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Compravendita monete


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Guest utente3487

Scusandomi per la pausa, riprendiamo la discussione, considerando il CALCOLO DEL MARGINE, nel caso del METODO ANALITICO (previsto dall'art.36 comma 1 del Decreto Legge nr.41 del 1995).

L'imposta dovuta per le singole cessioni dei beni è commisurata alla DIFFERENZA (MARGINE), tra due elementi:

- il prezzo di vendita al loro dell'IVA;

- il prezzo di acquisto, al lordo dell'IVA (eventuale), maggiorato delle spese accessorie e di quelle di riparazione (anch'esse al lordo dell'IVA), così come evidenziato dall'art.36 comma 1 del suddetto decreto legge.

Cosa viene ricompreso tra le cosiddette SPESE ACCESSORIE e di RIPARAZIONE?

I costi sostenuti dal rivenditore che abbiano una specifica inerenza

O ALLA FASE DI ACQUISTO DEL BENE

O A QUELLA SUCCESSIVA di riattazione del bene stesso.

Tra le spese accessorie possiamo ricomprendere gli oneri tributari, quelli di intermediazione, le spese peritali, notarili, di agenzia, di trasporto ecc, relativi all'acquisto.

Tra le spese di riparazione vi rientrano sia quelle propriamente dette, sia quelle di restauro.

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MARGINE SONO ESCLUSI I COSTI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE E LE RIPARAZIONI ESEGUITE DAL RIVENDITORE, utilizzando la propria struttura dell'impresa.

Se tale differenza è positiva, l'IVA si calcola applicando la percentuale di scorporo corrispondente all'aliquota del bene.

Se la differenza è negativa, non è dovuta alcuna imposta e,in sede di liquidazione periodica, il margine sarà considerato uguale a zero.

Da tenere presente che il fatto che il calcolo del margine avvenga per singoli beni comporta L'IMPOSSIBILITA' DI COMPENSARE eventuali margini positivi con margini negativi.

...CONTINUA...

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Guest utente3487

CONTINUA....

IVA SU ACQUISTI E SPESE.

Non è ammessa la detrazione dell'eventuale IVA relativa alle spese accessorie e di riparazione (vedi quanto detto nel precedente post).

L'indetraibilità analitica dell'IVA si applica anche nel caso in cui il bene, per il beneficio della avvenuta riparazione, acquista una finalità diversa, a condizione però che non vengano modificate le sue caratteristiche tipologiche.

E' invece consentita la detraibilità analitica dell'IVA per:

- SPESE GENERALI sostenute per l'esercizio dell'attività, in quanto non sono riferibili al singolo bene o alla singola operazione di rivendita;

- SPESE NON DIRETTAMENTE CONNESSE alla riattazione di beni destinati alla rivendita, in quanto sostenute per la normale utilizzazione dei beni stessi.

...CONTINUA...

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Guest utente3487

...CONTINUA...

GLI ADEMPIMENTI

Gli adempimenti sono diversi a seconda che si tratti di soggetti che esercitano esclusivamente il commercio di beni usati,di soggetti che svolgono anche altre attività diverse da quelle in oggetto, o, infine, di soggetti che pongono in essere operazioni occasionali.

ESERCIZIO ABITUALE DI COMMERCIO DI BENI USATI

Coloro che esercitano questa attività DEVONO annotare in un apposito REGISTRO DI CARICO E SCARICO gli acquisti e le cessioni dei beni di cui si tratta, avendo cura di indicare:

- DATA DI ACQUISTO E DI CESSIONE;

- NATURA, QUALITA' E QUANTITA' DEI BENI CEDUTI OD ACQUISTATI;

- PREZZO DI ACQUISTO, AL LORDO DELLA EVENTUALE IMPOSTA;

- SPESE ACCESSORIE E DI RIPARAZIONE;

- CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE, COMPRENSIVO DELL'IMPOSTA;

- DIFFERENZA TRA QUESTI ULTIMI IMPORTI, OSSIA IL MARGINE CONSEGUITO.

...CONTINUA...

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Guest utente3487

...CONTINUA...

Le registrazioni relative alle CESSIONI devono essere eseguite secondo i termini ordinari (art.38 comma 2 del Decreto Legge nr.41 del 1995.

---------------------------------------------

Ecco il comma 2:

2 . I CONTRIBUENTI CHE APPLICANO IL REGIME DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 36, TRANNE QUELLI DI CUI AL COMMA 9 DELLO STESSO ARTICOLO, DEVONO ANNOTARE IN UN APPOSITO REGISTRO GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DEI BENI IVI CONSIDERATI CON L'INDICAZIONE DELLA DATA DELLA RELATIVA OPERAZIONE, DELLA NATURA, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI ACQUISTATI O CEDUTI, DEL PREZZO DI ACQUISTO, AL LORDO DELL'EVENTUALE IMPOSTA, E DEL CORRISPETTIVO, COMPRENSIVO DELL'IMPOSTA, RELATIVA ALLA CESSIONE, NONCHÉ DELLA DIFFERENZA TRA TALI ULTIMI IMPORTI. LE ANNOTAZIONI RELATIVE ALLE CESSIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 24, PRIMO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633; QUELLE RELATIVE AGLI ACQUISTI, CON RIFERIMENTO ALLA RELATIVA DATA, DEVONO ESSERE ESEGUITE ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ACQUISTO, MA COMUNQUE NON OLTRE LA DATA DI ANNOTAZIONE DELLA RIVENDITA.

L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE DIFFERENZE POSITIVE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ACQUISTO E RIVENDITA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, DISTINTO PER ALIQUOTA, DEVE ESSERE ANNOTATO SEPARATAMENTE NEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL CITATO DECRETO N. 633 DEL 1972, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA A NORMA DEGLI ARTICOLI 27 E 33 DELLO STESSO DECRETO ED ENTRO IL TERMINE IVI PREVISTO.

----------------------------------------------------------------

Quelle relative agli ACQUISTI, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite ENTRO 15 GIORNI dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita.

L'ammontare complessivo dei MARGINI POSITIVI relativi ad un periodo di riferimento deve essere annotato separatamente, distinto per aliquote, nel registro delle cessioni e concorre alla liquidazione periodica nei termini ordinari.

...CONTINUA...

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Guest utente3487
Io sto seguendo, taccuino in una mano e aspirina nell'altra :D , ma seguo.....

Argomento certamente non facile, ma interessante

Diciamo pure pesante da digerire :D

Purtroppo la normativa fiscale italiana è drammaticamente complessa...

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Guest utente3487

...CONTINUA...

Per i beni ceduti da soggetti OBBLIGATI all'emissione della FATTURA, questa deve indicare il corrispettivo comprensivo dell'IVA, senza separata indicazione di quest'ultima (nè, tantomeno, del MARGINE), avendo l'accortezza di indicare espressamente CHE SI TRATTA DI OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE (art.36 Decreto Legge nr.41 del 1995 e art.38 comma primo dello stesso decreto).

Per i beni ceduti da COMMERCIANTI AL MINUTO resta applicabile l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, A MENO CHE NON SIA RICHIESTA DAL CLIENTE (art. 22 del DPR nr.633 del 1972).

Occorre peraltro tenere presente che l'esonero viene meno nel caso in cui il commerciante opti per l'applicazione dell'imposta in modo ordinario. In tale caso diventa OBBLIGATORIA l'emissione della fattura,con indicazione separata dell'IVA, nel caso in cui si tratti di operazioni imponibili.

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Guest utente3487

ECCO L'ART.22 DEL DPR NR.633 DEL 1972

Articolo 22

Commercio al minuto e attività assimilate

1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10.

2. La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.

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Guest utente3487
...CONTINUA...

Per i beni ceduti da soggetti OBBLIGATI all'emissione della FATTURA, questa deve indicare il corrispettivo comprensivo dell'IVA, senza separata indicazione di quest'ultima (nè, tantomeno, del MARGINE), avendo l'accortezza di indicare espressamente CHE SI TRATTA DI OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE (art.36 Decreto Legge nr.41 del 1995 e art.38 comma primo dello stesso decreto).

Per i beni ceduti da COMMERCIANTI AL MINUTO resta applicabile l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, A MENO CHE NON SIA RICHIESTA DAL CLIENTE (art. 22 del DPR nr.633 del 1972).

Occorre peraltro tenere presente che l'esonero viene meno nel caso in cui il commerciante opti per l'applicazione dell'imposta in modo ordinario. In tale caso diventa OBBLIGATORIA l'emissione della fattura,con indicazione separata dell'IVA, nel caso in cui si tratti di operazioni imponibili.

Aggiungiamo che NON E' NECESSARIO annotare i documenti emessi, in relazione alle cessioni effettuate, e i documenti relativi agli acquisti ed alle spese accessorie e di riparazione, rilevanti ai fini della disciplina speciale, rispettivamente sui registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e sul registro degli acquisti prescritti per le ordinarie operazioni IVA.

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Guest utente3487

ESERCENTI ALTRE ATTIVITA'

I soggetti che effettuano anche altre operazioni, oltre al registro di carico e scarico, DEVONO continuare a tenere:

- IL REGISTRO DEGLI ACQUISTI, nel quale vengono annotati gli acquisti di beni e servizi non rientranti nel regime del margine;

- IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI, nel quale viene annotato, DISTINTO PER ALIQUOTA, anche il margine delle operazioni effettuate in ciascun periodo di imposta, determinato sulla base del registro di carico e scarico;

- IL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE, in cui annotare le operazioni per le quali venga emessa fattura.

...CONTINUA...

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Guest utente3487

...CONTINUA...

Per i soggetti che pongono in essere cessioni occasionali, NON TROVA APPLICAZIONE l'istituzione del REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

Si tratta, in generale, di soggetti IVA non esercenti l'attività di rivendita di beni. In tale ipotesi, gli elementi necessari per l'individuazione del margine, nonchè il margine risultante, devono essere indicati separatamente nei registri che normalmente vengono utilizzati dal cedente nell'esercizio della propria attività.

...CONTINUA...

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Guest utente3487

...CONTINUA...

METODO FORFETARIO (ai sensi dell'art.36, comma 5 del Decreto Legge nr.41 del 1995 e dell'art.4 comma 1 del Decreto Legge nr.415 del 1995).

SI premette intanto che lo scopo del metodo forfetario è quello si semplificare le incombenze fiscali relative ad attività minime o marginali.

Questo metodo prevede la determinazione forfetaria del margine e le percentuali previste:

50 % - per BENI CEDUTI da operatori che effettuano commercio al dettaglio ESCLUSIVAMENTE IN FORMA AMBULANTE (dunque, coloro i quali esercitano commercio sia in forma ambulante che con sede fissa, possono applicare solamente il regime analitico o globale.

25% - per CESSIONI DI PRODOTTI EDITORIALI (libri, riviste ecc). Per quanto riguarda invece l'antiquariato vedremo successivamente.

50% - per CESSIONI DI PARTI, PEZZI DI RICAMBIO O COMPONENTI derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

Il Margine in questo modo determinato, deve ritenersi ASSORBENTE DI TUTTI I COSTI che influenzerebbero la determinazione del modo oordinario. Non è dunque detraibile l'imposta pagata sugli acquisti,sulle prestazioni accessorie e di riparazione.

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Guest utente3487

...CONTINUA...

L'unico obbligo posto a carico dei soggetti che effettuano le operazioni anzidette è quello di EMETTERE LA FATTURA, avendo cura di REGISTRARE le dette operazioni nel REGISTRO DEI CORRISPETTIVI, separatamente dalle altre operazioni effettuate. Il tutto naturalmente entro i termini temporali stabiliti.

E' importante sottolineare che NON SI DEVE ISTITUIRE ALCUN REGISTRO SPECIALE.

Inoltre, NON VI E' L'OBBLIGO DI REGISTRARE GLI ACQUISTI, ma solo di numerare e conservare i documenti relativi agli acquisti stessi.

...CONTINUA...

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Caro elledi, complimenti e ringraziamenti per il servizio reso con il tuo intervento in questa discussione.

Ma, se non mi è sfuggito qualche passaggio, cosa che non escludo, non è chiara la risposta al quesito più importante che credo abbia ingenerato la sequela di risposte in questa discussione.

L'appassionato, o il non appassionato ma comunque il possessore, di monete, che senza cederle con attività di lucro o commerciale o frequente, decide una tantum di cedere q.che doppione o qualche moneta di cui si è stancato:

- è sogetto a quale regime?

- cosa deve o non deve corrispondere allo stato italiano, cioè al fisco?

- a che titolo?

- e se, invece cede una collezione, per il solo lecito motivo che ha bisogno di danaro per la propria famiglia?

Se hai già risposto....mi scuso per la mia distrazione;

se ci stai arrivando per gradi....continuerò a seguire la discussione, ma volevo essere confortato;

se invece questo tema è stato accantonato, ti sarei grato se volessimo affrontarlo.

Chiedo scusa a te ed a tutti gli altri per l'interruzione.

Ovviamente è un intervento del tutto personale.

:)

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Guest utente3487

Caro elledi, complimenti e ringraziamenti per il servizio reso con il tuo intervento in questa discussione.

Ma, se non mi è sfuggito qualche passaggio, cosa che non escludo, non è chiara la risposta al quesito più importante che credo abbia ingenerato la sequela di risposte in questa discussione.

L'appassionato, o il non appassionato ma comunque il possessore, di monete, che senza cederle con attività di lucro o commerciale o frequente, decide una tantum di cedere q.che doppione o qualche moneta di cui si è stancato:

- è sogetto a quale regime?

- cosa deve o non deve corrispondere allo stato italiano, cioè al fisco?

- a che titolo?

- e se, invece cede una collezione, per il solo lecito motivo che ha bisogno di danaro per la propria famiglia?

Se hai già risposto....mi scuso per la mia distrazione;

se ci stai arrivando per gradi....continuerò a seguire la discussione, ma volevo essere confortato;

se invece questo tema è stato accantonato, ti sarei grato se volessimo affrontarlo.

Chiedo scusa a te ed a tutti gli altri per l'interruzione.

Ovviamente è un intervento del tutto personale.

:)

Grazie per il tuo intervento. Porta pazienza, ci arriviamo per gradi.

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  • 2 settimane dopo...
Guest utente3487

Riprendiamo dopo la pausa, parlando del MARGINE GLOBALE

Questo tipo di regime può essere applicato esclusivamente a quei soggetti che svolgono attività di commercio dei seguenti beni usati:

- veicoli;

- qualsiasi bene di costo inferiore a 516,46 euro;

- confezioni di materiali tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori;

- beni, anche di generi diversi, acquistate per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto.

Preme sottolineare che è possibile, in tutti i casi, optare per la determinazione del margine analitico in riferimento all'intera attività e non alle singole operazioni. Non è peraltro consentito optare per la determinazione ordinaria dell'IVA.

Resta inteso che rimangono esclusi da questo campo di applicazione quei soggetti di cui si è trattato quando si è parlato del metodo forfetario.

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Guest utente3487

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL MARGINE GLOBALE

Il Margine globale è determinato in relazione all'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI, aumentati delle spese di riparazione e accessorie effettuate nel periodo MENSILE O TRIMESTRALE di riferimento (ovviamente in base alla periodicità di liquidazione dell'IVA adottata.

Ciò consente di COMPENSARE i margini positivi con quelli negativi di ciascun periodo. In tal modo gli operatori sono in grado di valutare l'interesse all'applicazione del metodo stesso o all'opzione per la determinazione del regime analitico.

Da tenere presente che si rende necessario operare una rettifica IN DIMINUZIONE degli acquisti, con riferimento al periodo in cui le cessioni sono effettuate, nel caso di:

- cessioni extracomunitarie o agli organismi internazionali (ad eccezione di specifici casi per i quali è previsto l'esonero;

- cessioni a soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Analogamente, occorre operare una rettifica IN DIMINUZIONE degli acquisti nell'ipotesi d bene ceduto quale materiale soggetto al regime speciale dei rottami, cascami ecc.

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Guest utente3487

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI?

Sono diversi, a seconda che si tratti di SOGGETTI CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE IL COMMERCIO DEI BENI RIENTRANTI nel campo di applicazione del metodo globale, o di soggetti che svolgono altre attività diverse da quelle che stiamo esaminando.

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Guest utente3487

Rimanendo in argomento, parliamo dell'ESERCIZIO ABITUALE ED ESCLUSIVO.

Nel caso specifico è OBBLIGATORIA LA TENUTA DI DUE REGISTRI SEPARATI E DISTINTI, uno per gli acquisti e l'altro per le cessioni.

nel REGISTRO DEGLI ACQUISTI devono essere annotati gli acquisti dei beni in esame avendo cura di annotare la data dell'operazione, della natura, qualità e quantità dei beni e del corrispettivo pagato, AL LORDO DELL'EVENTUALE IMPOSTA.

Nel caso di acquisti di beni di diverse specie merceologiche nell'ambito dello stesso genere è sufficiente annotare la quantità complessiva, avendo cura di indicare il genere (ad esempio acquisto per masse di vestiti, scarpe borse, tutti appartenenti al genere abbigliamento).

Nel caso in cui i generi appartengono a generi diversi, occorrerà effettuare annotazioni separate.

Nel REGISTRO DELLE CESSIONI devono essere annotate le cessioni con l'indicazione della data dell'operazione, della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, nonchè dei CORRISPETTIVI, compresivi dell'imposta e distinti per aliquota.

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Guest utente3487

Proseguiamo....

I soggetti che applicano il metodo del margine globale e pongono in essere occasionalmente ANCHE OPERAZIONI SOGGETTE AL REGIME ORDINARIO (analitico) possono utilizzare gli stessi registri anzidetti, a condizione che risultino distintamente evidenziati i relativi elementi.

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Guest utente3487

Per i beni ceduti da SOGGETTI OBBLIGATI all'emissione di fattura, , questa deve indicare il corrispettivo COMPRENSIVO DELL'IVA, senza separata indicazione dell'IVA stessa (nè del margine) e con la dicitura che si tratta di OPERAZIONE SOGGETTA AL REGIME DEL MARGINE, ai sensi dell'art.36 del D.L. nr.41 del 1995.

Si trascrive l'art.36...

Sezione II

Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione

Art. 36

Base imponibile

1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita é commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.

2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma del titolo I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.

4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed é esercitata nella liquidazione in cui tale operazione é computata.

5. La differenza di cui al comma 1 é stabilita in misura pari:

a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o é privo di rilevanza, ovvero non é determinabile;

B) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale é ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali.

6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere B), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché‚ per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché‚ di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3, nell'ipotesi di applicazione del margine globale.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera B), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.

8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui é esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale é esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.

10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.

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Guest utente3487

I termini per le registrazioni sono GLI STESSI PREVISTI PER IL REGIME ANALITICO, con la sola eccezione delle spese di riparazione ed accessorie che possono essere annotate anche successivamente alla rivendita del bene, ma non oltre gg.15 dal ricevimento della fattura.

Il margine concorrerà, previo scorporo, alla liquidazione complessiva dell'IVA nel periodo di riferimento.

...CONTINUA...

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Guest utente3487

...CONTINUA...

Nel caso in cui siano ceduti beni soggetti ad imposizione di ALIQUOTE DIVERSE, occorre differenziare, in sede di LIQUIDAZIONE PERIODICA, gli imponibili soggetti alle diverse aliquote.Il Contribuente, successivamente, deve calcolare il RAPPORTO PERCENTUALE tra i corrispettivi soggetti ad ognuna delle diverse aliquote ed il totale dei corrispettivi relativi al periodo di riferimento. Ogni percentuale deve essere, poi, MOLTIPLICATA per il margine del periodo, al fine di individuare la parte di margine da ASSOGGETTARE alla aliquota IVA corrispondente.

L'eventuale MARGINE NEGATIVO viene computato nella liquidazione relativa al periodo successivo, come CREDITO DI MARGINE, non di imposta.

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Guest utente3487

Ancora un po' di pazienza. La settimana prossima arriveremo agli OGGETTI D'ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE. Mi rendo conto che si tratta di materia arida e complessa ma era necessario fornire queste precedenti nozioni.

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Ancora un po' di pazienza. La settimana prossima arriveremo agli OGGETTI D'ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE. Mi rendo conto che si tratta di materia arida e complessa ma era necessario fornire queste precedenti nozioni.

ma non potremmo arrivare alla risposta alla domanda originale e poi continuare con tutti gli approfondimenti del caso?

Anche perché credo ( o spero) che i professionisti del settore siano già abbastanza preparati sull'argomento, mentre la questione se si debbano o no dichiarare i ricavi da parte di privati è molto più nebulosa e,dato l'ambiente, credo molto più diffusa.

Saluti

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