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R.D. 28 -I- 1906


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tempo fa acquistai su eBay un R.D. che trattava "la vendita di monete di bronzo".
questo Decreto è datato 28 gennaio 1906.

Ora ho ritrovato questo:
" [...] si aveva infatti una massa di bronzo circolante di 83 milioni di lire in pezzi da 1,2,5 e 10 centesimi (circa 3 lire per abitante) massa eccessiva per la circolazione e perciò in parte stagnante nelle casse dello Stato. [...]"

questo veniva scritto nel 1902.

possibile che la vendita di cui si parla nel R.D. del 1906 si riferisse al problema dell'esubero di monete di bronzo che circolavano nel Regno (già da diverso tempo)?
di certo 4 anni non sono poi molti, nel senso che il ritiro del circolante e la vendita potrebbe avere comportato 4 anni (affinchè il circolante venisse ritirato e venduto quindi).

cosa ne pensate?
spero di essere stato abbastanza chiaro.

saluti,
N.

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Ho visto che fa riferimento alla legge 9 luglio 1905, n. 363 sul riordinamento della minuta circolazione; Di cui però non ho trovato il testo.

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Guest utente3487
tempo fa acquistai su eBay un R.D. che trattava "la vendita di monete di bronzo".

questo Decreto è datato 28 gennaio 1906.

Ora ho ritrovato questo:

" [...] si aveva infatti una massa di bronzo circolante di 83 milioni di lire in pezzi da 1,2,5 e 10 centesimi (circa 3 lire per abitante) massa eccessiva per la circolazione e perciò in parte stagnante nelle casse dello Stato. [...]"

questo veniva scritto nel 1902.

possibile che la vendita di cui si parla nel R.D. del 1906 si riferisse al problema dell'esubero di monete di bronzo che circolavano nel Regno (già da diverso tempo)?

di certo 4 anni non sono poi molti, nel senso che il ritiro del circolante e la vendita potrebbe avere comportato 4 anni (affinchè il circolante venisse ritirato e venduto quindi).

cosa ne pensate?

spero di essere stato abbastanza chiaro.

saluti,

N.

Puoi postare tutto il decreto? Quello del 1906 intendo...

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tempo fa acquistai su eBay un R.D. che trattava "la vendita di monete di bronzo".

questo Decreto è datato 28 gennaio 1906.

Ora ho ritrovato questo:

" [...] si aveva infatti una massa di bronzo circolante di 83 milioni di lire in pezzi da 1,2,5 e 10 centesimi (circa 3 lire per abitante) massa eccessiva per la circolazione e perciò in parte stagnante nelle casse dello Stato. [...]"

questo veniva scritto nel 1902.

possibile che la vendita di cui si parla nel R.D. del 1906 si riferisse al problema dell'esubero di monete di bronzo che circolavano nel Regno (già da diverso tempo)?

di certo 4 anni non sono poi molti, nel senso che il ritiro del circolante e la vendita potrebbe avere comportato 4 anni (affinchè il circolante venisse ritirato e venduto quindi).

cosa ne pensate?

spero di essere stato abbastanza chiaro.

saluti,

N.

Puoi postare tutto il decreto? Quello del 1906 intendo...

è appena venuto il mio 'tecnico di fiducia' a prendere lo scanner con il quale avevo problemi... :( se hai pazienza, quando mi restituirà lo scanner (se non mi dirà che è da buttare) ti farò una scansione, se no una foto... ma sono un pessimo fotografo, ti avviso.

P.S. ho provato a fare le foto al 10 centesimi. risultati abbastanza buoni per il D/, per il R/ non ci siamo. più tardi ti manderò la foto, cosi potrai dirmi cosa ne pensi delle mie 'doti fotografiche' :lol: :lol: .

Ciao niko, quando ho un secondo, vado a vedere se c'è qualcosa a riguardo sul Lefèvre.

Ciao

preso su eBay? tempo fa ne circolava uno su quei lidi... ma risultò invenduto... :ph34r: :huh:

grazie.

saluti,

N.

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Articolo unico.

fi approvato l'annesso capitolato, firmato d'ordine Mostro dal

ministro del tesoro, nel quale, a parziale esecuzione della legge

9 luglio 1905, n. 363, sono determinate le. norme per la vendita

di quattordici milioni di monete di bronzo, dei quali dodici milioni

in pezzi da eent. 10 e due milioni in pezzi da cent. 5 coniati

anteriormente al 1904.

Ordiniamo, eco. — Dato a Roma, addì 28 gennaio 1906.

CAPITOLATO

per la vendita di 14,000,000 di monete di bronzo, dei quali dodici milioni

in pazzi da centesimi IO e due milioni in pezzi da centesimi 5 ai

sensi della legge 9 luglio 1905, n. 363.

Art. 1.

La vendita delle monete di bronzo in pezzi da cent. 5 e 10

per un valore nominale di lire 14.000,000 in esecuzione della

legge 9 luglio 1905, n. 363, avrà luogo, mediante licitazioni private,

alle seguenti condizioni.

Ari. 2.

Le monete saranno vendute iu epoche diverse, da stabilirsi

con decreto ministeriale, in cinque lotti, dei quali i quattro primi

saranno per un valore nominale di 3 milioni di lire ciascuno,

corrispondente, ogni lotto, al peso di 300 tonnellate, e l'ultimo

sarà per un valore nominale di 2 milioni di lire e del peso di

200 tonnellate, salva, in ogni caso, la deduzione dei cali derivanti

dalla legale tolleranza di fabbricazione delle monete e dal

naturale loro consumo, da determinarsi all'atto della consegna

all'acquirente. I primi quattro lotti saranno divisi in tre partite;

ognuna delle quali sarà formata da pezzi da cent. 10 per un

valore nominale di un milione di lire. Il quinto lotto sarà costituito

da una partita di pezzi da cent. 5, per un valore nominale

di duo milioni di lire.

Art. 3.

A cura ed a spese del tesoro le suddette monete di bronzo

saranno concentrate nelle sezioni di regia tesoreria provinciale

delle seguenti città: Padova, Milano, Torino, tìenova, Livoriiò,

Roma e Napoli.

Art. 4.

La consegna delle monete agli acquirenti sarà fatta nei locali

di concentramento. Essa si effettuerà, per la prima partita

di ciascun lotto, non appena stipulato il relativo contratto di

vendita, e per le altre due partite entro quattro mesi dalla

prima.

Art. 5.

Il ritiro, dai locali di concentramento, delle monete anzidetto

ed il loro trasporto al luogo dove gli acquirenti dovranno procedere

alla fusione di cui all'art. 8 del presente capitolato, saranno

fatti dall'acquirente a tutte sue spese e ad esclusivo suo

rischio e pericolo.

Art. 6.

Le monete, previa pesatura da eseguirsi in contraddittorio

degli acquirenti o di un loro legale rappresentante e dei delagati

del tesoro, dovranno essere rinchiuse in adatti recipienti, che

gli acquirenti dovranno fornire a proprie spese. I recipienti saranno

piombati con l'impronta della sezione di tesoreria presso

la quale verranno eseguite le consegne, rimanendo l'acquirente

stesso responsabile di ogni perdita, qualunque ne sia la causa,

e di ogni danno che possa provenirne allo Stato.

Art. 7.

Il trasporto de: recipienti sulle ferrovie dovrà essere fatto

in appositi vagoni, c&e gli acquirenti avranno cura di far mettere

a loro disposizione per l'esclusivo trasporto di dette monete.

I vagoni dovranno pure esaere piombati nel modo sovra stabilito,

alla presenza dei rappresentanti indicati nel precedente

articolo, i quali, alla stazione di arrivo, constateranno la incolumità

dei piombi apposti tanto ai vagoni quando ai recipienti

contenenti le monete.

Art. 8.

I recipienti saranno aperti in presenza dei rappresentanti indicati

nell'art. 6, alla sede degli acquirenti ed all'atto in cui dovrà

essere eseguita, in modo completo, la fusione delle monete.

Siffatta fusione dovrà aver luogo alla presenza dei rappresentanti

suddetti.

Art. 9.

Di tutte le operazioni, contemplate negli articoli 6, 7 e 3

del presente capitolato, saranno compilati appositi atti verbali

Ih ianti esemplari originali quante Sono le parti che procedono

in contraddittorio, più uno da trasmettersi al Ministero del tesoro

per esaere conservato negli atti del Ministero.

Art. 10.

Il pagamento delle monete dovrà essfere eseguito per iniero

all'atto della loro consegna all'acquirente e del ritiro dai locali

di concentramento, mediante versamento del relativo importo

in nna sezione della tesoreria provinciale o nella tesoreria centrale

del Eegno.

Art. 11.

A garanzia degli impegni assunti, con regolare contratto, per

l'acquisto di ciascun lotto delle monete anzidette, l'acquirente

fornirà la prova di aver depositato, presso una sezione di regia

tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale del Eegno, in

contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la somma

corrispondente al quinto dell'importo totale delle monete costituenti

il lotto acquistato, a' sensi del disposto dell'art. 52 del

regolamento di contabilità generale dello Stato.

Se la cauzione di cui sopra sarà prestata in titoli di Stato

o garantiti dallo Stato, essi verranno valutati al corso della borsa

di Boma nel giorno anteriore a quello in cui verrà effettuato il

deposito.

Tale deposito cauzionale non verrà restituito fino al totale

adempimento degli oneri assunti e fino a che un decreto che ne

autorizzi la restituzione non sia stato emanato dal Ministero del

tesoro, direzione generale del tesoro.

Art. 12.

Le spese di contratto per ogni lotto, comprese quelle per

quattro copie ad uso del Ministero del tesoro, nonché le spese

per le tas*e di registro e bollo saranno a carico dell'acquirente.

Art. 13.

Qualora nelle licitazioni private fossero fatte due offerte a

prezzi ed a condizioni uguali, l'una danna ditta estera e l' altra

da una ditta nazionale, quest'ultima verrà preferita.

In caso di perfetta parità di prezzi e di condizioni nelle offerte

di due ditte estere e di due ditte nazionali, verrà sorteggiata

la ditta da preferirsi.

Art. 14.

Qualunque questione o dubbio che potesse sorgere sulla in-

terpretazione dei contratti per ogni lotto, sarà risoluto dal Ministero del tesoro, ìe cui decisioni dovranno essere accettate dalie ditte

contraenti, salvo ricorso, ove queste lo credano conveniente,

nelle vie legali, secondo la procedura del Regno d'Italia.

I contratti, mentre fin dal momento della stipulazione obbligheranno

alla osservanza dei patti in essi stabiliti le ditte

contraenti, per l'amministrazione dello Stato non diverranno

definitivi, se non dopo che, sentito il consiglio di Stato, conformemente

all'art. 9 della legge di contabilità generale, saranno

stati approvati con decreti del ministro del tesoro, debitamente

registrati dalla corte dei conti.

Art. 15.

Per gli effetti dei contratti, di cui al precedente art. 14, le

ditte acquirenti, o i loro procuratori speciali, dovranno eleggere domicilio legale in Eoma. Visto, d'ordine di Sua Maestà: II ministro del tesoro CARCANO.

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Ho visto che fa riferimento alla legge 9 luglio 1905, n. 363 sul riordinamento della minuta circolazione; Di cui però non ho trovato il testo.

Tale legge se non commetto sbagli e'citata anche sul Montenegro fu una successiva modifica della legge del 7 luglio 1901 dove si autorizzava il ritiro dalla circolazione di 450.000.000 di esemplari da 10 e 5 centesimi per finanziare la coniazione del 25 centesimi in nichelio.Ma quando si accorsero che questa moneta non fu gradita dalla gente con la legge del 1905 in questione,fu modificato il testo,bloccato il ritiro,e fu disposto di vendere ai privati tutte le monete in bronzo ormai deformate e le monete da 25 cent. che nel frattempo erano state pure esse ritirate per via di un altro decreto,inviate in somalia.

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Mica merito mio ma di google books

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Mica merito mio ma di google books

curiosità, dove l'hai trovato?

ti ringrazio, mi spiace di non poter essere stato d'aiuto.

(spero non ti dispiaccia se lo completo con le parole mancanti ;) )

saluti,

N.

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Ho cercato "vendita di monete di bronzo". È uno dei soliti documenti che non sono visualizzabili dall'Italia ma usando un anonymizer si risolve.

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1342 LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1906

N° 233

savoia_stemma1.gifN° 233

REGIO DECRETO che disciplina la vendita di monete di bronzo

28 gennaio 1906

(pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno il 18 giugno 1906, n. 141)

--

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 302, che provvede per la trasformazione di trenta milioni di monete di bronzo in altrettanta somma di monete di nichelio puro;

Veduto il comma 2 dell'art. 1 della legge 9 luglio 1905, n. 363, che limita a lire 20,000,000 l'ammontare delle monete di bronzo da ritirarsi e da alienarsi ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 302;

Ritenuto che, in seguito alle licitazioni indette coi decreti ministeriali 29 ottobre 1901 e 11 novembre 1902, sono stati alienati, nelle forme ed alle condizioni prescritte dal Nostro decreto 28 ottobre 1901, n. 463, sei milioni di monete di bronzo da cent. 10; di guisa che attualmente sul contingente stabilito dalla legge 9 luglio 1905, n. 363, le monete di bronzo ancora da ritirare e da alienare rappresentano un valore nominale di lire 14,000,000:

Veduto l'art 6 della legge 9 luglio 1905, n. 363, anzidetta;

Sentito il consiglio di Stato;

Sulla proposta deò Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiam decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso capitolato, firmato d'ordine Nostro dal ministro del tesoro, nel quale, a parziale esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 363, sono determinate le norme per la vendita

di 14 milioni di monete di bronzo, dei quali 12 milioni in pezzi da cent. 10 e 2 milioni in pezzi da cent. 5 coniati anteriormente al 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1906.

VITTORIO EMANUELE

registrato alla Corte dei conti addi 13 giugno 1906.

Reg. 28. Atti del Governo a f.127. A. Tozzi.

Luogo del Sigillo. V. II Guardiasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

CARCANO.

C A P I T O L A T O

per la vendita di 14,000,000 di monete di bronzo, dei quali dodici milioni

in pezzi da cent. 10 e due milioni in pezzi da cent 5 ai sensi della legge 9 luglio 1905, n. 363.

-

Art. 1.

La vendita delle monete di bronzo in pezzi da cent. 5 e 10 per un valore nominale di lire 14,000,000 in esecuzione della legge 9 luglio 1905, n. 363, avrà luogo, mediante licitazioni private, alle seguenti condizioni.

Art. 2.

Le monete saranno vendute in epoche diverse, da stabilirsi con decreto ministeriale, in cinque lotti, dei quali i quattro primi saranno per un valore nominale di 3 milioni di lire ciascuno, corrispondente, ogni lotto, al peso di 300 tonnellate, e l'ultimo sarà per un valore nominale di 2 milioni di lire e del peso di 200 tonnellate, salva, in ogni caso, la deduzione dei cali derivanti dalla legale tolleranza di fabbricazione delle monete e dal naturale loro consumo, da determinarsi all'atto della consegna

all'acquirente. I primi quattro lotti saranno divisi in tre partite; ognuna delle quali sarà formata da pezzi da cent. 10 per un valore nominale di un milione di lire. Il quinto lotto sarà costituito da una partita di pezzi da cent. 5, per un valore nominale di due milioni di lire.

Art. 3.

A cura ed a spese del tesoro le suddette monete di bronzo saranno concentrate nelle sezioni di regia tesoreria provinciale delle seguenti città: Padova, Milano, Torino, Genova, Livorno, Roma e Napoli.

Art. 4.

La consegna delle monete agli acquirenti sarà fatta nei locali di concentramento. Essa si effettuerà, per la prima partita di ciascun lotto, non appena stipulato il relativo contratto di vendita, e per le altre due partite entro quattro mesi dalla prima.

Art. 5.

Il ritiro, dai locali di concentramento, delle monete anzidette ed il loro trasporto al luogo dove gli acquirenti dovranno procedere alla fusione di cui all'art. 8 del presente capitolato, saranno

fatti dall'acquirente a tutte sue spese e ad esclusivo suo rischio e pericolo.

Art. 6.

Le monete, previa pesatura da eseguirsi in contraddittorio degli acquirenti o di un loro legale rappresentante e dei delegati del tesoro, dovranno essere rinchiuse in adatti recipienti, che

gli acquirenti dovranno fornire a proprie spese. I recipienti saranno piombati con l'impronta della sezione di tesoreria presso la quale verranno eseguite le consegne, rimanendo l'acquirente

stesso responsabile di ogni perdita, qualunque ne sia la causa, e di ogni danno che possa provenirne allo Stato.

Art. 7.

Il trasporto dei recipienti sulle ferrovie dovrà essere fatto in appositi vagoni, che gli acquirenti avranno cura di far mettere a loro disposizione per l'esclusivo trasporto di dette monete.

I vagoni dovranno pure essere piombati nel modo sovra stabilito, alla presenza dei rappresentanti indicati nel precedente articolo, i quali, alla stazione di arrivo, constateranno la incolumità

dei piombi apposti tanto ai vagoni quanto ai recipienti contenenti le monete.

Art. 8.

I recipienti saranno aperti in presenza dei rappresentanti indicati nell'art. 6, alla sede degli acquirenti ed all'atto in cui dovrà essere eseguita, in modo completo, la fusione delle monete.

Siffatta fusione dovrà aver luogo alla presenza dei rappresentanti suddetti.

Art. 9.

Di tutte le operazioni, contemplate negli articoli 6, 7 e 3 del presente capitolato, saranno compilati appositi atti verbali in tanti esemplari originali quante sono le parti che procedono in contraddittorio, più uno da trasmettersi al Ministero del tesoro per essere conservato negli atti del Ministero.

Art. 10.

Il pagamento delle monete dovrà essere eseguito per intero all'atto della loro consegna all'acquirente e del ritiro dai locali di concentramento, mediante versamento del relativo importo

in una sezione della tesoreria provinciale o nella tesoreria centrale del Regno.

Art. 11.

A garanzia degli impegni assunti, con regolare contratto, per l'acquisto di ciascun lotto delle monete anzidette, l'acquirente fornirà la prova di aver depositato, presso una sezione di regia tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale del Regno, in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la somma corrispondente al quinto dell'importo totale delle monete costituenti il lotto acquistato, a' sensi del disposto dell'art. 52 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Se la cauzione di cui sopra sarà prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, essi verranno valutati al corso della borsa di Roma nel giorno anteriore a quello in cui verrà effettuato il

deposito.

Tale deposito cauzionale non verrà restituito fino al totale adempimento degli oneri assunti e fino a che un decreto che ne autorizzi la restituzione non sia stato emanato dal Ministero del tesoro, direzione generale del tesoro.

Art. 12.

Le spese di contratto per ogni lotto, comprese quelle per quattro copie ad uso del Ministero del tesoro, nonché le spese per le tasse di registro e bollo saranno a carico dell'acquirente.

Art. 13.

Qualora nelle licitazioni private fossero fatte due offerte a prezzi ed a condizioni uguali, l'una da una ditta estera e l' altra da una ditta nazionale, quest'ultima verrà preferita.

In caso di perfetta parità di prezzi e di condizioni nelle offerte di due ditte estere e di due ditte nazionali, verrà sorteggiata la ditta da preferirsi.

Art. 14.

Qualunque questione o dubbio che potesse sorgere sulla interpretazione dei contratti per ogni lotto, sarà risoluto dal Ministero del tesoro, ìe cui decisioni dovranno essere accettate dalie ditte contraenti, salvo ricorso, ove queste lo credano conveniente, nelle vie legali, secondo la procedura del Regno d'Italia.

I contratti, mentre fin dal momento della stipulazione obbligheranno alla osservanza dei patti in essi stabiliti le ditte contraenti, per l'amministrazione dello Stato non diverranno definitivi, se non dopo che, sentito il consiglio di Stato, conformemente all'art. 9 della legge di contabilità generale, saranno

stati approvati con decreti del ministro del tesoro, debitamente registrati dalla corte dei conti.

Art. 15.

Per gli effetti dei contratti, di cui al precedente art. 14, le ditte acquirenti, o i loro procuratori speciali, dovranno eleggere domicilio legale in Roma.

Visto, d'ordine di S.M.

Il ministro

CARCANO.

cmq questo è il documento nella versione integrale.

Saluti,

N.

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Ho cercato "vendita di monete di bronzo". È uno dei soliti documenti che non sono visualizzabili dall'Italia ma usando un anonymizer si risolve.

spiegami un po' come funzione. grazie

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Guest utente3487
Bravo niko, anche l'occhio vuole la sua parte :)

grazie, anche se la maggior parte del lavoro l'ha fatta Incuso.

saluti,

N.

Per incuso non basterebbe un monumento :)

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  • 4 settimane dopo...
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