto spesso un qualche articolo o comma che possa servire a giustificare (quasi) qualunque giudizio. Ogni tanto avverto questa sensazione: la conclusione di un procedimento legale come vittoria del più bravo, non del giusto.

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